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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Lisa MICOCHERO Presidente est.
Dott. Enrico SCHIAVON Consigliere
Dott. Innocenza VONO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.
622 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
, (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to TACCHETTO CRISTIANA
con domicilio eletto in Indirizzo Telematico
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to MOSCA CRISTOFORO
ANGELO con domicilio eletto in VIA TORINO 88 MESTRE
1 (VE) PRESSO UFFICIO LEGALE
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 418/2022
del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia
adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
conclusione e difesa, previo ogni accertamento o declaratoria del caso, così statuire:
Accogliere nella forma il presente appello e,
conseguentemente, riformare la sentenza impugnata, e,
quindi, così statuire:
- nel merito: a) accogliere l'appello proposto per l'unico motivo di impugnazione esposto in narrativa nei confronti della Sentenza di primo grado n. 418/2022,
pubblicata il 4 marzo 2022 e pronunciata il 2 marzo
2022 dal Tribunale di Padova, Giudice Dott.ssa Micol
Sabino, al termine del procedimento ordinario di cognizione contraddistinto dal n. 9000/2019 RG e
2 comunicata tramite p.e.c. il 4 marzo 2022 e per l'effetto riformare il capo della medesima sulle spese di lite, ponendole a carico dell'odierno appellato,
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, su cui graveranno anche le spese del presente appello, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm. e del D.M. 147/2022 oggi vigente. b) accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto di ogni domanda avversaria e rigettarsi ogni pretesa ex adverso dedotta;
c) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. -
In ordine all'appello incidentale: d) rigettare l'appello incidentale avversario attesa la sua totale infondatezza, in fatto e in diritto, nonchè
inammisibilità.
Per parte appellata:
Voglia la Corte di Appello di Venezia, a) rigettare l'appello principale ed accogliere l'appello incidentale;
b) conseguentemente e per l'effetto,
condannare a restituire a Parte_1
la somma di € 4.993,61 (capitale = € Controparte_1
3 3.646,06 – spese = € 1.247,55) corrisposta in esecuzione dell'ordinanza 28.8.19 (R.G.E.M. 653/19
Tribunale Padova).
Con vittoria di spese e competenze.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato adiva il Tribunale di Controparte_1
Padova evocando in giudizio Proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal GE del Tribunale di Padova in data 28.8.2019 a definizione della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla convenuta contro l'esponente, con cui rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione proposta in quanto irrituale ed inammissibile, affermando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto decidere nel merito l'istanza, con conseguente violazione dell'art. 530
comma 2 e 4 c.p.c.. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza del 28.8.2019 e la condanna del convenuto alla restituzione delle somme assegnate.
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
4 Con sentenza n. 418/2022 il Tribunale di Padova
rigettava l'opposizione proposta, compensando tra le parti le spese di lite.
Più in particolare il giudice precisava l'opposizione in questione costituiva la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da
[...]
avverso l'ordinanza del GE del Tribunale di CP_1
Padova del 28.8.19, in quanto l'opposizione all'esecuzione era già stata esperita e in quella sede l'opponente avrebbe dovuto esprimere le proprie doglianze. Riteneva quindi corretta l'ordinanza impugnata.
Avverso detta sentenza proponeva appello avanti a questa Corte dolendosi della decisione del Parte_1
giudice di compensare le spese di lite tra le parti nonostante la soccombenza di Controparte_1
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo appello incidentale affermando che il giudice avrebbe dovuto entrare nel merito delle doglianze proposte in quanto l'opposizione proposta doveva essere qualificata come opposizione ex art. 615
c.p.c., tempestivamente proposta.
5 Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la Corte si riservava la decisione all'esito dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Per priorità logica va affrontata preliminarmente la trattazione dell'appello incidentale proposto, che deve essere dichiarato inammissibile.
Va innanzi tutto osservato che il primo giudice aveva qualificato fin dall'inizio del proprio provvedimento decisorio l'opposizione proposta come una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
sulla base di un articolata motivazione. Tale
qualificazione è stata genericamente contestata e la relativa motivazione non è stata fatta oggetto di una specifica censura da parte dell'appellante incidentale,
il quale si è limitato ad affermare, in modo apodittico, che l'opposizione proposta rientrava tra le opposizioni all'esecuzione ed era stata tempestivamente proposta.
In realtà, a prescindere dalle censure mosse, la qualificazione operata dal giudice ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso
6 la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione, espressa o implicita, del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello solo ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato (Cass. n. 32833/21).
Ferma quindi detta qualificazione dell'opposizione proposta come opposizione agli atti esecutivi, sia l'appello incidentale che quello svolto in via principale in punto spese di lite vanno dichiarati inammissibili non essendo esperibile il rimedio dell'appello avverso detta sentenza ai sensi dell'art. 618 ultimo comma c.p.c., in quanto le sentenze sulla opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617
c.p.c., non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. (Cass. n. 3993/2003).
Stante l'inammissibilità di entrambi i gravami proposti, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
7 Dichiara altresì l'appellante principale e quello incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
nonché su quello incidentale Controparte_1
proposto da quest'ultima, così decide:
• Dichiara inammissibili l'appello principale e quello incidentale, proposti avverso la sentenza n.
418/2022 del Tribunale di Padova;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
• Dichiara altresì l'appellante principale e quello incidentale tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del
8 Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02, così come modificato dalla legge di stabilità del 2013, co.1.
Così deciso in Venezia in data 4 gennaio 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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