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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr. Mauro Martinelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 313/2024 promossa da:
(C.f.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Vittorio Zappaterra, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.f.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'Avv. Giuseppe Incandela, elettivamente domiciliata presso il difensore
CONVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale dell'udienza del
19 marzo 2025 e da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
o s s e r v a
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la sorella domandando che fosse Parte_1 ordinato a quest'ultima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 263 c.p.c., di rendere il conto della gestione del rapporto di conto corrente n.
000104280281, aperto presso filiale di Tresigallo (FE), Controparte_1
Pag. 1 cointestato con la madre e, previo accertamento della Controparte_2 cointestazione fittizia, la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme di spettanza della de cuius, rideterminando la quota ereditaria dell'attore, procedendone all'attribuzione in danaro.
In particolare, l'attore ha esposto:
− di essere chiamato all'eredità, assieme alla convenuta, della madre deceduta a Ferrara in data 11 novembre 2021; Controparte_2
− che, sino all'anno 2016, la madre aveva vissuto da sola presso la propria abitazione sita in Canaro (RO), Via Roma, n. 324, e che, ancorché totalmente autosufficiente, l'attore era solito farle visita, adoperandosi per qualsiasi sua necessità;
− che quest'ultimo risultava cointestatario, assieme alla madre e alla sorella, di un conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio del
Veneto (n. 1000/1773) attraverso cui gestiva tutti i Controparte_2 risparmi;
− che con scrittura privata del 3 aprile 2016, aveva Controparte_2 manifestato la propria volontà di donare ai figli la somma di €
40.000,00 ciascuno, somma che sarebbe stata resa disponibile a fronte dello svincolo di un investimento finanziario effettuato in precedenza;
− che, in data 5 aprile 2016, la madre consegnava al figlio la Pt_1 somma promessa di € 40.000,00, a mezzo assegno circolare non trasferibile rilasciato da Cassa di Risparmio del Veneto (n.
8351322963-09);
− che, a partire dal 1° maggio 2016, aveva Controparte_2 inspiegabilmente deciso di trasferirsi a vivere presso l'abitazione della figlia , sita a Tresigallo (oggi ) e che, in Pt_1 Parte_2 quell'occasione, aveva proceduto all'apertura di un nuovo conto corrente presso (n. 000104280281), sul quale far Controparte_1 accreditare mensilmente la propria pensione, cointestandolo con la figlia per permettere a quest'ultima di eseguire tutte le relative operazioni;
Pag. 2 − di aver acquisito da a seguito del decesso della madre, Controparte_1 gli estratti conto del rapporto indicato e relativi al periodo 1 luglio
2016 – 30 novembre 2021;
− che, dopo attento esame della documentazione, l'attore aveva riscontrato, da un lato, come il conto corrente venisse alimentato in via esclusiva dai ratei della pensione e dell'indennità di accompagnamento della madre e, dall'altro, che i predetti importi venivano costantemente prelevati nei giorni successivi all'accredito mensile, a mezzo cassa veloce o bancomat;
− che dalla disamina degli estratti conto erano emerse alcune operazioni anomale: i) accredito, in data 3 agosto 2016, della somma di € 37.225,21 a titolo di riscatto polizza n. 71000961300; ii) emissione, in data 11 agosto 2016, di assegno circolare non trasferibile (n. 7400883196-05) in favore della convenuta per la somma di € 37.225,21; iii) riaccredito, sul medesimo conto, in data 29 settembre 2016, del medesimo importo di € 37.225,21 assieme all'ulteriore importo di € 950,00; iv) esecuzione, sempre in data 29 settembre 2016, di un bonifico bancario in favore di Persona_1 figlio di per l'importo € 3.004,00; v) prelievo, in data 3 Parte_1 ottobre 2016, dell'importo € 1.100,00; vi) ulteriore prelievo, in data 3 ottobre 2016 e a mezzo assegno circolare intestato alla convenuta (n.
