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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 3 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3036/2022 R.G. e vertente
fra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Sannella ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza via Alassio 11, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 1.12.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Con memoria ritualmente depositata, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1 sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti/integrazioni del C.T.U. d.ssa
. Per_2
All'odierna udienza ex art. 127 ter cpc la causa è stata trattenuta per la decisione, pronunciandosi la presente sentenza, con lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti medico-legali del ctu d.ssa . Persona_3
Il CTU ha confermato le conclusioni cui era giunto nella precedente fase escludendo che le infermità di cui la ricorrente è affetta siano tali da legittimare il riconoscimento del beneficio richiesto.
In specie il ctu attesta : “L'unica problematica Neurologica nel corso della vita della sig.ra Pt_1
risale ad agosto 2022, quando si verificò un evento emorragico cerebrale senza particolari esiti sul piano funzionale, tanto riportato nella lettera di dimissioni dal reparto di Neurologia dell'AOR S.
Carlo di Potenza (documentazione agli atti), e da me valutato in corso di ATP,…. La ricorrente dopo tale episodio, non ha più effettuato valutazioni Neurologiche né tantomeno controlli neuroradiologici, non comprendo come si possa parlare di un tremore essenziale! La sottoscritta non modifica il giudizio espresso, la perizianda è affetta da infermità tali da determinare un'invalidità del 100% senza indennità d'accompagnamento”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 3 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla