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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1330/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1330/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO CLAUDIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], non rappresentato né Controparte_1 C.F._2
difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: la ricorrente come da note di trattazione scritta del 18.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2
parte resistente – a Gela in data 14.6.1997 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Gela con atto n. 114, P. II, Serie A , Uff. anno 1997, unione dalla quale sono nati i figli
(Gela, 28.10.1997), (Gela, 7.5.2001) e (Gela, Persona_1 Persona_2 Persona_3
12.8.2010).
Esponeva che con decreto del 4.5.2022 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi divisate (“
1.I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco risetto ed assenso anche al rilascio e/o rinnovo del passaporto
e carta d'identità;
2. I figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione di residenza stabile della stessa presso il domicilio della madre;
Parte_1
3.Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori;
4.Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà previo Per_3
accordo con il genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nonché a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, nonché per 21 giorni continuativi durante le vacanze estive, e dieci giorni, di cui almeno cinque consecutivi durante le vacanze natalizie dal 22 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno (alternando in tal modo il Natale o il
Capodanno);
5. si obbliga – entro il giorno 5 di ogni mese - a versare in favore di Controparte_1
un assegno di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauno a titolo di contribuzione Parte_1
al mantenimento dei figli e (importo rivalutabile annualmente secondo Persona_2 Persona_3
gli indici Istat);
6- Averna risulta, allo stato, economicamente autosufficiente e, Parte_1
pertanto, non meritevole di alcun assegno di mantenimento mensile, al pari del marito;
7-Le spese mediche, scolastiche e straordinarie dei figli e (siccome richiamate nel Protocollo Per_2 Per_3
siglato avanti il Tribunale Civile di Gela) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% cadauno;
la casa coniugale di Gela nella Via Attica n.12 viene assegnata a Parte_1
per viverci con i figli e ) e che da quel momento non hanno più convissuto né
[...] Per_2 Per_3
è stato possibile ricostruire la vita matrimoniale.
Chiedeva , in primo luogo, la conferma delle condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa coniugale, sita a Gela in via Attica n. 12, in ragione del regime di affidamento del figlio concordato in sede di separazione – e per la quale non vi è contrasto tra i genitori – il quale Per_3
prevede che il minore venga domiciliato presso la residenza materna.
2 Lamentava, tuttavia, l'insufficienza del contributo al mantenimento del figlio minore stabilito nella sentenza di separazione a carico del resistente (pari ad € 150,00 mensili) in ragione della crescita dello stesso e del mutamento – conseguente – delle sue esigenze formative e ludiche.
Aggiungeva, inoltre, che la figlia – pur avendo raggiunto la maggiore età – non risulta Per_2 economicamente indipendente, ragione per la quale deve essere confermato l'obbligo di contribuzione prevista in favore della stessa in sede di separazione.
Deduceva, inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche di il quale Controparte_1 all'epoca della separazione era privo di occupazione mentre adesso risulta essere stato regolarmente assunto presso la società Tekra s.r.l.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gela il giorno 14 Giugno 1997 e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Gela, Atto n°114, PARTE II Reg. Uff. Anno 1997 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gela, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emanando
Provvedimento sui Pubblici Registri Anagrafici;
2) Disporre che le Parti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, con reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio;3) Modificare le condizioni statuite nel del Decreto di omologa
n.2628/2022 del 4/5/2022 emesso dal Tribunale Civile di Gela (RG 168/2021 – all.3bis), nel seguente modo: a) L'immobile sito in Gela nella Via Attica n.12 viene assegnato in via esclusiva a
; b)Il Sig. corrisponderà (versandole alla moglie) la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio o quell'altra maggiore che il Persona_3
Tribunale che riterrà congrua, oltre rivalutazione, oltre alle spese mediche, spese scolastiche e sportive (in via esclusiva); c) Il Sig. corrisponderà (versandole alla moglie) la Controparte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia o quell'altra maggiore che il Per_2
Tribunale che riterrà congrua, oltre rivalutazione, oltre alle spese mediche, spese scolastiche e sportive (in via esclusiva)”.
Il resistente, seppur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non compariva all'udienza presidenziale né, in seguito, si costituiva in giudizio.
