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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8983/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8983/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SENO PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SATTIER ROBERT
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“ordinare all'odierno convenuto sig. l'immediata restituzione delle opere d'arte come CP_1 specificamente indicate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, già di proprietà dell'artista , all'odierna legittima proprietaria delle stesse signora .”; CP_2 Parte_1 per parte convenuta:
“NEL MERITO:
1) accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande attoree, e per l'effetto rigettarle.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA:
pagina 1 di 6 2) accertarsi e dichiararsi l'acquisto per usucapione della proprietà dei beni di cui è causa a favore del convenuto.
IN OGNI CASO:
3) spese e compensi professionali integralmente rifusi, oltre al rimborso forfettario del 15%.”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la signora , quale erede testamentaria (unitamente a sua Parte_1 figlia) del fratello pittore veneziano, deceduto a Venezia in data 3 febbraio 2017, CP_2 asseriva che, nel testamento olografo del fratello, ricevuto dal dott. notaio in Venezia Persona_1
e dallo stesso pubblicato in data 27.12.2017, sarebbe contenuta la seguente disposizione: “Io, CP_2 lascio, in caso di morte, tutti i miei quadri a mia sorella e a mia nipote 27
[...] Pt_1 CP_3
10 2011 ”. CP_2
Otto di queste opere sarebbero a tutt'oggi, esposte presso la Trattoria “CA DE”, locale corrente in Venezia Cannaregio 3728, di proprietà del convenuto sig. al quale, qualche CP_1 tempo prima del suo decesso, il sig. avrebbe affidato, quindi, a titolo di comodato CP_2 gratuito, alcune sue opere affinché le esponesse.
Queste opere consisterebbero in tre grandi dipinti (denominati: GO CA (di dimensioni
3,2 metri per 1,80); AG di MO (di dimensioni 2 metri per 1,50 circa); Dopo l'infinito ritorno (di dimensioni 2 metri per 1,80), oltre che in due quadri astratti, due stampe incorniciate e una tavola (o porta) in legno con accessori.
Sarebbe intervenuta una trattativa contrattuale tra le odierne parti, concretatasi in uno scambio di bozze di proposte di comodato per l'esposizione permanente dei quadri, senza che si addivenisse alla sottoscrizione di alcun accordo tra le parti, ma nel cui ambito l'odierno convenuto, tramite suo padre, avrebbe inviato, via mail, la formulazione di una sua bozza negoziale, sebbene non sottoscritta: con e- mail del 9 novembre 2017, il sig. (padre del convenuto) avrebbe inviato alla signora CP_4
“il testo aggiustato della lettera-accordo da voi consegnata ad relativa CP_3 CP_1 ai quadri del pittore ai fini della sottoscrizione”, prodotta come doc. 8 allegato all'atto di CP_2 citazione.
Sarebbe dimostrato, dunque, secondo l'attrice, il riconoscimento, da parte del convenuto della proprietà, in capo alla prima, dei quadri in questione, per effetto della successione.
Conseguentemente, l'attrice avrebbe richiesto la restituzione delle opere, ricevendo la seguente risposta dal sig. , padre del convenuto: nella quale sarebbe stato affermato “Come già detto CP_4
pagina 2 di 6 provvederemo alla restituzione con un minimo di anticipo per la necessità di rimpiazzare i vuoti. Ci è per altro necessario, come già precedentemente scritto, di avere copia del testamento olografo repertoriato e la dichiarazione di successione, naturalmente anche per la sola parte dei quadri” (mail del 3.02.2020 – doc. 11 attoreo).
Successivamente, invece, l'attrice avrebbe ricevuto una pec (dd. 2.11.2020) del difensore dell'odierno convenuto, sig. , in cui si sarebbe dichiarato che i quadri fossero stati a lui ceduti CP_1 dall'artista, in cambio di pasti caldi e dell'occasione di pubblicizzare la sua arte esponendo le opere nel locale, e si eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta usucapione decennale, allegando l'acquisto del possesso in buona fede, a prescindere dalla mancanza di un titolo astrattamente idoneo.