7400883197-06), dell'ulteriore somma di € 35.176,05;
− che le operazioni suddette proseguivano anche dopo che la madre, nel mese di settembre 2020, era stata colpita da ictus cerebrale e addirittura dopo che, a far data dal mese di febbraio 2021, si era trasferita presso la struttura di residenza per anziani “A.S.P. Centro
Servizi alla Persona” di Ferrara, luogo in cui era rimasta fino alla data del decesso;
− che, tra l'altro, alla data del decesso veniva prelevato l'importo di €
350,00 e, proprio il giorno dopo, il conto veniva inspiegabilmente chiuso con accredito delle somme residue sul conto corrente personale della convenuta;
Pag. 3 − che, dalla verifica della movimentazione bancaria, era da escludere che tutte le suddette operazioni, considerate sia singolarmente sia nel loro complesso, fossero servite per soddisfare i bisogni di
[...]
ciò, in particolare, in riferimento al periodo successivo al CP_2 mese di febbraio 2021 atteso che, a partire da tale mese e sino alla data del decesso, la retta mensile della casa di riposo, addebitata direttamente e automaticamente sul conto corrente aperto presso andava a coprire la totalità delle necessità della de cuius; CP_1
− che, da una verifica delle operazioni effettuate sul conto de quo in riferimento al periodo compreso tra la data di apertura del conto corrente (1 luglio 2016) e il giorno successivo alla data del decesso
(12 novembre 2021), a fronte di entrate per complessivi € 119.882,98 risultavano uscite – del tutto sproporzionate – pari a complessivi €
106.400,78, al netto della somma donata alla figlia in esecuzione della scrittura privata del 3 aprile 2016 (€ 37.225,21) e degli addebiti relativi alle rette mensili per l'ospitalità presso la casa di riposo (€
13.482,20 complessivi);
− che, nel corso della propria vita, la de cuius aveva concesso due prestiti in favore della figlia (€ 12.500,00 nel 2008 ed € 500,00 mensili dal 2000 al 2009) con l'intesa che le relative somme sarebbero state poi corrisposte al figlio in caso di premorte della madre ovvero restituite dopo la morte di quest'ultima;
− che solo le somme relative al primo prestito (€ 12.500,00) erano state effettivamente rese alla madre in data 24 febbraio 2012, mentre nulla era stato restituito in riferimento al secondo prestito;
− che prive di effetto erano rimaste tanto la missiva inviata in data 10 giugno 2022 quanto il tentativo di mediazione esperito innanzi alla
Camera di Commercio di Ferrara e attraverso cui, invero, erano state definite questioni diverse da quelle oggetto del presente giudizio;
− sulla scorta di quanto sopra e considerato che il conto corrente aperto presso era stato alimentato in via esclusiva da risorse Controparte_1 finanziarie di titolarità della de cuius, che poteva pacificamente
Pag. 4 ritenersi superata la presunzione di titolarità in parti uguali ex artt.
1298 e 1854 c.c.;
− che, anche in base alla giurisprudenza intervenuta in materia, poiché la cointestazione del conto corrente, salva la prova di una diversa volontà delle parti, rappresenta (al pari di una procura) un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in capo alla convenuta, in quanto mandataria, era sorto l'obbligo di rendere il conto ex art. 1713
c.c.;
− che il diritto alla rendicontazione, come quello alla restituzione delle somme indebitamente prelevate, era rientrato nell'asse ereditario e, pertanto, era stato trasferito per successione mortis causa in favore degli eredi del mandante, nella specie in favore dell'odierno attore;
− che le operazioni compiute dalla convenuta sul conto corrente solo apparentemente cointestato con la madre non potevano neppure costituire ipotesi di donazioni indirette, difettando la prova della ricorrenza dell'animus donandi.
costituitasi tempestivamente, ha eccepito: Parte_1
− che, fino al mese di maggio dell'anno 2016, l'attore aveva gestito in piena autonomia la pensione della madre al punto da versare i soldi prelevati dal conto corrente in essere presso la Cassa di Risparmio del
Veneto presso un altro conto corrente aperto presso la
[...]