Sentita personalmente all'udienza presidenziale del 6.2.2023 e preso atto Parte_1 dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – attesa la mancata comparizione del resistente – con ordinanza presidenziale del 7.2.2023, emessa ai sensi dell'art. 4 della L. n.
898/1970, venivano integralmente confermate le condizioni della separazione personale.
La causa veniva, dunque, istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalla ricorrente, stante la mancata assunzione dell'interrogatorio formale di – ammesso Controparte_1
3 con ordinanza del 6.11.2023 e regolarmente notificato allo stesso – per la sua mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata.
La ricorrente, infine, depositava un accordo sottoscritto con il resistente e precisava le proprie conclusioni all'udienza cartolare del 10.9.2024 mediante note di trattazione scritta con le quali chiedeva il sostanziale accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso sottoscritto da ambedue i coniugi e depositato telematicamente in data 6.3.2024.
La causa veniva, infine, rimessa al collegio con ordinanza dell'11.9.2024, per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza celebrata in data 30.3.2022), definita con decreto di omologa del
4.5.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente e dalle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento del figlio minorenne della coppia (Gela, Persona_3
12.8.2010)
Può, altresì, essere accolta la richiesta di confermare l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minorenne della coppia, nato a [...] il [...]. Persona_3
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie esigenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
4 Invero, proprio alla luce di tale finalità ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere – auspicabilmente di comune accordo – ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Nel caso di specie non si rinvengono specifici e concreti elementi per discostarsi dal regime di affidamento e domiciliazione stabiliti in sede di separazione.
Parimenti, merita accoglimento la richiesta di confermare l'articolazione del diritto di visita divisato dalle parti in sede di separazione personale – e sostanzialmente riprodotto nell'accordo depositato in data 30.3.2022 – in quanto rispettoso del diritto del minore a mantenere un effettivo Persona_3
rapporto personale e affettivo con ambedue i genitori.
L'assenza di conflittualità in ordine al regime di affidamento ha reso manifestamente superfluo un eventuale ascolto del minore e ciò in conformità alla ratio dell'istituto disciplinato dall'art. 337 octies c.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
[...]
(Gela, 7.5.2001) e (Gela, 12.8.2010). Per_2 Persona_3
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
5 Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione della figlia maggiorenne della coppia, Persona_2 occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a
6 carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, nel caso di specie non sono stati allegati elementi da cui desumere che la figlia maggiorenne della coppia abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero che tale traguardo non sia stato raggiunto per sua colpa, sicché deve confermarsi il suo diritto ad essere mantenuta dai genitori.
Inoltre, sulla base degli elementi assunti nel corso del giudizio – segnatamente, le comunicazioni intercorse con l'impresa presso cui il resistente presta attività lavorativa (Cfr. produzione documentale del 17.1.2024) e lo stesso accordo da quest'ultimo sottoscritto – emerge che CP_1
svolge regolare attività lavorativa, circostanza ulteriormente suffragata dalla mancata
[...] comparizione del resistente all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale tenuto conto che benché dalla mancata risposta (per quanto ingiustificata) all'interrogatorio formale la legge non ricolleghi sic et simpliciter l'effetto della confessione, al giudice è riconosciuta la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio all'esito di una valutazione comparativa con il compendio probatorio a sua disposizione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.,.
Appare, dunque, equo determinare in complessive € 350,00 il contributo al mantenimento da porre a carico di per il mantenimento indiretto dei figli di cui € 150,00 per il Controparte_1 mantenimento della figlia ed € 200,00 per il mantenimento del figlio maggiorazione Per_2 Per_3
rispetto a quanto stabilito in separazione che si giustifica in ragione, da un lato, della nuova condizione lavorativa della ricorrente e, dall'altro, del presumibile incremento delle necessità del figlio minorenne della coppia correlato al suo fisiologico percorso di crescita e al mutamento delle esigenze anche di carattere sociale (si fa riferimento, ad esempio, alle spese legate ai momenti di socializzazione e svago che la famiglia di un minore che attraversa la fase dell'adolescenza è chiamata ordinariamente ad affrontare), e ciò in conformità al costante orientamento della Suprema
Corte sul punto (Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza n. 13664 del 29/4/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite
7 integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
Parte resistente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Gela in via Attica n. 12, avanzata da in considerazione del regime di Parte_1
domiciliazione del figlio minorenne presso detto immobile e a conferma delle condizioni Per_3
stabilite in sede di separazione.
