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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29434/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29434/2024 promossa da:
AN IO,
e
, CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARPE VINCENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza depositate in data 17.11.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori IO AN e contraevano matrimonio in BRUINO il 14/06/2008. CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.10.2001 e il 5.02.2011. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra IO AN e . CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Sangano (TO), Via G. Bonino n. 80/7, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, venga assegnata al signor CA IO. La signora si allontanerà CP_1 dalla casa familiare, portando con sé i suoi effetti personali, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza anagrafica presso Persona_3 l'abitazione del padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
DISPONE una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza della minore presso ciascun Persona_3 genitore in modo da garantire una effettiva bigenitorialità ed una presenza dei genitori paritaria nella vita e nella quotidianità della figlia, con un calendario così suddiviso: Settimana uno La figlia starà con la madre - dalle ore 08.00 del lunedì alle ore 08.00 del martedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del padre); - dalle ore 08.00 del mercoledì alle ore 08.00 del giovedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del padre centro estivo ovvero a casa del padre);
- dalle ore 08.00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa del padre); La figlia starà con il padre - il lunedì mattina sino alle ore 08.00 (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa della madre). - dalle ore 08.00 del martedì sino alle ore 08.00 del mercoledì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa della madre). - dalle ore 08.00 del giovedì sino alle ore 08.00 del venerdì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa della madre). Settimana due La figlia starà con il padre - dalle ore 08.00 del lunedì alle ore 08.00 del martedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del madre); - dalle ore 08.00 del mercoledì alle ore 08.00 del giovedì e dalle ore 08.00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa della madre). La figlia starà con la madre - il lunedì mattina sino alle ore 08.00 (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa del padre).
- dalle ore 08.00 del martedì sino alle ore 08.00 del mercoledì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del padre). - dalle ore 08.00 del giovedì sino alle ore 08.00 del venerdì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa del padre). I signori IO CA e CP_1 si impegnano ad applicare e rispettare l'allegato piano genitoriale che deve intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto. La figlia trascorrerà, con ciascun genitore: - durante le vacanze estive, Per_2 due settimane consecutive, in periodo che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno. - le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 29 dicembre pagina 2 di 4 ovvero dalle ore 09.00 del 30 dicembre alle ore 19.00 del 05 gennaio (Natale 2024, con il padre); - i compleanni e le altre festività alternativamente. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé la figlia, consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con la minore.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
DISPONE che ciascun genitore mantenga direttamente la minore quando l'avrà con sé secondo un principio di parità di suddivisione delle necessità/costi della minore e che provveda in egual misura al pagamento delle spese scolastiche, di istruzione, mediche, ludiche, sportive (1 attività) e sanitarie non coperte dal S.S.N. da sostenersi per la figlia . Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese Per_2 scolastiche, se necessarie, dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate, per il 50%, al genitore che le avrà sostenute per l'intero, entro dieci giorni dalla richiesta, corredata dalla documentazione attestante l'esborso, inviata a mezzo raccomandata, oppure via fax, via e-mail ovvero altro mezzo idoneo a ritenere dimostrata la ricezione.
PRENDE ATTO che l'iscrizione della figlia a istituti scolastici privati dovrà essere previamente concordata dai genitori.
PRENDE ATTO che per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica ecc.) superiore ad € 500,00 il genitore che sosterrà l'intera spesa avrà diritto di chiedere e ottenere dall'altro il pagamento della quota di sua competenza entro cinque giorni dalla data prevista per l'esborso.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto che per tutto quanto non previsto nelle condizioni sopra riportate, in materia di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, deve intendersi richiamato il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del 15.03.2016, che dichiarano di aver letto e di averne copia.
PRENDE ATTO che l'autovettura Hyundai Tucson targata GD 786ZM in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% viene assegnata in uso esclusivo al signor IO CA. Al termine del finanziamento Agos Ducato Spa la signora trasferirà al signor IO CA la sua quota CP_1 di proprietà dell'autovettura Hyundai Tucson targata GD 786ZM, affinché il sig. CA ne diventi esclusivo proprietario, senza pretendere il pagamento di alcun corrispettivo.
PRENDE ATTO che l'autovettura LA ON targata FT 463ZW, di proprietà esclusiva della signora viene assegnata in uso al figlio maggiore sino a quando quest'ultimo non CP_1 Persona_1 acquisterà una sua autovettura.
