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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18613/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 18613/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
NL BA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO
MARCO CARMELO MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
XA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00902170018), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVI MARCELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore
ZO MI (C.F. [...]), contumace parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 29.11.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Parte convenuta XA
Come da foglio di p.c. depositato il 27.11.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 9 CA RA (classe 1975) esponeva che, in San Benedetto Po in data 28.05.2016, era alla guida del suo motociclo tg. DR15974 allorquando ZO LL, alla guida della sua autovettura tg. DC304ME
e proveniente del senso opposto, svoltava a sinistra, nonostante linea continua di mezzeria, per immettersi in un passo carraio e si scontrava con il motociclo dell'attore, cui non concedeva la precedenza.
Il RA, che rovinava a terra procurandosi lesioni, conveniva pertanto in giudizio, avanti a questo
Tribunale, ZO LL e XA SS, assicuratore del predetto autoveicolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, da cui dedursi 292.000 euro già corrisposti da XA a titolo di acconto tra il 2016 e il 2018.
L'attore allegava, poi, di essere beneficiario di pensione di invalidità civile PS, per il valore capitalizzato di circa 115.000 euro. Tale pensione, tuttavia, è stata in corso di causa revocata a partire dal 01.01.2019 (doc. 117 e 118 att.).
Nella contumacia del LL, si costituiva la sola XA che eccepiva concorso di responsabilità dell'attore e chiedeva il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte.
Escussi taluni testimoni ed espletata CTU medico-legale (relazione dott. Roberto Rossetti del
12.06.2023), la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
La dinamica del sinistro, nel suo nucleo storico-fattuale, è pressoché pacifica, risultando documentato
(doc. 1) e non controverso che lo scontro si sia verificato quando il LL ha svoltato a sinistra per immettersi in un passo carraio e dal senso opposto sopraggiungeva l'attore a bordo del suo motociclo.
Il LL ha dunque tenuto una condotta di guida gravemente imprudente in quanto ha svoltato pur in presenza di striscia continua, violando così l'art. 40 cod. strada, (pag. 10 doc. 1 att.) e ha effettuato una manovra di svolta (non consentita) senza nemmeno assicurarsi di non creare intralcio e pericolo agli altri utenti (art. 154 comma 1 cod. strada) e senza concedere la precedenza al motociclo che proveniva da destra (art. 145 cod. strada).
XA eccepisce concorso di responsabilità dell'attore per un'asserita velocità eccessiva, come percepito da tal Perondi, teste oculare escusso dalla polizia stradale (pag. 6 doc. 1).
L'eccezione non convince e il Tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro vada ascritta in via esclusiva al LL.
Se è vero che non vi è prova diretta della conformazione del RA alle regole di prudenza alla guida, nondimeno la colpa del LL è talmente grave – svolta non consentita e omessa cautela nella svolta con omessa precedenza – da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze dell'attore (di cui peraltro non pagina 2 di 9 emerge prova specifica, insufficiente la mera generica percezione del Perondi) a circostanze giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2
c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
ZO LL e XA devono pertanto essere condannati, in solido tra loro, ai sensi degli articoli 2054
c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento dell'intero danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro stradale e delle lesioni patite.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Il CTP di parte attrice ha censurato la percentuale di IP indicata dal CTU (35%) indicando una percentuale più elevata (almeno il 50%) ma la censura, peraltro non sviluppata in comparsa conclusionale, non convince avendo il CTU adeguatamente illustrato (pag. 11) i criteri che conducono alla quantificazione dell'IP in misura del 35%, che risulta dunque coerente con i postumi dell'attore descritti dallo stesso consulente.
Sulla censura dell'attore in ordine all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa, si dirà oltre.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (politrauma con trauma torace, multiple fratture, contusioni polmonari, trauma e lussazione polso etc.) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 35% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 201 i giorni di inabilità temporanea, di cui 21 di inabilità assoluta, 120 di inabilità parziale al 75%, 60 di inabilità parziale al 50%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi pagina 3 di 9 ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 12-13 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa, lamentando in particolare umiliazione e vergogna.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
In punto personalizzazione, ritiene il Tribunale che gli importi base tabellari per il danno biologico debbano essere aumentati del 18% per personalizzazione, in quanto è stato dimostrato per testimoni (e per documenti, cfr. doc. 62) che l'attore faceva spesso gite in motocicletta con gli amici e deve ritenersi che i postumi ad entrambi i polsi rendano quantomeno più gravosa e meno godibile l'esperienza, dunque con incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Quanto al gioco del calcio, dalle risultanze peritali non emergono rilevanti postumi afferenti i distretti specificamente coinvolti nello sport del calcio ancorché risultino nondimeno lievi postumi al ginocchio sinistro.