filiale di Bondeno;
Controparte_3
− che la madre, venuta a conoscenza di simili operazioni, aveva chiuso il conto corrente da ultimo indicato ancorché nel frattempo l'attore avesse prelevato una cifra di circa € 10.000,00;
− che nessuna anomalia poteva ravvisarsi nell'emissione, in data 11 agosto 2016, di un assegno circolare non trasferibile (n. 7400883196-
05) in favore della convenuta e per la somma di € 37.225,21, in quanto tale operazione era da considerare attuativa della volontà – manifestata con scrittura privata del 3 aprile 2016 – di donare ai figli la somma di € 40.000,00 ciascuno;
Pag. 5 − che parimenti legittima era da ritenere la disposizione di bonifico, per
€ 3.004,00, eseguito da in favore del nipote Controparte_2 Per_1 considerato che, al momento del trasferimento della madre
[...] presso l'abitazione della figlia e per facilitarne l'ospitalità, in casa di quest'ultima erano state eseguite alcune opere edili e, tra queste,
l'installazione di un montascale, il cui costo di acquisto era stato appunto sostenuto dal figlio della convenuta con denaro della nonna;
− che il conto corrente aperto presso veniva gestito Controparte_1 personalmente ed autonomamente da e che la Controparte_2 cointestazione con la figlia si giustificava unicamente con la necessità di consentire a quest'ultima di operare sul conto in caso di impossibilità della madre;
− che in tutto il periodo di tempo compreso tra maggio Controparte_2
2016 e settembre 2020, essendo del tutto autosufficiente e non vivendo più nella condizione di ristrettezza economica in cui era prima costretta a vivere per volontà del figlio, gestiva in completa autonomia il suo denaro, recandosi personalmente in banca per i prelievi ed effettuando tutte le sue spese presso vari esercizi commerciali (l'oreficeria, il mercato rionale, la parrucchiera, la fioraia,
l'orologiaio, ecc.);
− che, in riferimento a tale periodo di tempo, non esisteva alcun bonifico o prelievo effettuato dalla convenuta, essendo invece vero che tutti gli apporti di denaro conferiti dalla madre avvenivano in adempimento delle obbligazioni nascenti dalla coabitazione – come tali non soggette a collazione o riduzione – e, dunque, all'unico fine di compartecipare alle spese della convivenza (luce, riscaldamento, alimentazione, telefono ecc.);
− che, in difetto di un qualche mandato e/o delega da parte di
[...]
e considerato che mai la convenuta aveva amministrato il CP_2 denaro della madre né beneficiato di donazioni (dirette o indirette), andava escluso il diritto dell'attore alla rendicontazione, mancando un obbligo in tal senso, sia di fonte legale sia di fonte negoziale;
− che, tra l'altro, l'importo mensile di € 1.500,00 – ottenuto dividendo la somma individuata da controparte (€ 106.400,78) per n. 70 mesi di
Pag. 6 convivenza (da maggio 2016 a febbraio 2021) – rappresentava il minimo vitale per condurre una vita dignitosa;
− che per quanto riguardava il periodo di tempo compreso tra il 20-21 settembre 2020 ed il 20 novembre 2020, le operazioni compiute dalla convenuta sul conto cointestato con la madre si CP_1 giustificavano in quanto quest'ultima era affetta da ictus e, rientrata a casa della figlia dopo il ricovero ospedaliero, dava alla medesima l'incarico di provvedere al pagamento del personale della Parte_3
(che si occupava della pulizia della persona) e di acquistare tutti
[...] quei prodotti connessi allo suo stato di malattia (materasso, pannoloni, biancheria intima ecc.);
− che, per quanto concerne il periodo successivo al 20 novembre 2020, invece, era stata trasferita dapprima presso la “ADO” Controparte_2
e, a partire dall'11 febbraio 2021, presso l'ASPI di Ferrara – le cui ricevute venivano incassate direttamente dalla struttura – dove era rimasta fino alla morte;
− che l'unico prestito effettuato in vita dalla de cuius in favore della figlia era quello del 2008 per € 12.500,00, somma poi restituita alla madre in data 21 febbraio 2012, mentre nessun ulteriore prestito era stato eseguito in favore della convenuta, non comprendendosi il tenore della scrittura privata del giorno 1 ottobre 2014 allegata ex adverso di cui veniva contestata la sottoscrizione;
− che, comunque, la dazione di un ulteriore prestito di € 500,00 al mese negli anni dal 2000 al 2009 sarebbe stato privo di giustificazione causale, considerate le risorse economiche a disposizione della convenuta (la cui famiglia era allora sostenuta economicamente dai redditi del marito e del figlio) rispetto a quelle – esigue – della madre
(persona anziana che allora percepiva una pensione di circa €
1.000,00);
