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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2007 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'abg.
Controparte_1
e CF/p.iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosario Papania.
OGGETTO: Subordinazione
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo: Cont
- di aver prestato attività in favore dell' convenuta in forza di “contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle misure straordinarie per il reclutamento di personale in relazione all'emergenza COVID-19” (D.L. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020), ricoprendo il “profilo di assistente tecnico perito informatico”;
- che l'attività è stata espletata, giusta proroghe, dal 18.10.2021 al 28.2.2023, non essendo stato il ricorrente contemplato dalla successiva proroga (fino al 31 maggio 2023) autorizzata solo per il personale amministrativo;
- che il detto rapporto si caratterizzava per “la dissimulazione di un effettivo rapporto di lavoro subordinato”;
- che, in forza della normativa successivamente emanata (art. 1 comma 268 lett. B della L. n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii.), il personale assunto in regime di subordinazione con contratto a tempo determinato è stato “stabilizzato”;
- che il ricorrente “osservava i seguenti turni di lavoro settimanali: fascia 08,00 - 14,00 sempre e in taluni casi anche il turno pomeridiano 14,30 – 17,30”, e che tale turnazione era predeterminata “dalla resistente nella persona di vari dirigenti medici, in primis il Dott. ”. Persona_1
Dolendosi anche del carattere discriminatorio della mancata concessione della proroga del termine del contratto co.co.co., chiede l'accertamento della natura 1 subordinata del rapporto, con condanna dell'ASP resistente al risarcimento del c.d. danno comunitario (di cui all'art. 32 , comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183). Chiede altresì la condanna al pagamento del TFR nonché l'accertamento del carattere discriminatorio della mancata proroga del rapporto. Chiede poi il riconoscimento “dell'anzianità di servizio maturata dalla data dell'01.03.2023 a quella del 31.12.2023”, la condanna dell “al pagamento … Pt_2 delle retribuzioni maturate dalla data dell'01.03.2023 a quella del 31.12.2023” e il risarcimento del danno da perdita di chances (quantificato anch'esso nelle
“retribuzioni che vanno dalla data dell'01.03.2023 a quella del 31.12.2023”).
Cont Si è costituita in giudizio l' resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro ed il connotato della subordinazione, grava sulla parte ricorrente, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. (fra le tante, Cass.n. 11530/2013). Va pure ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito” (Cass. 7608/91, seguita da innumerevoli pronunce conformi). Escluso che la prova della subordinazione possa essere desunta dal contenuto delle mansioni espletate, il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del regime protezionistico riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ossia, della contrattazione collettiva, dello Statuto dei Lavoratori, della protezione dal licenziamento ex L. 604/66 etc.) è tenuto in via principale a fornire la prova del fatto di aver svolto un'attività lavorativa caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In questa ipotesi la subordinazione può darsi per dimostrata senz'altro, avendo il lavoratore fornito la prova diretta della eterodirezione della prestazione lavorativa. In alternativa, la subordinazione può essere dimostrata in via indiretta, attraverso i cc.dd. indici sussidiari. Con evidente approccio pragmatico, infatti, la giurisprudenza ha più volte sottolineato al rilevanza indiziaria delle seguenti circostanze:
- il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali e con impiego di attrezzature del datore di lavoro;
- il fatto che l'orario di lavoro sia fisso e caratterizzato da un vero e proprio obbligo di presenza, con conseguente necessità di giustificare le assenze, di concordare le ferie etc.;
- la mancanza del rischio aziendale in capo al lavoratore, stante l'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale che faccia capo allo stesso;
2 - il coordinamento, da parte del datore di lavoro, dell'attività espletata dal prestatore d'opera con l'assetto organizzativo dato dal datore;
- la percezione, da parte del lavoratore, di una retribuzione prestabilita ed ancorata al decorso del tempo;
- il fatto che l'attività lavorativa venga svolta nei confronti di un unico datore di lavoro (c.d. monocommittenza). Trattandosi di prove indiziarie, i suddetti indici secondari acquistano rilevanza solo laddove abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle prove indirette.
Sulla base della detta premessa vanno analizzate le risultanze dell'istruttoria. Ebbene: nessuno dei testimoni ascoltati ha saputo riferire l'esistenza di alcuno degli indici sintomatici della subordinazione appena ricordati. In particolare, il teste (guardia giurata), dopo aver affermato di aver visto il Tes_1 ricorrente a lavoro presso il CUP solitamente fra le 8,00 e le 11,30, chiamato a riferire come sia stato determinato l'orario lavorativo del ricorrente, ha chiarito: “Non so come sia stato determinato questo orario di lavoro”. Cont Il teste (dipendente dell ) è stato anch'egli incapace di riferire, mentre la Tes_2 teste (altra dipendente dell'Azienda) ha addirittura affermato di non Tes_3 conoscere il ricorrente.