Ulteriore elemento personalizzante si rinviene nell'incidenza dei postumi sull'attività lavorativa manuale svolta all'epoca dall'attore (imbianchino e cartongessista). Al netto delle conseguenze patrimoniali, di cui infra, ritiene il Tribunale che i rilevanti postumi ad entrambi i polsi (cfr. pag. 12 e pag. 20-21 relazione CTU) abbiano reso significativamente più gravosa l'attività lavorativa manuale, inducendo di fatto l'attore a chiudere l'impresa individuale (cfr. doc. 102 att.).
pagina 4 di 9 Tale aumento del danno biologico tabellare è finalizzato a ristorare anche la lesione degli altri diritti costituzionalmente tutelati, la cui lesione è lamentata da parte attrice, i.e. il diritto al lavoro e in generale all'espressione della propria personalità, anche nell'esercizio di attività sportiva.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 263.716 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 35% in soggetto di 41 anni all'epoca del sinistro
(156.974 + 78.487) aumentato di 28.255 euro (18% di 156.974 euro).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 130 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale (importo base tabellare di 115 euro + 15 euro, pari al 18% di 84 euro per la personalizzazione del danno biologico temporaneo) con conseguente liquidazione di un danno di
18.330 euro (2.730 euro per 21 gg al 100%; 11.700 euro per 120 gg al 75%, 3.900 euro per 60 gg al
50%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, dunque, a 282.046 euro.
2.2. Danni patrimoniali
Quanto ai costi sostenuti dall'attore in connessione al sinistro e alle lesioni, sono risarcibili, in quanto riconducibili in via immediata e diretta, le seguenti voci.
2391,56 euro per spese sanitarie, anche fisioterapiche, documentate e ritenute necessarie e congrue dal
CTU.
1.207 euro per certificati medici connessi al sinistro e relazione medico-legale ante causam, necessaria per l'impostazione della causa (doc. 65 66 95).
250 euro in via equitativa per la sostituzione di occhiali e casco;
277,50 per retribuzione autista privato durante periodo di convalescenza, sufficientemente documentata
(doc. 99 100).
Totale: 4.126,06 euro.
Non possono riconoscersi i costi per il commercialista, in quanto afferenti sia a prestazioni che possono svolgersi agevolmente in via autonoma (gestione voucher Inps) sia a prestazioni più ampie e non connesse al sinistro (gestione contabilità, modello Unico etc.).
Esclude, infine, il Tribunale la riconoscibilità di una voce di danno per lucro cessante lavorativo.
Il Tribunale, condividendo le deduzioni dell'attore e anche le conclusioni del CTU, ritiene che l'attore abbia certamente subito una compromissione della capacità lavorativa specifica, in relazione all'attività artigianale di imbianchino e cartongessista.
Le valutazioni del CTU sugli effetti dei postumi su specifiche attività artigianali appaiono, per vero, eccessivamente atomistiche e trascurano di considerare che l'attività dell'artigiano individuale deve essere considerata nel suo complesso. Se talune attività importanti, come quelle descritte dal CTU (pag.
pagina 5 di 9 20-21), sono compromesse (fissaggio pareti, predisposizione strutture portanti metalliche, etc.) ne risulterà compromessa l'intera attività lavorativa dell'imprenditore individuale, che non può certamente trascurare quelle fasi produttive e quelle lavorazioni e che quindi – non potendo, come spesso può capitare ad un dipendente, essere adibito ad altre mansioni – dovrà o chiudere/modificare l'attività oppure, sopportando un costo significativo, reperire collaboratori.
Ritiene dunque il Tribunale che, al di là della percentuale specifica indicata dal CTU, la capacità lavorativa specifica dell'attore è risultata fortemente compromessa, al punto che egli ha chiuso la propria attività imprenditoriale autonoma (doc. 59bis), con decisione che, secondo un principio di regolarità causale, appare avvinta da nesso eziologico con i postumi derivanti dal sinistro.