Invero, benché nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare, la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018) – finalità che indubbiamente non è eccentrica al caso che ci occupa – non può, d'altro canto, ritenersi che il giudice della famiglia possa riconoscere siffatto diritto quando manchi – a monte – un titolo che legittimava uno o entrambi i coniugi a godere dell'immobile.
Costituisce, invero, orientamento consolidato della Suprema Corte che il provvedimento di assegnazione è inidoneo ad incidere in modo diretto su una situazione dominicale preesistente facente capo ad un soggetto estraneo, attraverso una estensione del contenuto del titolo di godimento sull'immobile limitandosi, semmai, a produrre una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del titolo negoziale preesistente (Cfr. Cassazione Sezioni Unite, Sentenza n. 20448 del 29/9/2014; Sentenza n. 13603 del 21/7/2004; principio più volte confermato Sentenza n. 16769 del 2/10/2012; Sentenza n. 2627 del 7/2/2006).
Tale conclusione discende dall'impossibilità di teorizzare una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che affondano le loro radici nella solidarietà coniugale o post-coniugale e nell'interesse alla tutela dei figli minorenni.
È, difatti, evidente che consentire – per mezzo del provvedimento di assegnazione – un ampliamento, in favore del genitore assegnatario, del contenuto del diritto vantato nei confronti del proprietario rispetto a quello scolpito dall'originario titolo di detenzione o godimento dell'immobile
8 si tradurrebbe, fatalmente, in una ingiustificata compressione dei diritti dominicali da parte di un soggetto che è estraneo alle dinamiche che hanno coinvolto il consorzio familiare.
Tale lettura appare confortata dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha affermato che il giudice della famiglia “non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare. Il titolo ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tale assegnazione, mentre è immediatamente rilevante rispetto al coniuge non affidatario della prole proprio perché escluso dall'abitazione nella casa familiare ancorché ne sia proprietario o titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo è rispetto ai terzi” (Cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 454 del 27.7.1989), ossia determina una concentrazione della sfera dei soggetti beneficiari, implica logicamente che la posizione del coniuge assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata dalla natura del diritto preesistente, e sia quindi soggetta agli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale.+
Se, pertanto, è pacifico che con il provvedimento di assegnazione il giudice della famiglia non può manipolare – ampliandolo – il contenuto del diritto di godimento che limita le prerogative del proprietario dell'immobile, a fortiori, non si può sostenere che al giudice sia riconosciuto addirittura il potere di creare ex novo un diritto di godimento, sganciato da qualsivoglia titolo negoziale.
Nel caso di specie, sebbene in sede di separazione sia stata omologata l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente – e ciò in forza del regime di domiciliazione del figlio minore della coppia – in questa sede il Collegio non può che osservare che, sentita personalmente, la ricorrente ha riferito di occupare sine titulo la casa familiare (Cfr. verbale di causa del 6.2.2023:
“Vivo nella casa coniugale che si trova a Gela via Attica n 12, dell' non c'è una assegnazione Pt_2 formale, siamo entrati abusivamente”), circostanza che non ha trovato alcuna smentita nel corso del giudizio (non avendo, nonostante l'impegno assunto nel corso della stessa udienza, prodotto alcun valido titolo di detenzione dell'immobile che ha svolto la funzione di casa coniugale).
Tale elemento di fatto costituisce un sicuro impedimento all'accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare poiché ciò si tradurrebbe, fatalmente, nella creazione di un diritto personale di godimento assolutamente sganciato da un precedente titolo negoziale e – come tale – inidoneo ad essere opposto all'Ente Pubblico che gestisce gli alloggi di edilizia popolare.
6. Spese di lite
9 Le spese di lite – considerata la natura della causa e il suo complessivo esito nonché la contumacia del convenuto – devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela in data 14.6.1997 da , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Gela il 3.1.1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 114, P.