− che le spese funerarie di erano state integralmente Controparte_2 pagate dalla figlia al fine di estinguere, mediante compensazione, un prestito ricevuto in passato dalla madre per far fronte alle spese funerarie del marito;
Pag. 7 In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
− che lo scopo alla base della cointestazione del conto corrente
(cioè la possibilità, per la figlia, di operarvi in caso di CP_1 impossibilità della madre) e l'esecuzione di alcune opere edili all'interno dell'appartamento della convenuta (rese necessarie in considerazione delle precarie condizioni di salute di Controparte_2 rappresentavano, invero, circostanze non conciliabili con una gestione autonoma delle proprie finanze da parte della de cuius;
− che errati risultavano i conteggi delle uscite mensili operati da controparte posto che, convivendo con la convenuta sia la madre che il marito, le spese di convivenza avrebbero dovuto essere divise per tre anziché per due;
− che nessuna spesa era ipotizzabile in riferimento al periodo dei ricoveri ospedalieri, difettando comunque una prova in tal senso;
− che il periodo di convivenza , al netto del ricovero Parte_4 conseguente all'ictus cerebrale, era durato 55 mesi e 3 giorni e, pertanto, che i prelievi effettuati durante la convivenza corrispondevano a circa € 1.934,00 mensili e non € 1.500,00 come invece indicato in comparsa;
− che alla somma complessiva delle uscite “ingiustificate” (€
106.400,78) andava altresì sommato l'importo di € 3.759,88 corrispondente ai prelievi eseguiti durante la domiciliazione della madre presso la casa di riposo;
− considerato, da un lato, il carattere fittizio della cointestazione del rapporto di conto corrente (circostanza questa mai contestata da parte avversa) e, dall'altro, una gestione dello stesso unicamente da parte della figlia della (vera e propria mandataria della CP_2 madre), pienamente legittima andava allora considerata la richiesta di rendicontazione formulata;
− che l'asserzione avversaria secondo cui la convenuta mai aveva eseguito prelievi dal conto ad eccezione dell'ultimo periodo CP_1 di vita della madre risultava invero contraddetta dalla circostanza per cui proprio era l'unica tra le due cointestatarie a Parte_1
Pag. 8 disporre di una carta bancomat rilasciata a suo nome (nel tempo sostituita due volte) e di un servizio di home banking sempre attivato a suo nome;
− che la difesa avversaria veniva ulteriormente smentita dall'ulteriore circostanza per cui tutti i prelievi di denaro evincibili dagli estratti conto risultavano eseguiti con la carta bancomat intestata alla convenuta presso apparecchio “ATM” o presso “cassa veloce”;
− che pertanto era da escludere che la operasse in autonomia CP_2 sul conto corrente, non disponendo di una carta bancomat né dell'home banking e non potendo neppure vagliare i prelievi effettuati dalla figlia, atteso che gli estratti conto venivano recapitati al proprio precedente indirizzo di residenza;
− che, tenuto conto dell'ingente somma accantonata e poi donata ai figli
(€ 80.000,00), bisognava ipotizzare che fosse persona Controparte_2 avvezza al risparmio e non a spendere i suoi soldi a piacimento, come invece ritenuto da controparte;
− che le censure avversarie relative scrittura privata del giorno 1 ottobre 2014 erano da ritenere infondate essendo sufficiente confrontare la firma apposta in calce al documento con quella risultante dallo specimen di firma raccolto dall'istituto bancario;
− che l'elenco delle ipotesi in cui il legislatore ha imposto ad una parte un obbligo di rendiconto era da ritenere non tassativo ma meramente esemplificativo.
In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., parte convenuta, nell'insistere nelle proprie difese, ha invece
contro
-dedotto:
− che i contanti prelevati e spesi in vita dalla de cuius, in quanto frutto di operazioni economiche eseguite da un soggetto in possesso delle proprie facoltà mentali, non potevano farsi rientrare nell'asse ereditario;
− che dall'esame degli estratti conti ex adverso allegati non emergevano donazioni o bonifici in favore della figlia, né prelievi eseguiti da quest'ultima dal conto corrente cointestato con la madre;
CP_1
Pag. 9 − che in difetto di firma anche da parte della convenuta, presunta debitrice, la scrittura privata del 1 ottobre 2014 non potesse valere quale ricognizione di debito;
− che, comunque, vivendo col marito e percependo Parte_1 quest'ultimo un buon reddito, non aveva bisogno di alcun prestito da parte della madre in riferimento agli anni dal 2000 al 2009;
− che non era vero che la de cuius non era in condizione di verificare le operazioni eseguite sul conto, potendo senz'altro fare tutte le verifiche del caso attraverso lo sportello dell'istituto bancario.