Non vi è tuttavia prova adeguata di una effettiva contrazione reddituale e dunque di un effettivo danno patrimoniale derivante dalla chiusura dell'attività e dall'inizio di una diversa attività lavorativa.
Dai documenti prodotti dall'attore (doc. 103-106), infatti, emerge un reddito di impresa di circa 18.000 euro nel 2013, di circa 11.000 euro nel 2014, di circa 26.000 euro nel 2015 e di circa 5.000 euro nel
2016 (anno del sinistro, e dunque, in via prospettica di circa 12.000 euro su base annua, considerato che il sinistro è di fine maggio), un reddito dunque alquanto oscillante e che non può presumersi fondatamente che sarebbe effettivamente aumentato negli anni successivi.
Per gli stretti fini di cui all'art. 137 cod. ass. il reddito da prendere in considerazione sarebbe quello netto del 2015, pari a circa 20.000 euro (reddito imponibile di 25.845 euro – imposta netta di 5.763 euro).
Dopo il sinistro, l'attore è stato poi assunto come dipendente a tempo indeterminato e ha prodotto dichiarazione dei redditi percepiti nel 2018 da cui risulta un reddito lordo di circa 19.000 euro (doc.
109), che poi sarebbe quello da utilizzare anche ai fini dell'art. 137 cod. ass., rilevando per il lavoro dipendente il reddito lordo.
Nessun'altra documentazione reddituale dal 2019 ad ora è stata prodotta dall'attore, a dimostrazione della dedotta contrazione reddituale.
Ritiene dunque il Tribunale che, comparando il reddito immediatamente successivo al sinistro (anno
2018) rispetto ai redditi degli anni precedenti il sinistro (2013-2016), non si rinvenga la prova di una effettiva e stabile riduzione del reddito lavorativo in connessione con sinistro e lesioni, avendo l'attore, dopo il sinistro, iniziato una nuova attività lavorativa che gli consente di percepire redditi tendenzialmente analoghi a quelli percepiti prima del sinistro, in assenza peraltro di ulteriore specifica prova dei redditi dal 2019 in poi.
Come spesso ricordato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9048/2018, che richiama anche Cass.
3961/1999), la riduzione della capacità lavorativa specifica non è essa stessa il danno risarcibile ma è la causa di una (possibile) riduzione del reddito da lavoro, riduzione che costituisce il danno risarcibile.
Il danneggiato deve dunque dimostrare anche una effettiva riduzione del reddito di lavoro o comunque un peggioramento della sua capacità reddituale (anche in termini di minor aumento del reddito rispetto pagina 6 di 9 a quanto altrimenti prevedibile) o, quantomeno, offrire elementi che consentano di presumere, per il futuro, tale peggioramento.
La stessa Suprema Corte ha recentemente ribadito che “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 32649/2021).
Escluso il lucro cessante lavorativo, risulta dunque anche irrilevante la valutazione delle prestazioni ricevute da PS (di fatto, soltanto una modesta somma di circa 5.500 euro, pari alla pensione da agosto 2017, data di decorrenza iniziale, a dicembre 2018, ultima rata prima della revoca del beneficio, cfr. doc. 117 pag. 5), trattandosi di prestazione assistenziale finalizzata proprio a indennizzare la riduzione della capacità di produrre reddito lavorativo.
Deve infine riconoscersi la risarcibilità, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020), delle spese per assistenza legale stragiudiziale ante causam in quanto è stata documentata (doc. 44 e ss.) una attività di assistenza legale stragiudiziale lunga e consistente e, dunque, dotata di autonoma rilevanza (art. 20 DM 55/2014) rispetto all'avvio del procedimento giudiziale, anche considerato che essa ha portato alla corresponsione di acconti.
Tale voce di danno deve essere quantificata facendo applicazione dei parametri previsti dal DM
55/2014 per l'attività stragiudiziale e può dunque essere liquidata in 10.000 euro (onnicomprensiva, all'attualità e comprensiva anche in via equitativa di rivalutazione e interessi dagli esborsi documentati, doc. 110-112), risultando eccessiva ed incongrua la richiesta di 35.000 euro di parte attrice, considerato altresì che l'attività stragiudiziale, pur consistente, non ha incluso prestazioni complesse come la redazione di pareri o contratti.