La difesa attorea, quindi, ritenuto che il convenuto sia detentore delle opere in forza di comodato precario, ormai estinto, concludeva come già riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, il convenuto asseriva di essere stato amico del pittore sig. CP_2
che, subito dopo l'apertura del locale CA DE (27.09.2006), avrebbe donato al locale
[...] alcuni suoi quadri, tra cui quelli oggetto di causa, sia a titolo di donazione, in ragione del rapporto di amicizia, sia a titolo di corrispettivo per i pasti che vi avrebbe consumato. Tale volontà sarebbe stata desumibile anche dal fatto che il pittore , dopo aver redatto il suo testamento in data 27/10/2011, CP_2 sarebbe mancato il 3/02/2017, dopo un periodo di grave malattia, che ben avrebbe fatto presagire un imminente esito infausto;
neppure in tale periodo, nonostante avesse lasciato “tutti i suoi quadri” CP_2 alla sorella (che sarebbe stata a conoscenza della critica situazione sanitaria del fratello e in Pt_1 possesso del testamento), nessuno avrebbe mai chiesto al sig. la restituzione dei dipinti CP_1 presenti presso l'CA DE.
Il convenuto sosteneva, inoltre, che, trattandosi di un legato di genere (“tutti i miei quadri”), lo stesso riguarderebbe soltanto i quadri che si trovavano nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione ex art. 654 c.c.. Nel caso di specie, i 3 quadri de quibus non si sarebbero trovati nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione perché sarebbero stati donati dal pittore al sig. , già nel 2006, all'apertura del suo locale. CP_1
Il sig. negava, inoltre, di aver mai scambiato alcuna corrispondenza scritta con le sig.re CP_1
e e di aver intrattenuto alcuna trattativa con le stesse o di aver scritto o scambiato o CP_2 CP_3 firmato accordi conciliativi o contratti di alcun genere (nemmeno in bozza) o di aver mai ammesso il preteso diritto di proprietà sui quadri in capo all'attrice. Negando che i documenti prodotti dall'attrice gli fossero riferibili.
pagina 3 di 6 Quanto al sig. , il figlio mai lo avrebbe indicato alla sig.ra quale CP_4 CP_1 CP_3 proprio rappresentante nella vicenda e nulla avrebbe a che fare con la società del figlio.
Infine, il convenuto eccepiva l'intervenuta usucapione della proprietà dei beni in contestazione: i quadri di cui è causa, infatti, sarebbero nel pieno possesso del sig. fin dai primi giorni di CP_1 apertura dell'osteria CA DE, avvenuta il 27/9/2006, poiché collocati alle pareti della sala centrale del pubblico esercizio. Pertanto, atteso il pacifico possesso in buona fede dei beni mobili in capo al convenuto dal 27/9/2006 fino almeno al febbraio-marzo 2017, la proprietà degli stessi risulterebbe acquisita ai sensi dell'art. 1161 c.c.. Concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., cpc, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, in cui le parti concludevano come già sopra riportato, nelle premesse. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il
23.04.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva che, a prescindere dalla prova dell'ascrivibilità al convenuto della corrispondenza e delle bozze contrattuali prodotte dall'attrice, appare evidente l'inverosimiglianza della tesi per cui il padre del sig. si sarebbe premurato di intrattenere una Parte_2 corrispondenza vi a e-mail e, persino, di inviare una bozza di accordo all'attrice, per conto del figlio, senza alcun consenso di quest'ultimo.
In ogni caso, la stessa prospettazione dei fatti fornita dal difensore del convenuto, sin dalla pec del suo difensore del 2.11.2020, è contraddittoria.
Invero, se l'artista sig. ed il convenuto avessero inteso che l'esposizione dei quadri CP_2 presso l'CA DE desse luogo ad una donazione, al di là della problematica relativa alla nullità difetto di forma pubblica (visto il non modico valore delle opere, in rapporto al presumibile patrimonio del donante, noto artista di strada che avrebbe vissuto solo della sua arte), non sarebbe stato necessario, per il convenuto, effettuare richiami giustificativi ad alcun corrispettivo, nemmeno al godimento di pasti caldi o all'ottenimento di pubblicità per le opere.