II, Serie A , Uff. anno 1997;
2) CONFERMA l'affidamento del minore nato a Gela il [...], ad [...] i Persona_3
genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
3) CONFERMA, altresì, il diritto di visita paterno alle stesse condizioni previste in sede di separazione (“Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il Per_3
genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nonché a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, nonché per 21 giorni continuativi durante le vacanze estive, e dieci giorni, di cui almeno cinque consecutivi durante le vacanze natalizie dal 22 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno (alternando in tal modo il
Natale o il Capodanno”);
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
nato a [...] il [...], da versare entro giorno cinque di ogni mese e da Persona_3
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
nata a [...] il [...], da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente;
10 8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1330/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO CLAUDIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], non rappresentato né Controparte_1 C.F._2
difeso
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: la ricorrente come da note di trattazione scritta del 18.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.11.2022 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_2
parte resistente – a Gela in data 14.6.1997 e trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Gela con atto n. 114, P. II, Serie A , Uff. anno 1997, unione dalla quale sono nati i figli
(Gela, 28.10.1997), (Gela, 7.5.2001) e (Gela, Persona_1 Persona_2 Persona_3
12.8.2010).
Esponeva che con decreto del 4.5.2022 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dagli stessi divisate (“
1.I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco risetto ed assenso anche al rilascio e/o rinnovo del passaporto
e carta d'identità;
2. I figli vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con fissazione di residenza stabile della stessa presso il domicilio della madre;
Parte_1
3.Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa in accordo tra i due genitori;
4.Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà previo Per_3
accordo con il genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nonché a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, nonché per 21 giorni continuativi durante le vacanze estive, e dieci giorni, di cui almeno cinque consecutivi durante le vacanze natalizie dal 22 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno (alternando in tal modo il Natale o il
Capodanno);
5. si obbliga – entro il giorno 5 di ogni mese - a versare in favore di Controparte_1
un assegno di € 150,00 (centocinquanta/00) cadauno a titolo di contribuzione Parte_1
al mantenimento dei figli e (importo rivalutabile annualmente secondo Persona_2 Persona_3
gli indici Istat);
6- Averna risulta, allo stato, economicamente autosufficiente e, Parte_1
pertanto, non meritevole di alcun assegno di mantenimento mensile, al pari del marito;
7-Le spese mediche, scolastiche e straordinarie dei figli e (siccome richiamate nel Protocollo Per_2 Per_3
siglato avanti il Tribunale Civile di Gela) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% cadauno;
la casa coniugale di Gela nella Via Attica n.12 viene assegnata a Parte_1
per viverci con i figli e ) e che da quel momento non hanno più convissuto né
[...] Per_2 Per_3
è stato possibile ricostruire la vita matrimoniale.
Chiedeva , in primo luogo, la conferma delle condizioni della separazione relative all'assegnazione della casa coniugale, sita a Gela in via Attica n. 12, in ragione del regime di affidamento del figlio concordato in sede di separazione – e per la quale non vi è contrasto tra i genitori – il quale Per_3
prevede che il minore venga domiciliato presso la residenza materna.
2 Lamentava, tuttavia, l'insufficienza del contributo al mantenimento del figlio minore stabilito nella sentenza di separazione a carico del resistente (pari ad € 150,00 mensili) in ragione della crescita dello stesso e del mutamento – conseguente – delle sue esigenze formative e ludiche.
Aggiungeva, inoltre, che la figlia – pur avendo raggiunto la maggiore età – non risulta Per_2 economicamente indipendente, ragione per la quale deve essere confermato l'obbligo di contribuzione prevista in favore della stessa in sede di separazione.
