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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2338 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad eccezione dell' Controparte_1
, hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la
[...]
trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2338/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova, Via del Gioco, 58, presso lo studio degli avv.ti Antonio
Napoli e Graziella Scionti, dai quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_2
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria, 81, presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
Pag. 1 di 5 rilasciata da , responsabile atti successivi del giudizio Calabria, come da procura CP_3
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_2
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento n.
09420249007781264000, emessa nei confronti del sig. per tutti i motivi meglio Parte_1
enucleati in ricorso, e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito n. 39420170004075241000, per l'importo di €. 14.714,29, asseritamente notificato in data 04.01.2018, emesso a beneficio dell' – sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, in merito al mancato CP_2
versamento degli importi di RI , riferibili agli Controparte_4
anni 2009-2010-2011, stante la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, per decorso del termine quinquennale, previsto dalla Legge, in assenza di atti con efficacia interruttiva;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di ritenere e dichiarare l'opposizione Controparte_5
inammissibile; in via subordinata, di ritenere e dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007781264000, notificata, con raccomandata n. 67401962580-1, il 24 luglio 2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420170004075241000, di €. 14.714,29, asseritamente notificato in data 4 gennaio 2018, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive e interessi, riferibili agli anni 2009-2010-2011.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito richiesto.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito CP_2
l'incontestabilità della pretesa contributiva per mancata opposizione all'avviso di addebito regolarmente notificato ed ha sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 2 di 5 Si è costituita anche l' ed ha eccepito la decadenza della parte Controparte_1
ricorrente dall'azione ex art. 617 cpc e da quella ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'interruzione dei termini di prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, sostenendo sia la mancanza di titolo esecutivo, per non essere stato notificato l'avviso di addebito, sia la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impediscono al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
In ogni caso l' ha allegato, con la sua costituzione in giudizio, di Controparte_1
aver interrotto i termini di prescrizione attraverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019
90099918 28/000 e l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90030943 25/000, che ha depositato con la prova dell'avvenuta consegna, rispettivamente, in data 24 febbraio 2022, a soggetto diverso dal destinatario, la prima, ed in data 23 dicembre 2021, allo stesso destinatario, la seconda.
Delle due intimazioni di pagamento solo la n. 094 2021 90030943 25/000, consegnata al destinatario è stata regolarmente ed efficacemente notificata. L'altra intimazione di pagamento non
Pag. 3 di 5 può considerarsi regolarmente notificata, essendo stata consegnata a persona diversa dal destinatario senza la prova dell'invio della raccomandata informativa.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito, titolo esecutivo valido per la riscossione del credito dallo stesso portato.
L' ha depositato l'avviso di addebito con la prova che lo stesso è stato consegnato al nipote del CP_2
destinatario, senza, però, depositare la prova dell'invio della raccomandata informativa, che è necessaria, ex art. 14 in combinato disposto con l'art. 7 della legge n. 890/1982, affinché il procedimento di notifica si possa considerare concluso.
La mancata notifica dell'avviso di addebito, ex art. 50 del DPR n. 602/1973, impedisce allo stesso di costituire titolo esecutivo per la riscossione del credito.
La riscossione del credito, infatti può avere luogo al decorre del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento alla quale è parificato l'avviso di addebito dall'art. 30 del D.L. n.
78/2010.
Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto.
Non può essere accolto il secondo motivo di ricorso poiché la prescrizione del credito, quale opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, avrebbe dovuto essere proposta entro 40 giorni dal 23 dicembre 2021, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2021
90030943 25/000, che ha riportato l'avviso di addebito, e, comunque, quale opposizione all'esecuzione, non si è avverata, non essendo maturati i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995 sia a decorrere dalla data indicata, del 4 gennaio 2018, quale notifica dell'avviso di addebito, alla data del
23 dicembre 2021, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2021 90030943 25/000, sia da quest'ultima data a quella del 24 luglio 2024, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto.
Le spese di lite si compensano per la metà, per l'altra metà si liquidano in complessivi €. 932,00, considerando l'importo dell'avviso di addebito, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, con distrazione agli avv.ti Parte_1
Antonio Napoli e Graziella Scionti, che hanno fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso;
Pag. 4 di 5
2. Dichiara la mancanza di titolo esecutivo per procedere alla riscossione del credito portato dall'intimazione di pagamento n. 094 2024 90077812 64/000;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_2 onorari, che liquida in complessivi €. 932,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore degli avv.ti Parte_1
Antonio Napoli e Graziella Scionti, che hanno fatto richiesta.
Palmi, 27 febbraio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad eccezione dell' Controparte_1
, hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la
[...]
trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2338/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova, Via del Gioco, 58, presso lo studio degli avv.ti Antonio
Napoli e Graziella Scionti, dai quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_2
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria, 81, presso lo studio dell'avv. Stefania Interdonato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
Pag. 1 di 5 rilasciata da , responsabile atti successivi del giudizio Calabria, come da procura CP_3
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr Persona_2
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento n.