Appare, peraltro, del tutto illogico che dette opere, pacificamente consegnate al titolare dell'osteria sin dalla sua inaugurazione, potessero aver avuto uno scopo compensativo rispetto a pasti caldi non ancora consumati e, quindi, solo potenziali, per il futuro. Lo stesso vale per l'asserito intento di ottenere pubblicità, per le opere stesse, che collide logicamente con la tesi di loro immediata donazione al pagina 4 di 6 titolare dell'osteria in cui erano esposte: perseguire un effetto pubblicitario avrebbe avuto senso solo ove le opere fossero rimaste disponibili per l'eventuale vendita al pubblico e, quindi, fossero state oggetto di mera esposizione presso il locale, a titolo di comodato gratuito. Ipotesi, questa sì, in cui anche la futura possibilità di fruizione gratuita di alcuni pasti caldi, allegata dallo stesso odierno convenuto, avrebbe trovato giustificazione negoziale: quale mero onere accessorio del comodato gratuito, posto a chiaro vantaggio dell'oste.
La stessa prospettazione dei fatti allegata dal convenuto, quindi, depone per la stipula, tra di lui ed il sig. , di un mero comodato gratuito, senza previsione di termine, con la conseguenza che CP_2
l'onere della prova dell'interversione della detenzione in possesso ricada proprio sul convenuto, ex art. 1141 cc..
L'unico capitolo testimoniale di parte convenuta rilevante sul punto, il n. 6 di cui alla sua II memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., d'altronde, è risultato inammissibile, per contrarietà al divieto di cui all'art. 2721cc., alla luce delle circostanze già sopra descritte, che rendono del tutto inverosimile il perfezionamento di una donazione, nei termini descritti dallo stesso convenuto, deponendo, invece, a favore della stipula di un comodato;
strumento, peraltro, di utilizzo consueto da parte degli artisti, secondo l'id quod plerumque accidit, al fine di ottenere occasioni di esposizione delle loro opere.
A nulla rileva il fatto che, tra la data del testamento e la morte del de cuius, l'odierna attrice non abbia mai richiesto la restituzione dei quadri al convenuto, dato che, fino all'aperura della successione, la stessa non poteva vantare alcun diritto sugli stessi, mentre appare difficile che l'artista, ove gravemente malato, come asserito proprio dal convenuto, potesse preoccuparsi di recuperarli, visti anche i rapporti di amicizia e fiducia che avrebbe intrattenuto con il sig. , come da questi dichiarato. Parte_2
La sussistenza del comodato, dunque, esclude in radice sia la sussistenza del possesso, in capo al convenuto, sia la sua buona fede, ai sensi dell'art. 1161 cc., come anche la fondatezza dell'eccezione sollevata dal sig. con riguardo 654 cc, dato che i quadri in questioni non sono mai usciti Parte_2 dal patrimonio del de cuius.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile – a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, vistane la semplicità in concreto, alla luce delle questioni, di fatto e diritto trattate e dell'assenza di assunzione di mezzi di prova orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna ex art. 1810 cc il convenuto sig. all'immediata restituzione all'attrice CP_1 sig.ra delle opere d'arte come specificamente indicate nell'atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio (tre grandi dipinti denominati: GO CA (di dimensioni 3 ,2 metri per 1,80); AG di MO (di dimensioni 2 metri per 1,50 circa); Dopo
l'infinito ritorno (di dimensioni 2 metri per 1,80), oltre a due quadri astratti, due stampe incorniciate e ad una tavola (o porta) in legno con accessori), già di proprietà del de cuius, artista;
CP_2
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, in euro 264,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8983/2021 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SENO PAOLO
ATTRICE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SATTIER ROBERT
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“ordinare all'odierno convenuto sig. l'immediata restituzione delle opere d'arte come CP_1 specificamente indicate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, già di proprietà dell'artista , all'odierna legittima proprietaria delle stesse signora .”; CP_2 Parte_1 per parte convenuta:
“NEL MERITO:
1) accertarsi e dichiararsi l'infondatezza delle domande attoree, e per l'effetto rigettarle.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA:
pagina 1 di 6 2) accertarsi e dichiararsi l'acquisto per usucapione della proprietà dei beni di cui è causa a favore del convenuto.