PRENDE ATTO che la LA ON targata EB 984PL, di proprietà del signor CA IO, viene assegnata in uso esclusivo alla signora sino a quando la LA ON targata FT 463ZW, CP_1 non ritornerà nella disponibilità della signora , per avere il figlio maggiore CP_1 Persona_1 acquistato una sua autovettura.
PRENDE ATTO che le parti rinunciano vicendevolmente a richiedere il pagamento di qualsiasi corrispettivo per le assegnazioni/trasferimenti di proprietà previsti ai precedenti punti. Le spese di assicurazione per la r.c.a. della Hyundai Tucson targata GD 786ZM, verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali sino a quando l'autovettura non verrà volturata al signor CA. Le spese di assicurazione per la r.c.a. della LA ON targata FT 463ZW e della LA ON targata EB 984PL, verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali sino a quando le autovetture non ritorneranno nella disponibilità degli intestatari. pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che i coniugi contribuiranno in egual misura al pagamento del mutuo accesso per l'acquisto della casa coniugale presso Credit Agricole con scadenza 27.05.2040
PRENDE ATTO che gli assegni familiari verranno percepiti dalla signora . CP_1
PRENDE ATTO che al pagamento della rata mensile di euro 243,50 relativa al finanziamento Agos Ducato Spa contribuiranno la signora in misura pari a euro 193,50 e il signor CA in misura pari CP_1 a euro 50,00. 23. A far tempo dal mese di marzo 2029, la signora si impegna a contribuire al CP_1 pagamento del Finanziamento n. 10097567 contratto con la soc. Unicredit rimborsando mensilmente al sig. CA (che sino al mese di febbraio 2029 si accollerà per intero detto finanziamento) la somma di
€. 100,00, sino ad estinzione del debito.
PRENDE ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli minori, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, le detrazioni per i figli saranno nella misura del 50% a favore dei coniugi;
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso per ottenere il passaporto o documenti equipollenti, eventuali rinnovi e visti e per il rilascio del passaporto per la figlia minore.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato e risolto tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorrenti fra loro in separata sede.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi contributo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29434/2024 promossa da:
AN IO,
e
, CP_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARPE VINCENZO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza depositate in data 17.11.2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori IO AN e contraevano matrimonio in BRUINO il 14/06/2008. CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: l'11.10.2001 e il 5.02.2011. Persona_1 Per_2
Con ricorso depositato il 16/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra IO AN e . CP_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Sangano (TO), Via G. Bonino n. 80/7, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, venga assegnata al signor CA IO. La signora si allontanerà CP_1 dalla casa familiare, portando con sé i suoi effetti personali, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore , con residenza anagrafica presso Persona_3 l'abitazione del padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
DISPONE una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza della minore presso ciascun Persona_3 genitore in modo da garantire una effettiva bigenitorialità ed una presenza dei genitori paritaria nella vita e nella quotidianità della figlia, con un calendario così suddiviso: Settimana uno La figlia starà con la madre - dalle ore 08.00 del lunedì alle ore 08.00 del martedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del padre); - dalle ore 08.00 del mercoledì alle ore 08.00 del giovedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del padre centro estivo ovvero a casa del padre);
- dalle ore 08.00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa del padre); La figlia starà con il padre - il lunedì mattina sino alle ore 08.00 (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa della madre). - dalle ore 08.00 del martedì sino alle ore 08.00 del mercoledì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa della madre). - dalle ore 08.00 del giovedì sino alle ore 08.00 del venerdì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa della madre). Settimana due La figlia starà con il padre - dalle ore 08.00 del lunedì alle ore 08.00 del martedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del madre); - dalle ore 08.00 del mercoledì alle ore 08.00 del giovedì e dalle ore 08.00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa della madre). La figlia starà con la madre - il lunedì mattina sino alle ore 08.00 (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa del padre).