In conclusione, dunque, il danno patrimoniale ammonta a 4.126,06 euro e a 10.000 euro per le spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam.
3. Scomputo degli acconti
Al fine di rendere omogenei (cfr. Cass. 9950/2017) il danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale e gli acconti (corrisposti in moneta del tempo del pagamento), gli acconti, pari a complessivi
292.000 euro (20.000 euro a novembre 2016; 160.000 euro a maggio 2017; 112.000 euro ad aprile
2018), devono essere rivalutati all'attualità (dal mese successivo al pagamento sino al febbraio 2025) ed ammontano pertanto, in moneta attuale, a 348.924 euro, sicché superano di 66.878 euro il danno non patrimoniale liquidato anch'esso all'attualità.
Tale somma copre abbondantemente gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati sul danno non patrimoniale devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato per l'intero sino al pagamento del primo acconto, per il residuo dal pagamento del primo acconto al pagamento del secondo acconto e così via, considerato che, in via di simulazione, ipotizzando che non fosse stato corrisposto alcun acconto, la rivalutazione e gli interessi sino ad ora sull'intero danno non patrimoniale devalutato al sinistro pagina 7 di 9 ammonterebbero a circa 75.000 euro, sicché, alla luce dei consistenti acconti, la somma effettivamente dovuta a titolo di rivalutazione e interessi è nettamente inferiore.
Per queste ragioni, gli acconti, come rivalutati, coprono interamente anche il danno patrimoniale di
4.126,06 euro, anche con rivalutazione e interessi dai singoli esborsi.
La somma di 10.000 euro per spese di assistenza stragiudiziale deve invece essere corrisposta a parte, in quanto, come espressamente indicato anche nelle comunicazioni XA (cfr. doc. 54 att.), le somme versate a titolo di acconto non comprendevano le spese per assistenza legale.
In conclusione, dunque, nulla è ulteriormente dovuto all'attore dai convenuti a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al sinistro, eccezion fatta per la somma di 10.000 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di spese per assistenza legale stragiudiziale ante causam.
4. Spese di lite e CTU
In punto spese, il Tribunale osserva che è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del LL ma che, nondimeno, il danno è stato liquidato in misura minima rispetto al petitum e decisamente inferiore non solo alla proposta conciliativa di questo Giudice del 26.04.2021 ma anche alla proposta di XA stessa (150.000 euro), che l'ha formulata in data 04.06.2021 anche all'esito della revoca della pensione
Inps.
Per queste ragioni, le spese possono essere compensate per metà tra le parti ma, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., devono essere poste a carico di parte attrice, che ha ingiustificatamente rifiutato le proposte conciliative, per la residua metà, liquidata, in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al petitum ricavabile dalle difese conclusive), nella misura di cui al dispositivo.
Spese della CTU medico-legale, necessaria e chiesta da entrambe le parti, a carico per metà di parte attrice e per metà dei convenuti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità esclusiva di ZO LL nella causazione del sinistro di cui è causa, occorso in San Benedetto Po in data 28.05.2016, e per l'effetto, considerata la somma di 292.000 euro già corrisposta all'attore da XA,
ND ZO LL e XA SS SpA, in solido tra loro, a pagare a CA RA,
a titolo di danno per spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam, la somma di euro 10.000, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande di CA RA e per l'effetto,
DICHIARA che null'altro è dovuto da ZO LL e XA SS SpA all'attore a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza del sinistro di cui è causa;
pagina 8 di 9 PONE le spese di CTU, nei rapporti interni, per metà a carico dell'attore e per metà a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
ND CA RA a rimborsare ad XA SS SpA la residua metà, che si liquida in euro 5.600 per compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 1.800 per fase istruttoria ed euro 1.800 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 18613/2020 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
NL BA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. IMPELLUSO
MARCO CARMELO MARIA, elettivamente domiciliato presso il difensore parte attrice contro
XA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00902170018), con il patrocinio dell'avv. SCHIAVI MARCELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore
ZO MI (C.F. [...]), contumace parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 29.11.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Parte convenuta XA
Come da foglio di p.c. depositato il 27.11.2024 e richiamato all'udienza del 04.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 9 CA RA (classe 1975) esponeva che, in San Benedetto Po in data 28.05.2016, era alla guida del suo motociclo tg. DR15974 allorquando ZO LL, alla guida della sua autovettura tg. DC304ME
e proveniente del senso opposto, svoltava a sinistra, nonostante linea continua di mezzeria, per immettersi in un passo carraio e si scontrava con il motociclo dell'attore, cui non concedeva la precedenza.