IN OGNI CASO:
3) spese e compensi professionali integralmente rifusi, oltre al rimborso forfettario del 15%.”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, la signora , quale erede testamentaria (unitamente a sua Parte_1 figlia) del fratello pittore veneziano, deceduto a Venezia in data 3 febbraio 2017, CP_2 asseriva che, nel testamento olografo del fratello, ricevuto dal dott. notaio in Venezia Persona_1
e dallo stesso pubblicato in data 27.12.2017, sarebbe contenuta la seguente disposizione: “Io, CP_2 lascio, in caso di morte, tutti i miei quadri a mia sorella e a mia nipote 27
[...] Pt_1 CP_3
10 2011 ”. CP_2
Otto di queste opere sarebbero a tutt'oggi, esposte presso la Trattoria “CA DE”, locale corrente in Venezia Cannaregio 3728, di proprietà del convenuto sig. al quale, qualche CP_1 tempo prima del suo decesso, il sig. avrebbe affidato, quindi, a titolo di comodato CP_2 gratuito, alcune sue opere affinché le esponesse.
Queste opere consisterebbero in tre grandi dipinti (denominati: GO CA (di dimensioni
3,2 metri per 1,80); AG di MO (di dimensioni 2 metri per 1,50 circa); Dopo l'infinito ritorno (di dimensioni 2 metri per 1,80), oltre che in due quadri astratti, due stampe incorniciate e una tavola (o porta) in legno con accessori.
Sarebbe intervenuta una trattativa contrattuale tra le odierne parti, concretatasi in uno scambio di bozze di proposte di comodato per l'esposizione permanente dei quadri, senza che si addivenisse alla sottoscrizione di alcun accordo tra le parti, ma nel cui ambito l'odierno convenuto, tramite suo padre, avrebbe inviato, via mail, la formulazione di una sua bozza negoziale, sebbene non sottoscritta: con e- mail del 9 novembre 2017, il sig. (padre del convenuto) avrebbe inviato alla signora CP_4
“il testo aggiustato della lettera-accordo da voi consegnata ad relativa CP_3 CP_1 ai quadri del pittore ai fini della sottoscrizione”, prodotta come doc. 8 allegato all'atto di CP_2 citazione.
Sarebbe dimostrato, dunque, secondo l'attrice, il riconoscimento, da parte del convenuto della proprietà, in capo alla prima, dei quadri in questione, per effetto della successione.
Conseguentemente, l'attrice avrebbe richiesto la restituzione delle opere, ricevendo la seguente risposta dal sig. , padre del convenuto: nella quale sarebbe stato affermato “Come già detto CP_4
pagina 2 di 6 provvederemo alla restituzione con un minimo di anticipo per la necessità di rimpiazzare i vuoti. Ci è per altro necessario, come già precedentemente scritto, di avere copia del testamento olografo repertoriato e la dichiarazione di successione, naturalmente anche per la sola parte dei quadri” (mail del 3.02.2020 – doc. 11 attoreo).
Successivamente, invece, l'attrice avrebbe ricevuto una pec (dd. 2.11.2020) del difensore dell'odierno convenuto, sig. , in cui si sarebbe dichiarato che i quadri fossero stati a lui ceduti CP_1 dall'artista, in cambio di pasti caldi e dell'occasione di pubblicizzare la sua arte esponendo le opere nel locale, e si eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta usucapione decennale, allegando l'acquisto del possesso in buona fede, a prescindere dalla mancanza di un titolo astrattamente idoneo.
La difesa attorea, quindi, ritenuto che il convenuto sia detentore delle opere in forza di comodato precario, ormai estinto, concludeva come già riportato nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, il convenuto asseriva di essere stato amico del pittore sig. CP_2
che, subito dopo l'apertura del locale CA DE (27.09.2006), avrebbe donato al locale
[...] alcuni suoi quadri, tra cui quelli oggetto di causa, sia a titolo di donazione, in ragione del rapporto di amicizia, sia a titolo di corrispettivo per i pasti che vi avrebbe consumato. Tale volontà sarebbe stata desumibile anche dal fatto che il pittore , dopo aver redatto il suo testamento in data 27/10/2011, CP_2 sarebbe mancato il 3/02/2017, dopo un periodo di grave malattia, che ben avrebbe fatto presagire un imminente esito infausto;
neppure in tale periodo, nonostante avesse lasciato “tutti i suoi quadri” CP_2 alla sorella (che sarebbe stata a conoscenza della critica situazione sanitaria del fratello e in Pt_1 possesso del testamento), nessuno avrebbe mai chiesto al sig. la restituzione dei dipinti CP_1 presenti presso l'CA DE.
Il convenuto sosteneva, inoltre, che, trattandosi di un legato di genere (“tutti i miei quadri”), lo stesso riguarderebbe soltanto i quadri che si trovavano nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione ex art. 654 c.c.. Nel caso di specie, i 3 quadri de quibus non si sarebbero trovati nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione perché sarebbero stati donati dal pittore al sig. , già nel 2006, all'apertura del suo locale. CP_1
Il sig. negava, inoltre, di aver mai scambiato alcuna corrispondenza scritta con le sig.re CP_1
e e di aver intrattenuto alcuna trattativa con le stesse o di aver scritto o scambiato o CP_2 CP_3 firmato accordi conciliativi o contratti di alcun genere (nemmeno in bozza) o di aver mai ammesso il preteso diritto di proprietà sui quadri in capo all'attrice. Negando che i documenti prodotti dall'attrice gli fossero riferibili.
pagina 3 di 6 Quanto al sig. , il figlio mai lo avrebbe indicato alla sig.ra quale CP_4 CP_1 CP_3 proprio rappresentante nella vicenda e nulla avrebbe a che fare con la società del figlio.
Infine, il convenuto eccepiva l'intervenuta usucapione della proprietà dei beni in contestazione: i quadri di cui è causa, infatti, sarebbero nel pieno possesso del sig. fin dai primi giorni di CP_1 apertura dell'osteria CA DE, avvenuta il 27/9/2006, poiché collocati alle pareti della sala centrale del pubblico esercizio. Pertanto, atteso il pacifico possesso in buona fede dei beni mobili in capo al convenuto dal 27/9/2006 fino almeno al febbraio-marzo 2017, la proprietà degli stessi risulterebbe acquisita ai sensi dell'art. 1161 c.c.. Concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza ed al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., cpc, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata alla scorsa udienza di pc., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note entro pari termine, in cui le parti concludevano come già sopra riportato, nelle premesse. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il
23.04.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Decorsi detti termini, si rileva che, a prescindere dalla prova dell'ascrivibilità al convenuto della corrispondenza e delle bozze contrattuali prodotte dall'attrice, appare evidente l'inverosimiglianza della tesi per cui il padre del sig. si sarebbe premurato di intrattenere una Parte_2 corrispondenza vi a e-mail e, persino, di inviare una bozza di accordo all'attrice, per conto del figlio, senza alcun consenso di quest'ultimo.
In ogni caso, la stessa prospettazione dei fatti fornita dal difensore del convenuto, sin dalla pec del suo difensore del 2.11.2020, è contraddittoria.
Invero, se l'artista sig. ed il convenuto avessero inteso che l'esposizione dei quadri CP_2 presso l'CA DE desse luogo ad una donazione, al di là della problematica relativa alla nullità difetto di forma pubblica (visto il non modico valore delle opere, in rapporto al presumibile patrimonio del donante, noto artista di strada che avrebbe vissuto solo della sua arte), non sarebbe stato necessario, per il convenuto, effettuare richiami giustificativi ad alcun corrispettivo, nemmeno al godimento di pasti caldi o all'ottenimento di pubblicità per le opere.
Appare, peraltro, del tutto illogico che dette opere, pacificamente consegnate al titolare dell'osteria sin dalla sua inaugurazione, potessero aver avuto uno scopo compensativo rispetto a pasti caldi non ancora consumati e, quindi, solo potenziali, per il futuro. Lo stesso vale per l'asserito intento di ottenere pubblicità, per le opere stesse, che collide logicamente con la tesi di loro immediata donazione al pagina 4 di 6 titolare dell'osteria in cui erano esposte: perseguire un effetto pubblicitario avrebbe avuto senso solo ove le opere fossero rimaste disponibili per l'eventuale vendita al pubblico e, quindi, fossero state oggetto di mera esposizione presso il locale, a titolo di comodato gratuito. Ipotesi, questa sì, in cui anche la futura possibilità di fruizione gratuita di alcuni pasti caldi, allegata dallo stesso odierno convenuto, avrebbe trovato giustificazione negoziale: quale mero onere accessorio del comodato gratuito, posto a chiaro vantaggio dell'oste.
La stessa prospettazione dei fatti allegata dal convenuto, quindi, depone per la stipula, tra di lui ed il sig. , di un mero comodato gratuito, senza previsione di termine, con la conseguenza che CP_2
l'onere della prova dell'interversione della detenzione in possesso ricada proprio sul convenuto, ex art. 1141 cc..
L'unico capitolo testimoniale di parte convenuta rilevante sul punto, il n. 6 di cui alla sua II memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., d'altronde, è risultato inammissibile, per contrarietà al divieto di cui all'art. 2721cc., alla luce delle circostanze già sopra descritte, che rendono del tutto inverosimile il perfezionamento di una donazione, nei termini descritti dallo stesso convenuto, deponendo, invece, a favore della stipula di un comodato;
strumento, peraltro, di utilizzo consueto da parte degli artisti, secondo l'id quod plerumque accidit, al fine di ottenere occasioni di esposizione delle loro opere.
A nulla rileva il fatto che, tra la data del testamento e la morte del de cuius, l'odierna attrice non abbia mai richiesto la restituzione dei quadri al convenuto, dato che, fino all'aperura della successione, la stessa non poteva vantare alcun diritto sugli stessi, mentre appare difficile che l'artista, ove gravemente malato, come asserito proprio dal convenuto, potesse preoccuparsi di recuperarli, visti anche i rapporti di amicizia e fiducia che avrebbe intrattenuto con il sig. , come da questi dichiarato. Parte_2
La sussistenza del comodato, dunque, esclude in radice sia la sussistenza del possesso, in capo al convenuto, sia la sua buona fede, ai sensi dell'art. 1161 cc., come anche la fondatezza dell'eccezione sollevata dal sig. con riguardo 654 cc, dato che i quadri in questioni non sono mai usciti Parte_2 dal patrimonio del de cuius.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile – a complessità bassa - sino ad euro 52.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, vistane la semplicità in concreto, alla luce delle questioni, di fatto e diritto trattate e dell'assenza di assunzione di mezzi di prova orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) condanna ex art. 1810 cc il convenuto sig. all'immediata restituzione all'attrice CP_1 sig.ra delle opere d'arte come specificamente indicate nell'atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio (tre grandi dipinti denominati: GO CA (di dimensioni 3 ,2 metri per 1,80); AG di MO (di dimensioni 2 metri per 1,50 circa); Dopo
l'infinito ritorno (di dimensioni 2 metri per 1,80), oltre a due quadri astratti, due stampe incorniciate e ad una tavola (o porta) in legno con accessori), già di proprietà del de cuius, artista;
CP_2
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00 per compensi, in euro 264,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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