Alla prima udienza del 27 giugno 2024, il Giudice, naufragato il tentativo di conciliazione, ha ammesso le istanze istruttorie.
Alla successiva udienza del 21 novembre 2024 si è, dunque, proceduto all'escussione testimoniale, mentre all'udienza del 19 marzo 2024, dopo il deposito di memoria conclusiva autorizzata, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
***
1. Come sopra riferito, parte attrice, partendo dall'assunto per cui il conto corrente cointestato è stato Controparte_4 alimentato unicamente con risorse proprie della prima e che tutte le operazioni economiche sono state eseguite dalla convenuta (vera e propria mandataria), ha rivendicato, nei confronti di quest'ultima, il proprio diritto al rendimento del conto ex art. 1713 c.c.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “la cointestazione di un conto corrente tra coniugi [ma analogo discorso può farsi in riferimento al rapporto genitori – figli] attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione
Pag. 10 stessa” (Cass., 23 settembre 2015, n. 18777; conf.: Cass. 05 dicembre
2008, n. 28839) e, pertanto, “ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che
l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso” (Cass., 21 ottobre 2021, n. 29324; conf. Cass., 14 settembre 2022, n. 27069).
Il titolare del conto corrente cointestato che abbia alimentato in via esclusiva o prevalente il rapporto, può agire con una azione di rivendicazione per la restituzione delle somme prelevate dagli altri intestatari che non rappresentino le loro quote interne. E tale legittimazione spetta anche agli eredi del contitolare.
Tanto premesso, deve ritenersi che – avendo dedotto Parte_1 una “situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” e, dunque, in quanto parte su cui grava il relativo onere probatorio – abbia positivamente dimostrato la titolarità esclusiva delle somme giacenti sul conto corrente in capo alla madre in Controparte_2 quanto unico soggetto che ha alimentato il conto corrente attraverso i ratei mensili della pensione e dell'indennità di accompagnamento (cfr. docc. 2 quinquies, da 6 a 27 e 40 fasc. attoreo).
La circostanza, per altro, non è stata neppure contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
2. Quanto al preteso diritto della parte attrice ad ottenere il rendimento del conto ex art. 263 c.p.c., va preliminarmente evidenziato che, secondo la Corte di Cassazione “il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass., 6 settembre
2022, n. 26222; conf.: Cass. 28 febbraio 2007, n. 4765).
Il procedimento de quo si conclude con ordinanza, qualora
Pag. 11 l'accertamento dell'esistenza giuridica dell'obbligo del rendimento del conto sia accertato dal Giudice, con sentenza in caso contrario (cfr. Cass.,
23 luglio 2010, n. 17283: “il procedimento si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto)”.
Tanto premesso, occorre preliminarmente verificare se, nel caso di specie, sussiste quella “situazione” o quel “negozio” che, secondo la prefata giurisprudenza, potrebbe costituire la base imprescindibile dell'obbligo di rendiconto in capo alla convenuta.
L'attore afferma che l'obbligo di rendiconto avrebbe fonte negoziale ex art. 1713 c.c.: l'avvenuta conclusione di un contratto di mandato verrebbe comprovata sia dalla titolarità esclusiva, in capo alla de cuius, delle somme presenti sul conto corrente, sia dalla circostanza per cui la convenuta – in quanto unica intestataria delle carte bancomat (e dell'home banking) utilizzate per eseguire i prelievi e considerate le precarie condizioni di salute della madre – era l'unica a poter operare sul conto corrente.
invece, ha negato l'esistenza di un contratto di mandato, Parte_1 eccependo una gestione personale e diretta delle entrate patrimoniali da parte della madre, in quanto persona capace di intendere e volere.
2.1 L'espletata istruttoria consente di ritenere che - nel Controparte_2 lasso di tempo intercorso tra maggio 2016 e settembre 2020 - abbia gestito in autonomia le proprie finanze, recandosi personalmente in banca per eseguire i prelievi di danaro contante1 ed effettuando le proprie spese presso i vari esercizi commerciali del paese2.
Non vi sono elementi che possano far dubitare della attendibilità dei testi escussi, privando di valore probatorio le coerenti e univoche deposizioni.
Deve allora escludersi, in riferimento a tale arco temporale, la conclusione, tra e di un contratto di Controparte_2 Parte_1
portafoglio per poterlo utilizzare”) e (“è capitato spesso che accompagnassi Persona_1 mia nonna in banca dove prelevava i soldi dal bancomat. Ricordo che custodiva nel portafoglio un fogliettino sul quale c'era un codice segreto per poter prelevare. […] È capitato più di una volta che desse una mancia a favore dei miei figli, anche consistente, e, in tali circostanze, dichiarava che era andata da sola a prelevare i soldi al bancomat”; “le volte che ho accompagnato mia nonna in banca ha sempre prelevato presso lo sportello bancomat e non è entrata dentro l'istituto bancario”); non smentita dalla teste Tes_2 sentita a prova contraria, avendo la stessa dichiarato “preciso che non conosco
[...]
Tresigallo” e “Non sono in grado di rispondere […] in quel periodo non ho mai visto mia suocera”. 2 Circostanza, questa, confermata dai testi (“Mia nonna acquistava beni Testimone_1 personali per togliersi i propri desideri e lo faceva individualmente, assecondando i propri gusti in materia di abbigliamento, gioielli e altre cose”), (“Mia nonna si Persona_1 muoveva autonomamente verso il paese di Tresigallo e si recava presso i negozi di suo interesse. Tra questi, in particolare, il mercato di paese. Preciso altresì che a mia nonna piaceva comprare sia oggetti di abbigliamento sia gioielli o altri oggetti personali che acquistava tanto presso il mercato quanto presso i negozi del paese. Mia nonna diceva altresì che faceva la stessa cosa nel paese di Canaro dove aveva vissuto precedentemente
[…] preciso che mia nonna ha svolto tutta questa attività anche quando si era reso necessario l'utilizzo di un deambulatore per eseguire i movimenti”), (“La Testimone_3 sig.ra veniva circa una volta a mese per farsi i capelli ed è sempre venuta Controparte_2 da sola. Poi provvedeva a pagare in contanti”; “Ho visto anche che la Sig.ra si CP_2 recava nel negozio di frutta e verdura per acquistare ciò che serviva e lo faceva in totale autonomia”), (“Posso solo dire di aver visto più volte la signora Testimone_4 [...] che passeggiava col deambulatore da sola per il paese, talvolta recandosi dalla CP_2 parrucchiera, talvolta in alcuni negozi e, in alcune circostanze anche al mercato in presenza della figlia”; “ho visto la IG girare col deambulatore da sola CP_2 anche per il mercato e anche comprare la roba. […] Per quanto mi riguarda la signora era una persona del tutto autonoma”); non smentita dalla teste sentita a Testimone_2 prova contraria, avendo la stessa dichiarato “Non conosco la circostanza” mentre irrilevante, in quanto de relato, l'ulteriore affermazione secondo cui “Nelle telefonate che mi ha fatto mia suocera mi ha riferito che la gestione della casa e delle sue finanze era effettuata dalla figlia e che lei non sapeva nulla”. Pt_1
Pag. 13 mandato e, dunque, che la prima abbia conferito alla seconda una procura ad amministrare il rapporto di conto corrente aperto presso
Controparte_1
Non vale a dimostrare il contrario né l'intestazione delle carte di debito
(nn. 41914758 e 53106334) e del servizio di home banking unicamente alla convenuta, né la circostanza per cui tutte le operazioni risultanti dagli estratti conto venivano eseguite attraverso l'utilizzo delle carte suddette.
L'attivazione delle carte di debito e del servizio home banking a nome della convenuta non è ex se sufficiente a ritenere provata, in difetto di ulteriori elementi, l'esecuzione dei prelievi unicamente da parte di quest'ultima: non sono state, infatti, dimostrate movimentazioni del conto attraverso strumenti informatici ovvero disposizioni bancarie
(bonifici).
La circostanza attesta – al più – una disponibilità “giuridica”, non anche una disposizione “materiale”, esclusa proprio dagli esiti dell'istruttoria.
allora, nell'eseguire i prelievi risultanti dai citati estratti Controparte_2 conto, ben avrebbe potuto adoperare – come infatti è stato dichiarato dai testi escussi – le carte bancomat attivate a nome della figlia.
