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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 4/2021 R.G. avverso la sentenza n. 222/2020 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica (nel proc. n. 731/2011 R.G.) oggetto : risarcimento danni da lesione di diritti della personalità
TR A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Spaziano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado - pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. , nella qualità di direttore responsabile p.t. CP_1 C.F._2 de con sede in AN, di legale rappresentante p.t. della società Controparte_2
con sede in AN (p. Iva ) nonchè di presidente p.t. di CP_3 P.IVA_1
“ ”, con sede in AN (c.f. ), rappresentati ed assistiti Controparte_4 P.IVA_2 anche disgiuntamente dall'avv. Ernesto Sarno e dall'avv. Mario Pietrunti giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado - pec:
Email_2 Email_3
APPELLATO CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e ss. mod. e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. per l'appellante Pt_1 si riporta al proprio atto di appello e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate [accogliere la domanda di riforma della sentenza n. 222/2020 del Tribunale di
Isernia proposta dalla sig.ra per tutti i motivi esposti nei punti sub 1.A) e Parte_1
1.B) della premessa del presente atto;
conseguentemente, revocare la somma di € 1.986,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. disposta a carico della odierna parte appellante], con vittoria di spese e competenze, con attribuzione avv. Sarno per le parti appellate dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Isernia n. 222/2020 pubblicata in data 23.09.2020 con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale anche ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc e 96 c. terzo cpc.
In subordine e nel merito: rigettare in toto il gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n.222/2020 pubblicata in data 23.09.2020 nel giudizio di primo grado RG. N. 731/2011 per i motivi b) e c) esposti nella comparsa e per
l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado, con vittoria di spese del presente grado di giudizio da distrarre al procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 222 del
23/09/2020, ha rigettato la domanda proposta da , ai sensi della l. n. Parte_1
47/1948, nei confronti di nella qualità di direttore responsabile della testata CP_1
giornalistica on line , nonché di legale rappresentante dell'editrice Controparte_2
e di presidente della proprietaria “ ”, per il risarcimento CP_3 Controparte_4
dei danni patrimoniali e morali da liquidare equitativamente, nonché con ordine di
2 pubblicazione della decisione e di rettifica, in riferimento alla lesione del proprio onore, reputazione e diritto all'immagine asseritamente causatale dalla notizia pubblicata sul suddetto quotidiano on line il 17/11/2010.
La sentenza, oltre alla condanna dell'attrice soccombente al rimborso delle spese processuali, ha disposto che la versasse al convenuto l'ulteriore importo ex art. Pt_1
96, co.3, c.p.c. di € 1.986,00 -pari alla metà delle spese di lite-.
-- Avverso la suddetta decisione, notificata il 14/12/2020, ha proposto Parte_1
appello con citazione notificata l'8/01/2021 chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla condanna per responsabilità aggravata.
L'appellato, nelle suddette qualità, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello, o in subordine di rigettarlo nel merito con l'ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., oltre che alle spese del presente grado.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 30/05/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Non ricorre l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. prospettata dalle parti appellate.
Non si richiede con l'articolo citato una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame, ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto.
In tal senso è la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., sez. un. n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Nella specie le censure proposte, specificamente individuate ed argomentate, consentono la chiara individuazione delle ragioni di doglianza rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla
3 risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata: in particolare, è indubitabile che l'impugnazione non intenda porre in discussione la decisione di rigetto della domanda proposta in primo grado, ma unicamente criticare la sussistenza dei presupposti per la propria condanna ex art. 96, co.3, c.p.c.
3.-- Con l'unico motivo di appello dunque si censura la statuizione di condanna dell'attrice/appellante al pagamento della somma di 1.986,00 euro (pari alla metà delle spese di lite) in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il motivo merita accoglimento.
