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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3530/2020 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
TRA
(avv. Carmine Cusano, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv.ti Angelo Antonio e Guido Controparte_1
Barrasso, giusta procura in atti)
(avv. Domenico Simone, giusta procura in atti) Parte_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza del 9/7/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte attrice ha proposto azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. deducendo la sussistenza della responsabilità aggravata di per aver promosso la procedura esecutiva iscritta Controparte_1
al RGE 46/1998 (ex Tribunale di Ariano Irpino) sino alla vendita di beni immobili e deducendo, altresì, che "successivamente si appurava tuttavia che il Giudice dell'esecuzione
immobiliare del Tribunale di Ariano Irpino [procedimento N. 46/1998] con provvedimento del
2.11.2010 dapprima aveva autorizzato la vendita dei cespiti di esclusiva proprietà di Persona_1
[madre e dante causa dell'odierno attore] costituiti dagli appezzamenti di terreno siti in Ariano Irpino,
alla località Cappuccini – Cesine o Calcedonie, C.T. al fg. 70, p.lle 1485 (classe 3) – 1486 (classe 3) –
p. 1/4 1487 (classe 2) – 1488 (classe 2)], aggiudicandoli alla sig.ra per il prezzo di € Parte_2
12.530,00, e successivamente, dopo aver emesso decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria,
dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della cit. procedura esecutiva per carenza di
documentazione ipocatastale […] Veniva accertato, quindi, che la vendita era stata eseguita non solo in
assenza della necessaria documentazione, ma anche senza la essenziale e preliminare convocazione delle
parti (per quanto qui ci occupa i debitori esecutati e, in special modo la esclusiva proprietaria del cespite
trasferito coattivamente, sig.ra dante causa dell'attore), oltre che per svolgere le Persona_1
prerogative e le opposizioni di cui all'art. 569 cpc, anche per esercitare il diritto di domandare la
conversione del pignoramento, ex art. 495 cpc, che nel caso di specie sarebbe stato oltremodo
conveniente, poiché il cespite trasferito coattivamente aveva ed ha un valore smisuratamente superiore a
quello di vendita, cioè oltre quattrocentomila euro a fronte dei soli 12.530,00 euro, trattandosi di un
terreno esteso mq 4.470,00 in area edificabile, a seguito di variazione valori aree edificabili adottata dal
Comune di Ariano Irpino in data 24.6.2010. Né la banca aveva notificato il decreto di trasferimento
emesso in data 26.5.2010” (atto di citazione). Ad avviso di parte attrice tali vizi della procedura esecutiva, noti alla banca, concreterebbero la responsabilità aggravata di quest'ultima ai sensi della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. per aver “dolosamente chiesto ed ottenuto la vendita in
assenza di documentazione ex art. 567 cpc e senza la essenziale e preliminare convocazione delle parti,
nella specie i debitori esecutati (e, in special modo la esclusiva proprietaria del cespite trasferito
coattivamente, sig.ra , dante causa dell'attore), privandoli della facoltà oltre che di svolgere le Per_1
prerogative e le opposizioni di cui all'art. 569 cpc, anche di esercitare il diritto di domandare la
conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c.” (atto di citazione).
2. Ciò premesso, è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “l'art. 96 c.p.c. si pone
in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur
rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto
la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le
due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di
risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono
essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito” (Cassazione, Sez. 3, ord. nr.
36593/2023). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si rileva l'inammissibilità
dell'azione ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice in via autonoma, avendo detta azione
p. 2/4 carattere endoprocessuale. Parte attrice, d'altronde, non ha fornito prova di essere stata nell'impossibilità di proporre detta azione nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto nei confronti dell'istituto di credito con atto del 24/9/2011 (per ragioni di prescrizioni del titolo esecutivo) successivamente alla notifica di atto di precetto in data 18/6/2011 e di atto di pignoramento presso terzi in data 14/7/2011, che per sua ammissione sarebbe il “primo atto con
il quale la parte è venuta a conoscenza della vendita” (memoria ex art. 183, co. VI nr. 1 c.p.c., pag.