Irrilevante risulta inoltre la circostanza allegata dalla parte attrice per cui alla de cuius sarebbe stato inibito il controllo della movimentazione bancaria a causa dell'invio degli estratti conto presso il precedente indirizzo di residenza.
in quanto formale cointestataria del rapporto di conto Controparte_2 corrente, avrebbe potuto reperire la documentazione semplicemente recandosi presso lo sportello dell'istituto bancario.
Precisato quanto sopra, in difetto di prova circa la “situazione” o
“negozio” da cui desumere l'esistenza, in capo alla convenuta, di un obbligo di rendere il conto, la domanda di parte attrice, limitatamente al periodo di tempo compreso tra la data di apertura del conto corrente (1 luglio 2016) e quella del primo ricovero ospedaliero della madre (1 settembre 2020), non risulta meritevole di accoglimento.
2.2 Discorso diverso, invece, deve farsi in riferimento al periodo di tempo successivo all'ictus cerebrale ischemico che ha colpito la de cuius
Pag. 14 in data 1 settembre 2020 (cfr. doc. 28 bis fasc. attoreo).
A partire da tale data, considerate le precarie condizioni di salute di deve infatti ritenersi che abbia iniziato a Controparte_2 Parte_1 gestire il conto corrente solo apparentemente cointestato con la madre, ingerendosi spontaneamente e continuativamente nella sfera economico-finanziaria di ovvero ricevendo da Controparte_2 quest'ultima – per fatti concludenti – apposito mandato ad amministrare.
Depongono in tal senso:
i) le dichiarazioni confessorie di parte convenuta3;
ii) la gravità della patologia che ha interessato (cfr. Controparte_2 doc. 41 fasc. attoreo);
iii) la diagnosi di “deterioramento cognitivo” – verosimilmente scaturita dalla suddetta patologia – formulata dall Clinica Medica Pt_5 dell'ospedale di Cona al momento del trasferimento dell'anziana signora presso la clinica privata “Salus” (cfr. doc. 41 fasc. attoreo); iv) la condizione di “dipendente nelle ADL” (acronimo che sta per
“Activities of Daily Living”, ovvero attività della vita quotidiana) attestata alla data del 14 ottobre 2020 dalla clinica privata “Salus” 3 A pagg. 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta si legge, infatti, “Fra l'altro non avendo, eccetto quel limitato periodo dal 20-21 Settembre dell'anno 2020 sino al mese di
Novembre 2020, già analizzato anche da controparte , mai operato sul conto della madre
[…] le uniche spese effettuate dalla Sig.ra sono quelle riconducibili dal 20 - Parte_1
21 Settembre dell'anno 2020 quando la sig.ra era affetta da ictus ed era stata CP_2 ricoverata prima all'Ospedale di Cona di Ferrara, poi, era stata trasferita dopo due settimane alla clinica SALUS di Ferrara per la riabilitazione, e, poi, è tornata a casa a
dalla figlia a cui dava gli incarichi di acquisto e di pagare il personale della Parte_2 che venivano a casa per effettuare le pulizie alla persona-Dopo il 20 Parte_3
Novembre la sig.ra dato che la Sig.ra non poteva assisterla in quanto era CP_2 Pt_1 ammalata anch'essa affetta da ID veniva ricoverata presso L'ADO dove vi è rimasta sino al 11.Febbraio 2021 per poi essere trasferita all'ASPI di Ferrara dove vi è rimasta sino al decesso […] Le piccole spese del periodo dalla fine del mese di settembre 2020 sino al mese di Novembre 2020 in cui la sig.ra è stata ricoverata prima all'Ospedale CP_2 di Cona e clinica Salus e, poi, presso la struttura presso Ado di cui il fratello oggi richiede il rendiconto per quel limitato periodo, sono servite sempre nell'interesse della madre per sostenere ed acquistare spese correnti un materasso, pannoloni, biancheria intima per i relativi cambi necessari per una persona ammalata”.