La aveva esposto a fondamento della domanda che l'articolo pubblicato il Pt_1
17/11/2010 sul sito www.voceditalia.it, nel riportare la conferenza stampa tenuta il
15/11/2010 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, concernente un arresto per un episodio di stalking, aveva riportato il nominativo di “ ” Persona_1 quale vittima di tale reato, descrivendola come “una donna distrutta, tormentata dalla morbosa gelosia e dal carattere violento del suo ex compagno”, che aveva denunciato il persecutore dopo quattro anni di vessazioni;
l'attrice aveva dedotto di avere partecipato alla conferenza stampa unicamente in qualità di giornalista dell' , e che l'articolo, CP_5
riferibile senza fondamento alla sua persona, era lesivo della sua reputazione e della sua immagine, anche professionale.
Il Tribunale ha ritenuto:
- che la parte convenuta non avesse provato la rispondenza a verità della notizia pubblicata
- che, tuttavia, l'attrice non avesse provato che il riferimento a “ ” Persona_1
concernesse la sua persona
- che l'articolo non attribuisse alla persona indicata come vittima di stalking alcun comportamento socialmente riprovevole, e che anzi la stessa risultasse “l'eroina della narrazione”, per avere avuto il coraggio di denunciare l'accaduto
4 - che in ogni caso l'attrice non avesse assolto l'onere probatorio a suo carico circa l'esistenza e l'entità degli asseriti danni (non essendo prospettabile un danno all'immagine in re ipsa, come da costante giurisprudenza di legittimità), sia pure in termini di elementi indiziari idonei a consentire il ricorso al criterio di liquidazione presuntivo
- che non ricorressero i presupposti per riconoscere ai convenuti i chiesti danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96, co. 1, c.p.c., consistenti, oltre che nella coscienza o nella conoscibilità con la normale diligenza dell'infondatezza della domanda, nella dimostrazione dell'esistenza del danno derivante dal comportamento processuale della controparte.
Il primo giudice ha cionondimeno reputato applicabile il comma 3 dell'art. 96 cit., con la condanna d'ufficio dell'attrice al pagamento in favore della parte vittoriosa della somma, ritenuta congrua, pari alla metà delle spese di giudizio, a prescindere dalla prova del danno causato, tenuto conto della finalità anche sanzionatoria dell'istituto, e tanto sulla base:
- del netto rifiuto opposto dalla parte attrice a qualsiasi soluzione conciliativa, come emergente dal verbale del procedimento di mediazione svolto
- della grave negligenza dell'attrice, per avere agito in giudizio senza fornire adeguato supporto probatorio alla domanda, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Come dedotto dall'appellante, la sanzione di cui al co.3 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45, co.12, l. 2009/n.69, pronunciabile anche d'ufficio e consistente in misura di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., è volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, non richiede necessariamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20018 del 24/09/2020; Cass.
5 Sez. L - n. 3830 del 15/02/2021; Cass. Sez. 3 - , n. 22208 del 04/08/2021; Cass. sez. 3 -
n. 4430 del 11/02/2022).
Cass. Sez. 3 - , n. 26545 del 30/09/2021, ha in particolare sottolineato che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza dell'impugnazione, chiarendo inoltre che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'accertamento, da effettuare caso per caso, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo e contrario a correttezza (parametro di valutazione giuridico ex ante imposto all'agente), e che la non necessità di alcuna indagine sull'elemento psicologico della condotta va intesa nel senso che la sua ricorrenza non deve essere oggetto di accertamento, ma deve potersi ricavare in termini oggettivi dagli atti del processo (“si potrebbe dire che gli atti processuali devono parlare da soli”).
Ha ancora precisato Cass. Sez. un. n. 25041 del 16/09/2021 che, trattandosi di strumento volto a sanzionare comportamenti di abusiva azione o resistenza in giudizio, la sanzione in questione non è applicabile in riferimento a comportamenti extraprocessuali della parte.
Nella specie, sulla scorta dei suddetti principi la decisione impugnata non si reputa condivisibile, in primo luogo in quanto basata sul presupposto, non rilevante per quanto esposto ai fini dell'art. 93, co.3, c.p.c., del rifiuto di conciliare la controversia nella sede stragiudiziale di mediazione.
In secondo luogo, non appare ravvisabile la totale pretestuosità della domanda della
-nel senso della oggettiva valutabilità, al momento della proposizione della Pt_1
stessa, della sua palese e totale infondatezza-: lo stesso giudice di primo grado ha evidenziato la mancata prova da parte dei convenuti della rispondenza a verità della notizia pubblicata;
l'avere inoltre riportato nell'articolo il nome e cognome della presunta persona offesa (generalità comunque molto simili a quelle dell'attrice), con particolari del vissuto della stessa, non induce ad escludere prima facie la possibilità di riscontrare la lesione del diritto all'immagine ed alla riservatezza della persona indicata;
ne consegue che il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'asserito danno, pur configurabile e
6 giustificante il rigetto della domanda e la condanna alle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., non è in sé sufficiente al riscontro dell'abuso processuale (tale da giustificare la condanna officiosa), inteso quale proposizione di azione integralmente contraria al diritto vivente e/o in violazione di principi di lealtà e probità processuale -cfr. Cass. 2021/n. 26545, cit.-.
4.-- All'accoglimento dell'appello segue la condanna della parte appellata al rimborso in favore della delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo Pt_1
applicando il D.M. n. 147/2022, parametri minimi in considerazione della non complessità della materia trattata e commisurati al valore della controversia, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , con Parte_1
citazione notificata l'8/01/2021, nei confronti di nella qualità di direttore CP_1 responsabile p.t. della testata giornalistica on line ”, nonché di legale Controparte_2
rappresentante p.t. dell'editrice e di presidente p.t. della proprietaria CP_3
“ ”, avverso la sentenza n. 222/2020 del Tribunale di Isernia in Controparte_4
composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di al pagamento dell'importo di € 1.986,00 in favore Parte_1
delle parti appellate, disposto ex art. 96, co.3, c.p.c.;
B) condanna in solido le parti appellate, rappresentate da a rimborsare CP_1
le spese sostenute dall'appellante per il presente grado, che liquida in 1.458,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. Bartolomeo
Spaziano, antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte dell'8/05/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico -presidente estensore
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 4/2021 R.G. avverso la sentenza n. 222/2020 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica (nel proc. n. 731/2011 R.G.) oggetto : risarcimento danni da lesione di diritti della personalità
TR A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Spaziano in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado - pec: Email_1
APPELLANTE
E
(c.f. , nella qualità di direttore responsabile p.t. CP_1 C.F._2 de con sede in AN, di legale rappresentante p.t. della società Controparte_2
con sede in AN (p. Iva ) nonchè di presidente p.t. di CP_3 P.IVA_1
“ ”, con sede in AN (c.f. ), rappresentati ed assistiti Controparte_4 P.IVA_2 anche disgiuntamente dall'avv. Ernesto Sarno e dall'avv. Mario Pietrunti giusta procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado - pec:
Email_2 Email_3
APPELLATO CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n.
149 del 10/10/2022 e ss. mod. e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. per l'appellante Pt_1 si riporta al proprio atto di appello e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate [accogliere la domanda di riforma della sentenza n. 222/2020 del Tribunale di
Isernia proposta dalla sig.ra per tutti i motivi esposti nei punti sub 1.A) e Parte_1
1.B) della premessa del presente atto;
conseguentemente, revocare la somma di € 1.986,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. disposta a carico della odierna parte appellante], con vittoria di spese e competenze, con attribuzione avv. Sarno per le parti appellate dichiarare inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Isernia n. 222/2020 pubblicata in data 23.09.2020 con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale anche ai sensi dell'art. 348 bis e ter cpc e 96 c. terzo cpc.
In subordine e nel merito: rigettare in toto il gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n.222/2020 pubblicata in data 23.09.2020 nel giudizio di primo grado RG. N. 731/2011 per i motivi b) e c) esposti nella comparsa e per
l'effetto confermare in toto la sentenza di primo grado, con vittoria di spese del presente grado di giudizio da distrarre al procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica, con sentenza n. 222 del
23/09/2020, ha rigettato la domanda proposta da , ai sensi della l. n. Parte_1
47/1948, nei confronti di nella qualità di direttore responsabile della testata CP_1
giornalistica on line , nonché di legale rappresentante dell'editrice Controparte_2
e di presidente della proprietaria “ ”, per il risarcimento CP_3 Controparte_4
dei danni patrimoniali e morali da liquidare equitativamente, nonché con ordine di
2 pubblicazione della decisione e di rettifica, in riferimento alla lesione del proprio onore, reputazione e diritto all'immagine asseritamente causatale dalla notizia pubblicata sul suddetto quotidiano on line il 17/11/2010.