8), anche se parte convenuta ha prodotto in giudizio copia dell'ordinanza del GE del
21/12/2010 (RGE 46/1998), notificata a il 18/1/2011 e copia dell'ordinanza del Parte_1
29/3/2011 (RGE 46/1998), notificata a quest'ultimo in data 16/5/2011, ordinanza con la quale il
GE dava atto dell'illegittimità della procedura esecutiva per incompletezza della documentazione ipocatastale ed ordinava la restituzione al debitore delle somme ricavate dalla vendita. È evidente, pertanto, che già dal 18/1/2011 l'attore ha avuto notizia della procedura esecutiva ed è stato posto in condizione di conoscerne appieno eventuali vizi secondo un criterio di ordinaria diligenza. D'altronde, sia nell'atto di precetto notificato il
18/6/2011, che nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 14/7/2011 l'istituto di credito ha esposto che “che con ordinanza del GE in data 2/11/2010 è stata dichiarata l'inefficacia del
pignoramento notificato dalla in data 15/05/1998 in danno di Controparte_2 [...]
e e l'estinzione della procedura Parte_3 Persona_1 Parte_1 Controparte_3
esecutiva immobiliare n. 46/98 RGE”, dunque, ancora una volta con la notifica di tali atti parte attrice è stata posta in condizione di conoscere i vizi della procedura esecutiva, di rilevare eventuali profili di responsabilità aggravata della banca e di proporre, con l'opposizione all'esecuzione, anche domanda ex art. 96 c.p.c., cosa che non ha inteso fare, come invece ha fatto l'altra intimata con atto di opposizione agli esecutivi ed opposizione Parte_4
all'esecuzione notificato del 8/7/2011 (in allegato alla produzione di entrambe le parti), che ha pure trovato accoglimento per ragioni di prescrizione del titolo esecutivo, motivo, peraltro,
posto a base anche dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'istante, che, tuttavia,
successivamente alla pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, non risulta abbia instaurato il relativo giudizio di merito come disposto dal GE (ordinanza del 26/10/2011
– RGE 374/2011).
3. Per quanto innanzi, la domanda è inammissibile.
p. 3/4
4. Spese di lite compensate, attesa la novità delle questioni di causa, decise in conformità ad orientamento giurisprudenziale espresso dalla corte di legittimità successivamente all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 5 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3530/2020 avente ad oggetto: risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
TRA
(avv. Carmine Cusano, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
in persona del legale rapp.te p.t. (avv.ti Angelo Antonio e Guido Controparte_1
Barrasso, giusta procura in atti)
(avv. Domenico Simone, giusta procura in atti) Parte_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate all'udienza del 9/7/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Parte attrice ha proposto azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. deducendo la sussistenza della responsabilità aggravata di per aver promosso la procedura esecutiva iscritta Controparte_1
al RGE 46/1998 (ex Tribunale di Ariano Irpino) sino alla vendita di beni immobili e deducendo, altresì, che "successivamente si appurava tuttavia che il Giudice dell'esecuzione
immobiliare del Tribunale di Ariano Irpino [procedimento N. 46/1998] con provvedimento del
2.11.2010 dapprima aveva autorizzato la vendita dei cespiti di esclusiva proprietà di Persona_1
[madre e dante causa dell'odierno attore] costituiti dagli appezzamenti di terreno siti in Ariano Irpino,
alla località Cappuccini – Cesine o Calcedonie, C.T. al fg. 70, p.lle 1485 (classe 3) – 1486 (classe 3) –
p. 1/4 1487 (classe 2) – 1488 (classe 2)], aggiudicandoli alla sig.ra per il prezzo di € Parte_2
12.530,00, e successivamente, dopo aver emesso decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria,
dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della cit. procedura esecutiva per carenza di
documentazione ipocatastale […] Veniva accertato, quindi, che la vendita era stata eseguita non solo in
assenza della necessaria documentazione, ma anche senza la essenziale e preliminare convocazione delle
parti (per quanto qui ci occupa i debitori esecutati e, in special modo la esclusiva proprietaria del cespite
trasferito coattivamente, sig.ra dante causa dell'attore), oltre che per svolgere le Persona_1
prerogative e le opposizioni di cui all'art. 569 cpc, anche per esercitare il diritto di domandare la
conversione del pignoramento, ex art. 495 cpc, che nel caso di specie sarebbe stato oltremodo
conveniente, poiché il cespite trasferito coattivamente aveva ed ha un valore smisuratamente superiore a
quello di vendita, cioè oltre quattrocentomila euro a fronte dei soli 12.530,00 euro, trattandosi di un
terreno esteso mq 4.470,00 in area edificabile, a seguito di variazione valori aree edificabili adottata dal
Comune di Ariano Irpino in data 24.6.2010. Né la banca aveva notificato il decreto di trasferimento
emesso in data 26.5.2010” (atto di citazione). Ad avviso di parte attrice tali vizi della procedura esecutiva, noti alla banca, concreterebbero la responsabilità aggravata di quest'ultima ai sensi della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c. per aver “dolosamente chiesto ed ottenuto la vendita in
assenza di documentazione ex art. 567 cpc e senza la essenziale e preliminare convocazione delle parti,
nella specie i debitori esecutati (e, in special modo la esclusiva proprietaria del cespite trasferito
coattivamente, sig.ra , dante causa dell'attore), privandoli della facoltà oltre che di svolgere le Per_1
prerogative e le opposizioni di cui all'art. 569 cpc, anche di esercitare il diritto di domandare la
conversione del pignoramento, ex art. 495 c.p.c.” (atto di citazione).