Pag. 15 (cfr. doc. 41 fasc. attoreo);
v) l'esistenza – a partire dalla data di ricovero della de cuius presso la
U.O. Clinica medica dell'Ospedale di Cona (1° settembre 2020) a quella di dimissione dalla Clinica Salus (14 ottobre 2020) e, dunque, in un periodo in cui si trovava impossibilitata ad Controparte_2 operare sul conto corrente – di molteplici prelievi e pagamenti a mezzo carta bancomat n. 53106334 (cfr. docc. 22 – 23 fasc. attoreo); vi) l'esistenza – a partire dalla data di trasferimento della de cuius presso la struttura “ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA” (4 febbraio 2021) e fino a quella del decesso (11 novembre 2021) – di prelievi di importo complessivo, stimato dall'attore, pari ad €
3.759,88 (cfr. docc. 24 – 27 fasc. attoreo), ulteriori rispetto ai bonifici eseguiti in favore della casa riposo (€ 13.482,20 complessivi secondo la ricostruzione di parte attrice) i quali avrebbero dovuto coprire tutte le necessità della de cuius; vii) la circostanza per cui, alla data del decesso di (11 Controparte_2 novembre 2021) risulta prelevato, a mezzo carta bancomat n.
53106334, l'importo di € 350,00 e, il giorno successivo (12 novembre 2021), estinto il conto corrente (cfr. doc. 27 fasc. attoreo); viii) le dichiarazioni rese dai testimoni escussi che hanno circoscritto l'autonomia della de cuius sino al mese di settembre dell'anno 2020.
Infine, deve considerarsi che, a fronte dell'accertata incapacità di autodeterminazione di parte convenuta non ha assolto Controparte_2 il proprio onere documentando un inverosimile incarico da parte della de cuius di come utilizzare le somme prelevate.
Dal complesso delle suddette circostanze, limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1 settembre 2020 e l'11 novembre 2021, può allora ritenersi raggiunta la prova in ordine alla gestione del rapporto di conto corrente da parte della convenuta per assunzione volontaria della amministrazione del conto corrente, riconducibile all'istituto della negotorium gestio.
Relativamente al tale secondo arco temporale (1 settembre 2020 – 12 novembre 2021) può così ravvisarsi quella “situazione” o “negozio” che, secondo la citata giurisprudenza, rappresenta il fondamento dell'obbligo,
Pag. 16 per la convenuta, di rendere il conto della propria gestione.
Il correlativo diritto al rendiconto, prima spettante a è Controparte_2 rientrato nell'asse ereditario a seguito del decesso di quest'ultima e, pertanto, risulta trasferito, per successione mortis causa, in favore dell'odierno attore, quale erede della mandante (cfr. Cass., 10 giugno
2003, n. 9262; Trib. Busto Arsizio, 24 novembre 2020, n. 1404 in www.dejure.it; Trib. Benevento, 03 giugno 2021, n. 1159, in www.dejure.it).
3. Per ciò che concerne le altre questioni emerse nel corso del giudizio
(altri rapporti di conto corrente, donazioni in favore dei figli, prestiti eseguiti in adempimento della scrittura privata datata 1 ottobre 2014, gestione delle ceneri della de cuius), non può essere effettuato alcun esame in assenza di specifiche domande formulate dalle parti.
4. Alla luce degli esiti del giudizio si ritiene giustificata la compensazione nella misura del 70%, con obbligo di rifusione del 30% a carico della parte convenuta, liquidate ai valori medi sullo scaglione di riferimento
(valore indeterminabile complessità media).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
313/2024 R.G., per i motivi sopra esposti, così decide:
1) ACCERTA E DICHIARA la titolarità esclusiva delle somme versate sul conto corrente n. 000104280281 in capo a CP_1 Controparte_2
2) ACCERTA E DICHIARA l'obbligo della convenuta al Parte_1 rendimento del conto connesso alla gestione del conto corrente n. 000104280281 per il periodo dal 1 settembre 2020 al 12 CP_1 novembre 2021;
3) RESPINGE la domanda relativamente al periodo 1 luglio 2016 al 31 agosto 2020;
4) CONDANNA a rifondere a il 30% Parte_1 Parte_1 delle spese di lite del presente procedimento liquidate (già nella misura del 30%) in € 184,02 per esborsi ed € 3.258,00 per compensi,
Pag. 17 oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, C.N.P.A. ed I.V.A. se dovuta;
5) RESPINGE nel resto;
6) DISPONE ex art. 263 c.p.c. come da separata ordinanza.
Ferrara, il 2 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanza, questa, confermata dai testi (“si è vero mia nonna era del Testimone_1 tutto indipendente ed era solita girare per il paese di Tresigallo anche da sola e si recava personalmente presso la banca per effettuare i prelievi di denaro;
è capitato che mi chiedesse di accompagnarla. Ricordo che teneva il codice del bancomat dentro il
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