Deduceva, inoltre, il miglioramento delle condizioni economiche di il quale Controparte_1 all'epoca della separazione era privo di occupazione mentre adesso risulta essere stato regolarmente assunto presso la società Tekra s.r.l.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gela il giorno 14 Giugno 1997 e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Gela, Atto n°114, PARTE II Reg. Uff. Anno 1997 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gela, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emanando
Provvedimento sui Pubblici Registri Anagrafici;
2) Disporre che le Parti continuino a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, con reciproco consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio;3) Modificare le condizioni statuite nel del Decreto di omologa
n.2628/2022 del 4/5/2022 emesso dal Tribunale Civile di Gela (RG 168/2021 – all.3bis), nel seguente modo: a) L'immobile sito in Gela nella Via Attica n.12 viene assegnato in via esclusiva a
; b)Il Sig. corrisponderà (versandole alla moglie) la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 250,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio o quell'altra maggiore che il Persona_3
Tribunale che riterrà congrua, oltre rivalutazione, oltre alle spese mediche, spese scolastiche e sportive (in via esclusiva); c) Il Sig. corrisponderà (versandole alla moglie) la Controparte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia o quell'altra maggiore che il Per_2
Tribunale che riterrà congrua, oltre rivalutazione, oltre alle spese mediche, spese scolastiche e sportive (in via esclusiva)”.
Il resistente, seppur regolarmente reso edotto della pendenza del presente giudizio, non compariva all'udienza presidenziale né, in seguito, si costituiva in giudizio.
Sentita personalmente all'udienza presidenziale del 6.2.2023 e preso atto Parte_1 dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione – attesa la mancata comparizione del resistente – con ordinanza presidenziale del 7.2.2023, emessa ai sensi dell'art. 4 della L. n.
898/1970, venivano integralmente confermate le condizioni della separazione personale.
La causa veniva, dunque, istruita con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalla ricorrente, stante la mancata assunzione dell'interrogatorio formale di – ammesso Controparte_1
3 con ordinanza del 6.11.2023 e regolarmente notificato allo stesso – per la sua mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata.
La ricorrente, infine, depositava un accordo sottoscritto con il resistente e precisava le proprie conclusioni all'udienza cartolare del 10.9.2024 mediante note di trattazione scritta con le quali chiedeva il sostanziale accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso sottoscritto da ambedue i coniugi e depositato telematicamente in data 6.3.2024.
La causa veniva, infine, rimessa al collegio con ordinanza dell'11.9.2024, per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione personale (udienza celebrata in data 30.3.2022), definita con decreto di omologa del
4.5.2022, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dal complessivo tenore delle allegazioni della ricorrente e dalle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di udienza presidenziale.
3. Domanda di affidamento del figlio minorenne della coppia (Gela, Persona_3
12.8.2010)
Può, altresì, essere accolta la richiesta di confermare l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio minorenne della coppia, nato a [...] il [...]. Persona_3
In ordine al regime di affidamento dei figli, occorre, infatti, rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione personale, espressione del suo diritto alla c.d. bigenitorialità avente, ai sensi dell'art. 30 Cost., rango costituzionale.
Il nostro ordinamento, infatti, valorizza il minore non solo in quanto oggetto passivo di tutela bensì quale persona la cui identità è in fase di formazione, ragione per la quale il diritto alla bigenitorialità mira a garantire al minore non solo il soddisfacimento delle sue primarie esigenze materiali, morali ed affettive bensì promuovere lo sviluppo della sua personalità in modo da produrre una progressiva e fisiologica acquisizione di autonomia da parte dello stesso.
4 Invero, proprio alla luce di tale finalità ai genitori sono conferiti poteri di rappresentanza e gestione che consentono loro di assolvere – auspicabilmente di comune accordo – ai doveri di protezione cui sono chiamati e che hanno quali punti di riferimento sia, in via prioritaria, i beni che afferiscono alla personalità del minore – in quanto tali irrinunciabili – (artt. 147 e 315 bis c.c.) sia gli interessi di natura patrimoniale della prole (artt. 320 e ss. c.c.).
Nel caso di specie non si rinvengono specifici e concreti elementi per discostarsi dal regime di affidamento e domiciliazione stabiliti in sede di separazione.
Parimenti, merita accoglimento la richiesta di confermare l'articolazione del diritto di visita divisato dalle parti in sede di separazione personale – e sostanzialmente riprodotto nell'accordo depositato in data 30.3.2022 – in quanto rispettoso del diritto del minore a mantenere un effettivo Persona_3
rapporto personale e affettivo con ambedue i genitori.
L'assenza di conflittualità in ordine al regime di affidamento ha reso manifestamente superfluo un eventuale ascolto del minore e ciò in conformità alla ratio dell'istituto disciplinato dall'art. 337 octies c.c., applicabile ratione temporis al presente giudizio.