Cont Il teste (impiegato amministrativo presso l ) ha riferito: “Non so Persona_1 riferire in ordine alle modalità del suo lavoro in quanto non lavoravamo a stretto contatto. Non so come venisse gestito il suo orario di lavoro né se lo stesso poteva presentarsi a lavoro negli orari che preferiva, nos so se era sottoposto a valutazione”. Si noti che, stando alle allegazioni articolate in ricorso, il testimone avrebbe Per_1 dovuto essere addirittura la persona chiamata a stabilire gli orari di lavoro del ricorrente. Quindi, il fatto che costui non abbia confermato le deduzioni attoree ma, anzi, abbia affermato di non essere a conoscenza del modo col quale veniva stabilito l'orario di lavoro del , è particolarmente significativo. Parte_1
Diviene a questo punto determinante la deposizione resa dal teste (dirigente Tes_4 Cont dell ), che qui viene riportata nella parte che interessa: “[il ricorrente] Doveva completare 36 ore nel corso di un mese quindi poteva venire a lavorare all'ora che preferiva e andarsene quando voleva. Faccio presente che il Cup aveva determinati orari di apertura, se il ricorrente voleva venire dopo poteva farlo ma doveva avvisare la referente del Cup e poi recuperare le ore entro il mese. Se un giorno non voleva venire lo comunicava e recuperava entro il mese. Non gli era richiesto di fornire certificati. Non mi risulta che vi fosse una valutazione dell'attività svolta dal ”. Parte_1
Dall'istruttoria appena riassunta emerge con chiarezza il fatto che il rapporto di Cont lavoro intrattenuto dal ricorrente con l non possedeva alcun elemento tipico della subordinazione. Ogni domanda inerente a tale profilo va quindi rigettata.
3 Del pari, vanno rigettate le domande correlate al preteso carattere discriminatorio Cont della determinazione dell di prorogare solo i rapporti intrattenuti con una parte del personale. In assenza di un obbligo di proroga, infatti, non può essere ravvisato alcun correlativo diritto in capo al ricorrente. Neppure può essere valorizzato il fatto che la proroga sia stata concessa ad altri lavoratori assunti con co.co.co., dal momento che (come spiegato dallo stesso ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo), tali lavoratori ricoprivano profili diversi da quello dell'odierno istante (in particolare, le proroghe hanno interessato solo il personale c.d. “amministrativo”, mentre il ricopriva il profilo di “assistente Parte_1 tecnico perito informatico”). Nessuna disparità di trattamento è quindi ravvisabile, attesa la diversità di posizione dei soggetti presi in considerazione nel ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione avviene secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) e dello svolgimento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 08/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'abg.
Controparte_1
e CF/p.iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosario Papania.
OGGETTO: Subordinazione
definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo: Cont
- di aver prestato attività in favore dell' convenuta in forza di “contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle misure straordinarie per il reclutamento di personale in relazione all'emergenza COVID-19” (D.L. n. 18/2020 conv. L. n. 27/2020), ricoprendo il “profilo di assistente tecnico perito informatico”;
- che l'attività è stata espletata, giusta proroghe, dal 18.10.2021 al 28.2.2023, non essendo stato il ricorrente contemplato dalla successiva proroga (fino al 31 maggio 2023) autorizzata solo per il personale amministrativo;
- che il detto rapporto si caratterizzava per “la dissimulazione di un effettivo rapporto di lavoro subordinato”;
- che, in forza della normativa successivamente emanata (art. 1 comma 268 lett. B della L. n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii.), il personale assunto in regime di subordinazione con contratto a tempo determinato è stato “stabilizzato”;
- che il ricorrente “osservava i seguenti turni di lavoro settimanali: fascia 08,00 - 14,00 sempre e in taluni casi anche il turno pomeridiano 14,30 – 17,30”, e che tale turnazione era predeterminata “dalla resistente nella persona di vari dirigenti medici, in primis il Dott. ”. Persona_1
Dolendosi anche del carattere discriminatorio della mancata concessione della proroga del termine del contratto co.co.co., chiede l'accertamento della natura 1 subordinata del rapporto, con condanna dell'ASP resistente al risarcimento del c.d. danno comunitario (di cui all'art. 32 , comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183). Chiede altresì la condanna al pagamento del TFR nonché l'accertamento del carattere discriminatorio della mancata proroga del rapporto. Chiede poi il riconoscimento “dell'anzianità di servizio maturata dalla data dell'01.03.2023 a quella del 31.12.2023”, la condanna dell “al pagamento … Pt_2 delle retribuzioni maturate dalla data dell'01.03.2023 a quella del 31.12.2023” e il risarcimento del danno da perdita di chances (quantificato anch'esso nelle
“retribuzioni che vanno dalla data dell'01.03.2023 a quella del 31.12.2023”).