09420249007781264000, emessa nei confronti del sig. per tutti i motivi meglio Parte_1
enucleati in ricorso, e, per l'effetto, di annullare l'avviso di addebito n. 39420170004075241000, per l'importo di €. 14.714,29, asseritamente notificato in data 04.01.2018, emesso a beneficio dell' – sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, in merito al mancato CP_2
versamento degli importi di RI , riferibili agli Controparte_4
anni 2009-2010-2011, stante la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, per decorso del termine quinquennale, previsto dalla Legge, in assenza di atti con efficacia interruttiva;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei difensori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiaratisi antistatari.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_2
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede di ritenere e dichiarare l'opposizione Controparte_5
inammissibile; in via subordinata, di ritenere e dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007781264000, notificata, con raccomandata n. 67401962580-1, il 24 luglio 2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420170004075241000, di €. 14.714,29, asseritamente notificato in data 4 gennaio 2018, emesso per la riscossione di contributi I.V.S. coltivatori diretti, somme aggiuntive e interessi, riferibili agli anni 2009-2010-2011.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito richiesto.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito CP_2
l'incontestabilità della pretesa contributiva per mancata opposizione all'avviso di addebito regolarmente notificato ed ha sostenendo che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 2 di 5 Si è costituita anche l' ed ha eccepito la decadenza della parte Controparte_1
ricorrente dall'azione ex art. 617 cpc e da quella ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'interruzione dei termini di prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto, sostenendo sia la mancanza di titolo esecutivo, per non essere stato notificato l'avviso di addebito, sia la prescrizione quinquennale del credito e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impediscono al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
L' ha chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti interruttivi della CP_2
prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
In ogni caso l' ha allegato, con la sua costituzione in giudizio, di Controparte_1
aver interrotto i termini di prescrizione attraverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019
90099918 28/000 e l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90030943 25/000, che ha depositato con la prova dell'avvenuta consegna, rispettivamente, in data 24 febbraio 2022, a soggetto diverso dal destinatario, la prima, ed in data 23 dicembre 2021, allo stesso destinatario, la seconda.
Delle due intimazioni di pagamento solo la n. 094 2021 90030943 25/000, consegnata al destinatario è stata regolarmente ed efficacemente notificata. L'altra intimazione di pagamento non
Pag. 3 di 5 può considerarsi regolarmente notificata, essendo stata consegnata a persona diversa dal destinatario senza la prova dell'invio della raccomandata informativa.
Parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito, titolo esecutivo valido per la riscossione del credito dallo stesso portato.
L' ha depositato l'avviso di addebito con la prova che lo stesso è stato consegnato al nipote del CP_2
destinatario, senza, però, depositare la prova dell'invio della raccomandata informativa, che è necessaria, ex art. 14 in combinato disposto con l'art. 7 della legge n. 890/1982, affinché il procedimento di notifica si possa considerare concluso.
La mancata notifica dell'avviso di addebito, ex art. 50 del DPR n. 602/1973, impedisce allo stesso di costituire titolo esecutivo per la riscossione del credito.
La riscossione del credito, infatti può avere luogo al decorre del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento alla quale è parificato l'avviso di addebito dall'art. 30 del D.L. n.
78/2010.
Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto.
Non può essere accolto il secondo motivo di ricorso poiché la prescrizione del credito, quale opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, avrebbe dovuto essere proposta entro 40 giorni dal 23 dicembre 2021, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2021
90030943 25/000, che ha riportato l'avviso di addebito, e, comunque, quale opposizione all'esecuzione, non si è avverata, non essendo maturati i 5 anni previsti dalla legge n. 335/1995 sia a decorrere dalla data indicata, del 4 gennaio 2018, quale notifica dell'avviso di addebito, alla data del
23 dicembre 2021, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2021 90030943 25/000, sia da quest'ultima data a quella del 24 luglio 2024, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, parzialmente accolto.
Le spese di lite si compensano per la metà, per l'altra metà si liquidano in complessivi €. 932,00, considerando l'importo dell'avviso di addebito, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, con distrazione agli avv.ti Parte_1
Antonio Napoli e Graziella Scionti, che hanno fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso;
Pag. 4 di 5
2. Dichiara la mancanza di titolo esecutivo per procedere alla riscossione del credito portato dall'intimazione di pagamento n. 094 2024 90077812 64/000;
3. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_2 onorari, che liquida in complessivi €. 932,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore degli avv.ti Parte_1
Antonio Napoli e Graziella Scionti, che hanno fatto richiesta.
Palmi, 27 febbraio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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