La sentenza, oltre alla condanna dell'attrice soccombente al rimborso delle spese processuali, ha disposto che la versasse al convenuto l'ulteriore importo ex art. Pt_1
96, co.3, c.p.c. di € 1.986,00 -pari alla metà delle spese di lite-.
-- Avverso la suddetta decisione, notificata il 14/12/2020, ha proposto Parte_1
appello con citazione notificata l'8/01/2021 chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla condanna per responsabilità aggravata.
L'appellato, nelle suddette qualità, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello, o in subordine di rigettarlo nel merito con l'ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., oltre che alle spese del presente grado.
La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 30/05/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Non ricorre l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. prospettata dalle parti appellate.
Non si richiede con l'articolo citato una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame, ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto.
In tal senso è la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo
Cass., sez. un. n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
Nella specie le censure proposte, specificamente individuate ed argomentate, consentono la chiara individuazione delle ragioni di doglianza rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla
3 risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata: in particolare, è indubitabile che l'impugnazione non intenda porre in discussione la decisione di rigetto della domanda proposta in primo grado, ma unicamente criticare la sussistenza dei presupposti per la propria condanna ex art. 96, co.3, c.p.c.
3.-- Con l'unico motivo di appello dunque si censura la statuizione di condanna dell'attrice/appellante al pagamento della somma di 1.986,00 euro (pari alla metà delle spese di lite) in favore della controparte, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il motivo merita accoglimento.
La aveva esposto a fondamento della domanda che l'articolo pubblicato il Pt_1
17/11/2010 sul sito www.voceditalia.it, nel riportare la conferenza stampa tenuta il
15/11/2010 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, concernente un arresto per un episodio di stalking, aveva riportato il nominativo di “ ” Persona_1 quale vittima di tale reato, descrivendola come “una donna distrutta, tormentata dalla morbosa gelosia e dal carattere violento del suo ex compagno”, che aveva denunciato il persecutore dopo quattro anni di vessazioni;
l'attrice aveva dedotto di avere partecipato alla conferenza stampa unicamente in qualità di giornalista dell' , e che l'articolo, CP_5
riferibile senza fondamento alla sua persona, era lesivo della sua reputazione e della sua immagine, anche professionale.
Il Tribunale ha ritenuto:
- che la parte convenuta non avesse provato la rispondenza a verità della notizia pubblicata
- che, tuttavia, l'attrice non avesse provato che il riferimento a “ ” Persona_1
concernesse la sua persona
- che l'articolo non attribuisse alla persona indicata come vittima di stalking alcun comportamento socialmente riprovevole, e che anzi la stessa risultasse “l'eroina della narrazione”, per avere avuto il coraggio di denunciare l'accaduto
4 - che in ogni caso l'attrice non avesse assolto l'onere probatorio a suo carico circa l'esistenza e l'entità degli asseriti danni (non essendo prospettabile un danno all'immagine in re ipsa, come da costante giurisprudenza di legittimità), sia pure in termini di elementi indiziari idonei a consentire il ricorso al criterio di liquidazione presuntivo
- che non ricorressero i presupposti per riconoscere ai convenuti i chiesti danni da responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96, co. 1, c.p.c., consistenti, oltre che nella coscienza o nella conoscibilità con la normale diligenza dell'infondatezza della domanda, nella dimostrazione dell'esistenza del danno derivante dal comportamento processuale della controparte.
