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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 271 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
NICOLO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA;
- Resistente –
All'udienza del 9/6/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, CP_1 ai quali aveva diritto con decorrenza dal 12/4/2022, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del
17/8/2023. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto il CP_1 ricorrente, titolare di indennità NASPI, non aveva esercitato il diritto di opzione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, cosicchè l' aveva provveduto a CP_1 calcolare l'importo dell'assegno e ad inviare richiesta di opzione Naspi/Assegno al
Patronato del Sig. in data 21 febbraio 2024; che in ogni caso era cessata la Pt_1 materia del contendere, in quanto l'Istituto aveva provveduto alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità il 29.4.2024, comunicando in pari data l'accoglimento della richiesta presentata il 30 agosto 2021 e la liquidazione dell'assegno di invalidità n. 002-090015063965 Cat. IO, con decorrenza dal 1° aprile
2022 ed inoltrando contestualmente al ricorrente ed al suo Patronato il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione dell'assegno, quantificato nell'importo mensile alla decorrenza di euro 842,59; che nella medesima comunicazione si quantificava altresì l'importo degli arretrati in € 23.896,03.
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1 E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere. Ebbene, l' sostiene che la liquidazione della prestazione sia avvenuta in ritardo CP_1
(circostanza incontroversa) perché il ricorrente non avrebbe correttamente esercitato il diritto di opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità NASPI di cui era in godimento. Per tale ragione ha chiesto compensarsi le spese processuali. Ebbene, ritiene questo Giudice che le spese debbano essere poste a carico dell' , CP_1 soccombente virtuale, non sussistendo alcuna valida ragione di compensazione.
A fronte del decreto di omologa R.G. 4772/2022 emesso dal Tribunale di Trani in data 17/8/2023 con il quale si riconosceva il requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere e dell'invio dell'AP 03 effettuato dal patronato con pec del 7/9/2023, l' ha CP_1 comunicato l'accoglimento della domanda solo in data 29/4/2024, ovvero solo dopo il deposito del ricorso e dopo la notifica dello stesso. Secondo la Circolare n. 138/2011, richiamata dall' , “Nel caso in cui i lavoratori CP_1 diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità.” Ebbene, stando allo stesso tenore della Circolare citata, l'esercizio del diritto di opzione non precede la liquidazione della prestazione, ma la presuppone, sicchè l' avrebbe dovuto dapprima liquidare la prestazione (tempestivamente) e poi CP_1 attendere che il ricorrente entro 60 giorni optasse per l'assegno ordinario o la NASPI, fermo restando che in assenza di esercizio del diritto di opzione, l'assegno ordinario è comunque erogato dall' e dallo stesso va detratto l'importo della NASPI. Peraltro CP_1 se l' non liquida la prestazione e non quantifica le somme dovute, l'esercizio del CP_1 diritto di opzione è fatto dall'assicurato alla “cieca”, senza conoscenza degli importi tra cui scegliere.
Pertanto, poiché il ricorrente non era tenuto ad esercitare alcun diritto di opzione prima della liquidazione delle somme da parte dell' , ma solo successivamente, il ritardo CP_1 del pagamento non è giustificabile. Le spese processuali dunque vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con
2 ricorso depositato il 12/01/2024 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 09/06/2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 271 dell'anno 2024
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
NICOLO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS ILARIA;
- Resistente –
All'udienza del 9/6/2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, a seguito di discussione orale come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/01/2024 la parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984, CP_1 ai quali aveva diritto con decorrenza dal 12/4/2022, a seguito di accertamento del requisito sanitario nel giudizio di ATP conclusosi con decreto di omologa del
17/8/2023. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza del ricorso, in quanto il CP_1 ricorrente, titolare di indennità NASPI, non aveva esercitato il diritto di opzione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge, cosicchè l' aveva provveduto a CP_1 calcolare l'importo dell'assegno e ad inviare richiesta di opzione Naspi/Assegno al
Patronato del Sig. in data 21 febbraio 2024; che in ogni caso era cessata la Pt_1 materia del contendere, in quanto l'Istituto aveva provveduto alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità il 29.4.2024, comunicando in pari data l'accoglimento della richiesta presentata il 30 agosto 2021 e la liquidazione dell'assegno di invalidità n. 002-090015063965 Cat. IO, con decorrenza dal 1° aprile
2022 ed inoltrando contestualmente al ricorrente ed al suo Patronato il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione dell'assegno, quantificato nell'importo mensile alla decorrenza di euro 842,59; che nella medesima comunicazione si quantificava altresì l'importo degli arretrati in € 23.896,03.
******* Deve senz'altro dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
1 E' incontestato tra le parti che l' abbia provveduto a corrispondere la prestazione CP_1 richiesta dal ricorrente nelle more del giudizio. Per quanto riguarda l'entità della somma dovuta, si osserva come i conteggi dell' non siano stati contestati dalla CP_1 parte ricorrente, che dunque li ha ritenuti esatti.
Non vi è quindi motivo per pronunciarsi in ordine al merito della domanda, avendo il procuratore di parte ricorrente insistito esclusivamente in ordine alla condanna dell' al pagamento delle spese processuali. CP_1
A tal proposito si osserva che in caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere. Ebbene, l' sostiene che la liquidazione della prestazione sia avvenuta in ritardo CP_1
(circostanza incontroversa) perché il ricorrente non avrebbe correttamente esercitato il diritto di opzione tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità NASPI di cui era in godimento. Per tale ragione ha chiesto compensarsi le spese processuali. Ebbene, ritiene questo Giudice che le spese debbano essere poste a carico dell' , CP_1 soccombente virtuale, non sussistendo alcuna valida ragione di compensazione.
A fronte del decreto di omologa R.G. 4772/2022 emesso dal Tribunale di Trani in data 17/8/2023 con il quale si riconosceva il requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere e dell'invio dell'AP 03 effettuato dal patronato con pec del 7/9/2023, l' ha CP_1 comunicato l'accoglimento della domanda solo in data 29/4/2024, ovvero solo dopo il deposito del ricorso e dopo la notifica dello stesso. Secondo la Circolare n. 138/2011, richiamata dall' , “Nel caso in cui i lavoratori CP_1 diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l'importo dell'indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all'assegno di invalidità.” Ebbene, stando allo stesso tenore della Circolare citata, l'esercizio del diritto di opzione non precede la liquidazione della prestazione, ma la presuppone, sicchè l' avrebbe dovuto dapprima liquidare la prestazione (tempestivamente) e poi CP_1 attendere che il ricorrente entro 60 giorni optasse per l'assegno ordinario o la NASPI, fermo restando che in assenza di esercizio del diritto di opzione, l'assegno ordinario è comunque erogato dall' e dallo stesso va detratto l'importo della NASPI. Peraltro CP_1 se l' non liquida la prestazione e non quantifica le somme dovute, l'esercizio del CP_1 diritto di opzione è fatto dall'assicurato alla “cieca”, senza conoscenza degli importi tra cui scegliere.
Pertanto, poiché il ricorrente non era tenuto ad esercitare alcun diritto di opzione prima della liquidazione delle somme da parte dell' , ma solo successivamente, il ritardo CP_1 del pagamento non è giustificabile. Le spese processuali dunque vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con
2 ricorso depositato il 12/01/2024 da nei confronti dell' , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 09/06/2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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