- dalle ore 08.00 del martedì sino alle ore 08.00 del mercoledì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero a casa del padre). - dalle ore 08.00 del giovedì sino alle ore 08.00 del venerdì (con accompagnamento a scuola/centro estivo ovvero casa del padre). I signori IO CA e CP_1 si impegnano ad applicare e rispettare l'allegato piano genitoriale che deve intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto. La figlia trascorrerà, con ciascun genitore: - durante le vacanze estive, Per_2 due settimane consecutive, in periodo che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno. - le vacanze natalizie, ad anni alterni, dalle ore 09.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 29 dicembre pagina 2 di 4 ovvero dalle ore 09.00 del 30 dicembre alle ore 19.00 del 05 gennaio (Natale 2024, con il padre); - i compleanni e le altre festività alternativamente. Ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé la figlia, consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con la minore.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
DISPONE che ciascun genitore mantenga direttamente la minore quando l'avrà con sé secondo un principio di parità di suddivisione delle necessità/costi della minore e che provveda in egual misura al pagamento delle spese scolastiche, di istruzione, mediche, ludiche, sportive (1 attività) e sanitarie non coperte dal S.S.N. da sostenersi per la figlia . Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese Per_2 scolastiche, se necessarie, dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate, per il 50%, al genitore che le avrà sostenute per l'intero, entro dieci giorni dalla richiesta, corredata dalla documentazione attestante l'esborso, inviata a mezzo raccomandata, oppure via fax, via e-mail ovvero altro mezzo idoneo a ritenere dimostrata la ricezione.
PRENDE ATTO che l'iscrizione della figlia a istituti scolastici privati dovrà essere previamente concordata dai genitori.
PRENDE ATTO che per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica ecc.) superiore ad € 500,00 il genitore che sosterrà l'intera spesa avrà diritto di chiedere e ottenere dall'altro il pagamento della quota di sua competenza entro cinque giorni dalla data prevista per l'esborso.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto che per tutto quanto non previsto nelle condizioni sopra riportate, in materia di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli, deve intendersi richiamato il Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del 15.03.2016, che dichiarano di aver letto e di averne copia.
PRENDE ATTO che l'autovettura Hyundai Tucson targata GD 786ZM in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% viene assegnata in uso esclusivo al signor IO CA. Al termine del finanziamento Agos Ducato Spa la signora trasferirà al signor IO CA la sua quota CP_1 di proprietà dell'autovettura Hyundai Tucson targata GD 786ZM, affinché il sig. CA ne diventi esclusivo proprietario, senza pretendere il pagamento di alcun corrispettivo.
PRENDE ATTO che l'autovettura LA ON targata FT 463ZW, di proprietà esclusiva della signora viene assegnata in uso al figlio maggiore sino a quando quest'ultimo non CP_1 Persona_1 acquisterà una sua autovettura.
PRENDE ATTO che la LA ON targata EB 984PL, di proprietà del signor CA IO, viene assegnata in uso esclusivo alla signora sino a quando la LA ON targata FT 463ZW, CP_1 non ritornerà nella disponibilità della signora , per avere il figlio maggiore CP_1 Persona_1 acquistato una sua autovettura.
PRENDE ATTO che le parti rinunciano vicendevolmente a richiedere il pagamento di qualsiasi corrispettivo per le assegnazioni/trasferimenti di proprietà previsti ai precedenti punti. Le spese di assicurazione per la r.c.a. della Hyundai Tucson targata GD 786ZM, verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali sino a quando l'autovettura non verrà volturata al signor CA. Le spese di assicurazione per la r.c.a. della LA ON targata FT 463ZW e della LA ON targata EB 984PL, verranno suddivise tra i coniugi in parti uguali sino a quando le autovetture non ritorneranno nella disponibilità degli intestatari. pagina 3 di 4 PRENDE ATTO che i coniugi contribuiranno in egual misura al pagamento del mutuo accesso per l'acquisto della casa coniugale presso Credit Agricole con scadenza 27.05.2040
PRENDE ATTO che gli assegni familiari verranno percepiti dalla signora . CP_1
PRENDE ATTO che al pagamento della rata mensile di euro 243,50 relativa al finanziamento Agos Ducato Spa contribuiranno la signora in misura pari a euro 193,50 e il signor CA in misura pari CP_1 a euro 50,00. 23. A far tempo dal mese di marzo 2029, la signora si impegna a contribuire al CP_1 pagamento del Finanziamento n. 10097567 contratto con la soc. Unicredit rimborsando mensilmente al sig. CA (che sino al mese di febbraio 2029 si accollerà per intero detto finanziamento) la somma di
€. 100,00, sino ad estinzione del debito.
PRENDE ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli minori, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa, le detrazioni per i figli saranno nella misura del 50% a favore dei coniugi;
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso per ottenere il passaporto o documenti equipollenti, eventuali rinnovi e visti e per il rilascio del passaporto per la figlia minore.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver regolato e risolto tutti i rapporti economico-patrimoniali intercorrenti fra loro in separata sede.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano vicendevolmente a qualsiasi contributo di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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