Il primo giudice ha cionondimeno reputato applicabile il comma 3 dell'art. 96 cit., con la condanna d'ufficio dell'attrice al pagamento in favore della parte vittoriosa della somma, ritenuta congrua, pari alla metà delle spese di giudizio, a prescindere dalla prova del danno causato, tenuto conto della finalità anche sanzionatoria dell'istituto, e tanto sulla base:
- del netto rifiuto opposto dalla parte attrice a qualsiasi soluzione conciliativa, come emergente dal verbale del procedimento di mediazione svolto
- della grave negligenza dell'attrice, per avere agito in giudizio senza fornire adeguato supporto probatorio alla domanda, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Come dedotto dall'appellante, la sanzione di cui al co.3 dell'art. 96 c.p.c., introdotto dall'art. 45, co.12, l. 2009/n.69, pronunciabile anche d'ufficio e consistente in misura di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., è volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.
La sua applicazione, pertanto, non richiede necessariamente, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20018 del 24/09/2020; Cass.
5 Sez. L - n. 3830 del 15/02/2021; Cass. Sez. 3 - , n. 22208 del 04/08/2021; Cass. sez. 3 -
n. 4430 del 11/02/2022).
Cass. Sez. 3 - , n. 26545 del 30/09/2021, ha in particolare sottolineato che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza dell'impugnazione, chiarendo inoltre che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l'accertamento, da effettuare caso per caso, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo e contrario a correttezza (parametro di valutazione giuridico ex ante imposto all'agente), e che la non necessità di alcuna indagine sull'elemento psicologico della condotta va intesa nel senso che la sua ricorrenza non deve essere oggetto di accertamento, ma deve potersi ricavare in termini oggettivi dagli atti del processo (“si potrebbe dire che gli atti processuali devono parlare da soli”).
Ha ancora precisato Cass. Sez. un. n. 25041 del 16/09/2021 che, trattandosi di strumento volto a sanzionare comportamenti di abusiva azione o resistenza in giudizio, la sanzione in questione non è applicabile in riferimento a comportamenti extraprocessuali della parte.
Nella specie, sulla scorta dei suddetti principi la decisione impugnata non si reputa condivisibile, in primo luogo in quanto basata sul presupposto, non rilevante per quanto esposto ai fini dell'art. 93, co.3, c.p.c., del rifiuto di conciliare la controversia nella sede stragiudiziale di mediazione.
In secondo luogo, non appare ravvisabile la totale pretestuosità della domanda della
-nel senso della oggettiva valutabilità, al momento della proposizione della Pt_1
stessa, della sua palese e totale infondatezza-: lo stesso giudice di primo grado ha evidenziato la mancata prova da parte dei convenuti della rispondenza a verità della notizia pubblicata;
l'avere inoltre riportato nell'articolo il nome e cognome della presunta persona offesa (generalità comunque molto simili a quelle dell'attrice), con particolari del vissuto della stessa, non induce ad escludere prima facie la possibilità di riscontrare la lesione del diritto all'immagine ed alla riservatezza della persona indicata;
ne consegue che il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'asserito danno, pur configurabile e
6 giustificante il rigetto della domanda e la condanna alle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c., non è in sé sufficiente al riscontro dell'abuso processuale (tale da giustificare la condanna officiosa), inteso quale proposizione di azione integralmente contraria al diritto vivente e/o in violazione di principi di lealtà e probità processuale -cfr. Cass. 2021/n. 26545, cit.-.
4.-- All'accoglimento dell'appello segue la condanna della parte appellata al rimborso in favore della delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo Pt_1
applicando il D.M. n. 147/2022, parametri minimi in considerazione della non complessità della materia trattata e commisurati al valore della controversia, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , con Parte_1
citazione notificata l'8/01/2021, nei confronti di nella qualità di direttore CP_1 responsabile p.t. della testata giornalistica on line ”, nonché di legale Controparte_2
rappresentante p.t. dell'editrice e di presidente p.t. della proprietaria CP_3
“ ”, avverso la sentenza n. 222/2020 del Tribunale di Isernia in Controparte_4
composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di al pagamento dell'importo di € 1.986,00 in favore Parte_1
delle parti appellate, disposto ex art. 96, co.3, c.p.c.;
B) condanna in solido le parti appellate, rappresentate da a rimborsare CP_1
le spese sostenute dall'appellante per il presente grado, che liquida in 1.458,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare all'avv. Bartolomeo
Spaziano, antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte dell'8/05/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico -presidente estensore
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