2. Ciò premesso, è orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “l'art. 96 c.p.c. si pone
in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur
rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto
la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le
due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di
risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono
essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito” (Cassazione, Sez. 3, ord. nr.
36593/2023). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, si rileva l'inammissibilità
dell'azione ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte attrice in via autonoma, avendo detta azione
p. 2/4 carattere endoprocessuale. Parte attrice, d'altronde, non ha fornito prova di essere stata nell'impossibilità di proporre detta azione nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto nei confronti dell'istituto di credito con atto del 24/9/2011 (per ragioni di prescrizioni del titolo esecutivo) successivamente alla notifica di atto di precetto in data 18/6/2011 e di atto di pignoramento presso terzi in data 14/7/2011, che per sua ammissione sarebbe il “primo atto con
il quale la parte è venuta a conoscenza della vendita” (memoria ex art. 183, co. VI nr. 1 c.p.c., pag.
8), anche se parte convenuta ha prodotto in giudizio copia dell'ordinanza del GE del
21/12/2010 (RGE 46/1998), notificata a il 18/1/2011 e copia dell'ordinanza del Parte_1
29/3/2011 (RGE 46/1998), notificata a quest'ultimo in data 16/5/2011, ordinanza con la quale il
GE dava atto dell'illegittimità della procedura esecutiva per incompletezza della documentazione ipocatastale ed ordinava la restituzione al debitore delle somme ricavate dalla vendita. È evidente, pertanto, che già dal 18/1/2011 l'attore ha avuto notizia della procedura esecutiva ed è stato posto in condizione di conoscerne appieno eventuali vizi secondo un criterio di ordinaria diligenza. D'altronde, sia nell'atto di precetto notificato il
18/6/2011, che nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 14/7/2011 l'istituto di credito ha esposto che “che con ordinanza del GE in data 2/11/2010 è stata dichiarata l'inefficacia del
pignoramento notificato dalla in data 15/05/1998 in danno di Controparte_2 [...]
e e l'estinzione della procedura Parte_3 Persona_1 Parte_1 Controparte_3
esecutiva immobiliare n. 46/98 RGE”, dunque, ancora una volta con la notifica di tali atti parte attrice è stata posta in condizione di conoscere i vizi della procedura esecutiva, di rilevare eventuali profili di responsabilità aggravata della banca e di proporre, con l'opposizione all'esecuzione, anche domanda ex art. 96 c.p.c., cosa che non ha inteso fare, come invece ha fatto l'altra intimata con atto di opposizione agli esecutivi ed opposizione Parte_4
all'esecuzione notificato del 8/7/2011 (in allegato alla produzione di entrambe le parti), che ha pure trovato accoglimento per ragioni di prescrizione del titolo esecutivo, motivo, peraltro,
posto a base anche dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'istante, che, tuttavia,
successivamente alla pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione, non risulta abbia instaurato il relativo giudizio di merito come disposto dal GE (ordinanza del 26/10/2011
– RGE 374/2011).
3. Per quanto innanzi, la domanda è inammissibile.
p. 3/4
4. Spese di lite compensate, attesa la novità delle questioni di causa, decise in conformità ad orientamento giurisprudenziale espresso dalla corte di legittimità successivamente all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria o diversa istanza, domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la domanda inammissibile;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 5 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 4/4