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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1001/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis.
41, 73 bis.42,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PERCOLLA Parte_1
LOREDANA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. LIAGI ANTONIO, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione dell'11/06/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto in udienza dalle stesse e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/03/2025, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Fragagnano in data 01/09/2016 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1 il 04/08/2017 e il 31/03/2020, chiedeva pronunziarsi la Persona_2 separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava nel coniuge un atteggiamento di disinteresse nei confronti della famiglia, essendo solito delegare alla moglie ogni tipo di faccenda che riguardasse la casa o la gestione della prole ed essendo concentrato esclusivamente nella gestione della propria attività lavorativa;
a ciò aggiungeva che, a seguito della ricezione da parte dello stesso di una raccomandata a.r. con la quale la ricorrente invitava il coniuge a trovare un accordo consensuale per la separazione, il resistente assumeva un comportamento minaccioso e violento che la costringeva ad allontanarsi dalla casa coniugale unitamente alla prole minorenne e a trovare rifugio presso la dimora della di lei madre in quanto preoccupata per la propria incolumità fisica.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge.
All'udienza dell'11/06/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo sottoscritto all'udienza dell'11/06/2025 dalle parti e dai rispettivi difensori, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1001/2025 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] l'[...], e , nato a Controparte_1
GROTTAGLIE (TA) l'01/06/1983, uniti in matrimonio in Fragagnano (TA) in data 01/09/2016 (trascritto con atto n. 6, p. 2, s. A, dell'anno 2016);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Controparte_1 trasfuse nell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori e allegato al verbale d'udienza dell'11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Fragagnano.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 1001/2025 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis.
41, 73 bis.42,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PERCOLLA Parte_1
LOREDANA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. LIAGI ANTONIO, Controparte_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione dell'11/06/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto in udienza dalle stesse e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/03/2025, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in Fragagnano in data 01/09/2016 con
, che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 Persona_1 il 04/08/2017 e il 31/03/2020, chiedeva pronunziarsi la Persona_2 separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava nel coniuge un atteggiamento di disinteresse nei confronti della famiglia, essendo solito delegare alla moglie ogni tipo di faccenda che riguardasse la casa o la gestione della prole ed essendo concentrato esclusivamente nella gestione della propria attività lavorativa;
a ciò aggiungeva che, a seguito della ricezione da parte dello stesso di una raccomandata a.r. con la quale la ricorrente invitava il coniuge a trovare un accordo consensuale per la separazione, il resistente assumeva un comportamento minaccioso e violento che la costringeva ad allontanarsi dalla casa coniugale unitamente alla prole minorenne e a trovare rifugio presso la dimora della di lei madre in quanto preoccupata per la propria incolumità fisica.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale all'altro coniuge.
All'udienza dell'11/06/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori, da intendersi allegato al verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo sottoscritto all'udienza dell'11/06/2025 dalle parti e dai rispettivi difensori, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 1001/2025 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] l'[...], e , nato a Controparte_1
GROTTAGLIE (TA) l'01/06/1983, uniti in matrimonio in Fragagnano (TA) in data 01/09/2016 (trascritto con atto n. 6, p. 2, s. A, dell'anno 2016);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] Controparte_1 trasfuse nell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori e allegato al verbale d'udienza dell'11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Fragagnano.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara