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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/10/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di ST, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 386 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GALVANO ANGELA Parte_1
AR EN, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AR VI, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.2.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della sua pretesa. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025.
1 Motivi della decisione
Va, innanzitutto, rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc. Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). La domanda di pagamento dei ratei va quindi dichiarata inammissibile. Tanto premesso, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.). L'ausiliario nominato in questa fase di merito ha espresso diagnosi di: “Poliartrosi in soggetto con discopatie lombari, esiti di frattura gomito e polso dx, portatore di protesi d'anca dx e sn. Linfoma NH a grandi cellule B diffuso già chemiotrattato. Asma bronchiale e rinite allergica”. Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti e dall'esito della visita peritale, il CTU ha accertato che l'intervento di artroprotesi d'anca, sebbene abbia consentito al ricorrente una ripresa delle normali attività quotidiane, ha determinato limitazioni funzionali permanenti e comportanti la necessità di evitare sovraccarichi e movimenti di eccessiva flessione dell'anca. Il perito ha quindi ritenuto che risultino compromesse tutte le attività lavorative implicanti posture incongrue o sovraccarichi fisici, tipiche del settore edile in cui il ricorrente era impiegato e che, tenuto conto dell'età, del livello di scolarità e dell'esperienza lavorativa, non sussistano possibilità di ricollocamento in un diverso ambito lavorativo. Ha quindi concluso accertando in capo al ricorrente una diminuzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi che legittima il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex L.222/84 a far data da aprile 2022 (data di presentazione della domanda amministrativa). Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
2 Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese di CTU di ambo le fasi in capo a , come da separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta la sussistenza del requisito sanitario ex L. 222/84 per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, a far data da aprile 2022; dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei ratei;
pone a carico di le spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre spese, IVA CP_1
e CPA, se dovute, da distrarsi al procuratore antistatario;
spese di CTU di ambo le fasi a carico di come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Agrigento, 21/10/2025
Il Giudice
GE Di ST
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