4. Domanda di contributo economico per il mantenimento dei figli della coppia
[...]
(Gela, 7.5.2001) e (Gela, 12.8.2010). Per_2 Persona_3
Prendendo in esame la domanda vertente sulle condizioni economiche relative ai figli della coppia è necessario osservare, in primo luogo, che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr. Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
5 Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riguardo, poi, alla particolare posizione della figlia maggiorenne della coppia, Persona_2 occorre, inoltre, rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli (…) non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi” (Cassazione n. 26875 del 20/9/2023; n. 12952 del
22/6/2016).
In altri termini, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il dovere gravante su ogni genitore di provvedere al mantenimento della prole non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, posto che l'art. 337 septies c.c. riconosce al figlio maggiorenne il diritto di ricevere un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento che, solitamente, viene posto a
6 carico del genitore non convivente e che su disposizione del giudice, previa richiesta del figlio, può essere versato direttamente all'interessato.
L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli viene, dunque, meno solo con il raggiungimento della loro autosufficienza economica o, comunque, quando venga allegato e provato in giudizio che tale traguardo non sia stato conseguito per colpa del figlio.
Ebbene, nel caso di specie non sono stati allegati elementi da cui desumere che la figlia maggiorenne della coppia abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero che tale traguardo non sia stato raggiunto per sua colpa, sicché deve confermarsi il suo diritto ad essere mantenuta dai genitori.
Inoltre, sulla base degli elementi assunti nel corso del giudizio – segnatamente, le comunicazioni intercorse con l'impresa presso cui il resistente presta attività lavorativa (Cfr. produzione documentale del 17.1.2024) e lo stesso accordo da quest'ultimo sottoscritto – emerge che CP_1
svolge regolare attività lavorativa, circostanza ulteriormente suffragata dalla mancata
[...] comparizione del resistente all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale tenuto conto che benché dalla mancata risposta (per quanto ingiustificata) all'interrogatorio formale la legge non ricolleghi sic et simpliciter l'effetto della confessione, al giudice è riconosciuta la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio all'esito di una valutazione comparativa con il compendio probatorio a sua disposizione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.,.
Appare, dunque, equo determinare in complessive € 350,00 il contributo al mantenimento da porre a carico di per il mantenimento indiretto dei figli di cui € 150,00 per il Controparte_1 mantenimento della figlia ed € 200,00 per il mantenimento del figlio maggiorazione Per_2 Per_3
rispetto a quanto stabilito in separazione che si giustifica in ragione, da un lato, della nuova condizione lavorativa della ricorrente e, dall'altro, del presumibile incremento delle necessità del figlio minorenne della coppia correlato al suo fisiologico percorso di crescita e al mutamento delle esigenze anche di carattere sociale (si fa riferimento, ad esempio, alle spese legate ai momenti di socializzazione e svago che la famiglia di un minore che attraversa la fase dell'adolescenza è chiamata ordinariamente ad affrontare), e ciò in conformità al costante orientamento della Suprema
Corte sul punto (Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza n. 13664 del 29/4/2022: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite
7 integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento”).
Parte resistente sarà, altresì, tenuta, a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal
Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.
5. Domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare, sita a Gela in via Attica n. 12, avanzata da in considerazione del regime di Parte_1
domiciliazione del figlio minorenne presso detto immobile e a conferma delle condizioni Per_3
stabilite in sede di separazione.
Invero, benché nelle ipotesi di cessazione degli effetti civili, l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare, la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018) – finalità che indubbiamente non è eccentrica al caso che ci occupa – non può, d'altro canto, ritenersi che il giudice della famiglia possa riconoscere siffatto diritto quando manchi – a monte – un titolo che legittimava uno o entrambi i coniugi a godere dell'immobile.
Costituisce, invero, orientamento consolidato della Suprema Corte che il provvedimento di assegnazione è inidoneo ad incidere in modo diretto su una situazione dominicale preesistente facente capo ad un soggetto estraneo, attraverso una estensione del contenuto del titolo di godimento sull'immobile limitandosi, semmai, a produrre una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del titolo negoziale preesistente (Cfr. Cassazione Sezioni Unite, Sentenza n. 20448 del 29/9/2014; Sentenza n. 13603 del 21/7/2004; principio più volte confermato Sentenza n. 16769 del 2/10/2012; Sentenza n. 2627 del 7/2/2006).