Cont Si è costituita in giudizio l' resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente giova ricordare che l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro ed il connotato della subordinazione, grava sulla parte ricorrente, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. (fra le tante, Cass.n. 11530/2013). Va pure ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che “Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. Pertanto l'indagine ai fini della qualificazione del rapporto deve svolgersi con riferimento non già alla figura professionale astratta, ma alla fattispecie negoziale concreta come accertata dal giudice di merito” (Cass. 7608/91, seguita da innumerevoli pronunce conformi). Escluso che la prova della subordinazione possa essere desunta dal contenuto delle mansioni espletate, il lavoratore che intenda invocare l'applicazione del regime protezionistico riconosciuto ai lavoratori dipendenti (ossia, della contrattazione collettiva, dello Statuto dei Lavoratori, della protezione dal licenziamento ex L. 604/66 etc.) è tenuto in via principale a fornire la prova del fatto di aver svolto un'attività lavorativa caratterizzata dall'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. In questa ipotesi la subordinazione può darsi per dimostrata senz'altro, avendo il lavoratore fornito la prova diretta della eterodirezione della prestazione lavorativa. In alternativa, la subordinazione può essere dimostrata in via indiretta, attraverso i cc.dd. indici sussidiari. Con evidente approccio pragmatico, infatti, la giurisprudenza ha più volte sottolineato al rilevanza indiziaria delle seguenti circostanze:
- il fatto che l'attività lavorativa si svolga presso i locali aziendali e con impiego di attrezzature del datore di lavoro;
- il fatto che l'orario di lavoro sia fisso e caratterizzato da un vero e proprio obbligo di presenza, con conseguente necessità di giustificare le assenze, di concordare le ferie etc.;
- la mancanza del rischio aziendale in capo al lavoratore, stante l'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale che faccia capo allo stesso;
2 - il coordinamento, da parte del datore di lavoro, dell'attività espletata dal prestatore d'opera con l'assetto organizzativo dato dal datore;
- la percezione, da parte del lavoratore, di una retribuzione prestabilita ed ancorata al decorso del tempo;
- il fatto che l'attività lavorativa venga svolta nei confronti di un unico datore di lavoro (c.d. monocommittenza). Trattandosi di prove indiziarie, i suddetti indici secondari acquistano rilevanza solo laddove abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza tipici delle prove indirette.
Sulla base della detta premessa vanno analizzate le risultanze dell'istruttoria. Ebbene: nessuno dei testimoni ascoltati ha saputo riferire l'esistenza di alcuno degli indici sintomatici della subordinazione appena ricordati. In particolare, il teste (guardia giurata), dopo aver affermato di aver visto il Tes_1 ricorrente a lavoro presso il CUP solitamente fra le 8,00 e le 11,30, chiamato a riferire come sia stato determinato l'orario lavorativo del ricorrente, ha chiarito: “Non so come sia stato determinato questo orario di lavoro”. Cont Il teste (dipendente dell ) è stato anch'egli incapace di riferire, mentre la Tes_2 teste (altra dipendente dell'Azienda) ha addirittura affermato di non Tes_3 conoscere il ricorrente.
Cont Il teste (impiegato amministrativo presso l ) ha riferito: “Non so Persona_1 riferire in ordine alle modalità del suo lavoro in quanto non lavoravamo a stretto contatto. Non so come venisse gestito il suo orario di lavoro né se lo stesso poteva presentarsi a lavoro negli orari che preferiva, nos so se era sottoposto a valutazione”. Si noti che, stando alle allegazioni articolate in ricorso, il testimone avrebbe Per_1 dovuto essere addirittura la persona chiamata a stabilire gli orari di lavoro del ricorrente. Quindi, il fatto che costui non abbia confermato le deduzioni attoree ma, anzi, abbia affermato di non essere a conoscenza del modo col quale veniva stabilito l'orario di lavoro del , è particolarmente significativo. Parte_1
Diviene a questo punto determinante la deposizione resa dal teste (dirigente Tes_4 Cont dell ), che qui viene riportata nella parte che interessa: “[il ricorrente] Doveva completare 36 ore nel corso di un mese quindi poteva venire a lavorare all'ora che preferiva e andarsene quando voleva. Faccio presente che il Cup aveva determinati orari di apertura, se il ricorrente voleva venire dopo poteva farlo ma doveva avvisare la referente del Cup e poi recuperare le ore entro il mese. Se un giorno non voleva venire lo comunicava e recuperava entro il mese. Non gli era richiesto di fornire certificati. Non mi risulta che vi fosse una valutazione dell'attività svolta dal ”. Parte_1
Dall'istruttoria appena riassunta emerge con chiarezza il fatto che il rapporto di Cont lavoro intrattenuto dal ricorrente con l non possedeva alcun elemento tipico della subordinazione. Ogni domanda inerente a tale profilo va quindi rigettata.
3 Del pari, vanno rigettate le domande correlate al preteso carattere discriminatorio Cont della determinazione dell di prorogare solo i rapporti intrattenuti con una parte del personale. In assenza di un obbligo di proroga, infatti, non può essere ravvisato alcun correlativo diritto in capo al ricorrente. Neppure può essere valorizzato il fatto che la proroga sia stata concessa ad altri lavoratori assunti con co.co.co., dal momento che (come spiegato dallo stesso ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo), tali lavoratori ricoprivano profili diversi da quello dell'odierno istante (in particolare, le proroghe hanno interessato solo il personale c.d. “amministrativo”, mentre il ricopriva il profilo di “assistente Parte_1 tecnico perito informatico”). Nessuna disparità di trattamento è quindi ravvisabile, attesa la diversità di posizione dei soggetti presi in considerazione nel ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione avviene secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000) e dello svolgimento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 08/07/2025 Il giudice
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