Tale conclusione discende dall'impossibilità di teorizzare una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che affondano le loro radici nella solidarietà coniugale o post-coniugale e nell'interesse alla tutela dei figli minorenni.
È, difatti, evidente che consentire – per mezzo del provvedimento di assegnazione – un ampliamento, in favore del genitore assegnatario, del contenuto del diritto vantato nei confronti del proprietario rispetto a quello scolpito dall'originario titolo di detenzione o godimento dell'immobile
8 si tradurrebbe, fatalmente, in una ingiustificata compressione dei diritti dominicali da parte di un soggetto che è estraneo alle dinamiche che hanno coinvolto il consorzio familiare.
Tale lettura appare confortata dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha affermato che il giudice della famiglia “non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare. Il titolo ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tale assegnazione, mentre è immediatamente rilevante rispetto al coniuge non affidatario della prole proprio perché escluso dall'abitazione nella casa familiare ancorché ne sia proprietario o titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo è rispetto ai terzi” (Cfr. Corte
Costituzionale, sentenza n. 454 del 27.7.1989), ossia determina una concentrazione della sfera dei soggetti beneficiari, implica logicamente che la posizione del coniuge assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata dalla natura del diritto preesistente, e sia quindi soggetta agli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale.+
Se, pertanto, è pacifico che con il provvedimento di assegnazione il giudice della famiglia non può manipolare – ampliandolo – il contenuto del diritto di godimento che limita le prerogative del proprietario dell'immobile, a fortiori, non si può sostenere che al giudice sia riconosciuto addirittura il potere di creare ex novo un diritto di godimento, sganciato da qualsivoglia titolo negoziale.
Nel caso di specie, sebbene in sede di separazione sia stata omologata l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente – e ciò in forza del regime di domiciliazione del figlio minore della coppia – in questa sede il Collegio non può che osservare che, sentita personalmente, la ricorrente ha riferito di occupare sine titulo la casa familiare (Cfr. verbale di causa del 6.2.2023:
“Vivo nella casa coniugale che si trova a Gela via Attica n 12, dell' non c'è una assegnazione Pt_2 formale, siamo entrati abusivamente”), circostanza che non ha trovato alcuna smentita nel corso del giudizio (non avendo, nonostante l'impegno assunto nel corso della stessa udienza, prodotto alcun valido titolo di detenzione dell'immobile che ha svolto la funzione di casa coniugale).
Tale elemento di fatto costituisce un sicuro impedimento all'accoglimento della domanda di assegnazione della casa familiare poiché ciò si tradurrebbe, fatalmente, nella creazione di un diritto personale di godimento assolutamente sganciato da un precedente titolo negoziale e – come tale – inidoneo ad essere opposto all'Ente Pubblico che gestisce gli alloggi di edilizia popolare.
6. Spese di lite
9 Le spese di lite – considerata la natura della causa e il suo complessivo esito nonché la contumacia del convenuto – devono essere dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela in data 14.6.1997 da , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Gela il 3.1.1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela con atto n. 114, P.
II, Serie A , Uff. anno 1997;
2) CONFERMA l'affidamento del minore nato a Gela il [...], ad [...] i Persona_3
genitori stabilendone la domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
3) CONFERMA, altresì, il diritto di visita paterno alle stesse condizioni previste in sede di separazione (“Il padre potrà tenere con sé il figlio quando vorrà previo accordo con il Per_3
genitore domiciliatario;
in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 20.30 nonché a fine settimana alternati dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, nonché per 21 giorni continuativi durante le vacanze estive, e dieci giorni, di cui almeno cinque consecutivi durante le vacanze natalizie dal 22 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno (alternando in tal modo il
Natale o il Capodanno”);
4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
nato a [...] il [...], da versare entro giorno cinque di ogni mese e da Persona_3
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
nata a [...] il [...], da versare entro giorno cinque di ogni mese e da rivalutare Persona_2
annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie per i figli secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente;
10 8) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
9) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, l'8/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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