Il RA, che rovinava a terra procurandosi lesioni, conveniva pertanto in giudizio, avanti a questo
Tribunale, ZO LL e XA SS, assicuratore del predetto autoveicolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, da cui dedursi 292.000 euro già corrisposti da XA a titolo di acconto tra il 2016 e il 2018.
L'attore allegava, poi, di essere beneficiario di pensione di invalidità civile PS, per il valore capitalizzato di circa 115.000 euro. Tale pensione, tuttavia, è stata in corso di causa revocata a partire dal 01.01.2019 (doc. 117 e 118 att.).
Nella contumacia del LL, si costituiva la sola XA che eccepiva concorso di responsabilità dell'attore e chiedeva il rigetto delle domande attoree, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte.
Escussi taluni testimoni ed espletata CTU medico-legale (relazione dott. Roberto Rossetti del
12.06.2023), la causa, riassegnata a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 04.12.2024, sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono parzialmente fondate, nei limiti di cui appresso.
1. Accertamento della responsabilità del sinistro
La dinamica del sinistro, nel suo nucleo storico-fattuale, è pressoché pacifica, risultando documentato
(doc. 1) e non controverso che lo scontro si sia verificato quando il LL ha svoltato a sinistra per immettersi in un passo carraio e dal senso opposto sopraggiungeva l'attore a bordo del suo motociclo.
Il LL ha dunque tenuto una condotta di guida gravemente imprudente in quanto ha svoltato pur in presenza di striscia continua, violando così l'art. 40 cod. strada, (pag. 10 doc. 1 att.) e ha effettuato una manovra di svolta (non consentita) senza nemmeno assicurarsi di non creare intralcio e pericolo agli altri utenti (art. 154 comma 1 cod. strada) e senza concedere la precedenza al motociclo che proveniva da destra (art. 145 cod. strada).
XA eccepisce concorso di responsabilità dell'attore per un'asserita velocità eccessiva, come percepito da tal Perondi, teste oculare escusso dalla polizia stradale (pag. 6 doc. 1).
L'eccezione non convince e il Tribunale ritiene che la responsabilità del sinistro vada ascritta in via esclusiva al LL.
Se è vero che non vi è prova diretta della conformazione del RA alle regole di prudenza alla guida, nondimeno la colpa del LL è talmente grave – svolta non consentita e omessa cautela nella svolta con omessa precedenza – da assumere valenza causale esclusiva ed assorbente rispetto al sinistro e ai danni-conseguenza e da degradare eventuali violazioni ed imprudenze dell'attore (di cui peraltro non pagina 2 di 9 emerge prova specifica, insufficiente la mera generica percezione del Perondi) a circostanze giuridicamente irrilevanti, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2
c.c. (cfr. Cass. 6941/2021; Cass. 13672/2019; Cass. 5226/2006).
ZO LL e XA devono pertanto essere condannati, in solido tra loro, ai sensi degli articoli 2054
c.c. e 144 cod. ass., al risarcimento dell'intero danno patito dall'attore in conseguenza del sinistro stradale e delle lesioni patite.
2. Quantificazione dei danni risarcibili
2.1. Danni non patrimoniali
Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Il CTP di parte attrice ha censurato la percentuale di IP indicata dal CTU (35%) indicando una percentuale più elevata (almeno il 50%) ma la censura, peraltro non sviluppata in comparsa conclusionale, non convince avendo il CTU adeguatamente illustrato (pag. 11) i criteri che conducono alla quantificazione dell'IP in misura del 35%, che risulta dunque coerente con i postumi dell'attore descritti dallo stesso consulente.
Sulla censura dell'attore in ordine all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa, si dirà oltre.
Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (politrauma con trauma torace, multiple fratture, contusioni polmonari, trauma e lussazione polso etc.) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.
Si condivide altresì la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 35% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 201 i giorni di inabilità temporanea, di cui 21 di inabilità assoluta, 120 di inabilità parziale al 75%, 60 di inabilità parziale al 50%.
Osserva, poi, il Tribunale che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprenda
– alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr. Cass.
11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci devono essere distintamente allegate e provate.
In particolare, questo Tribunale richiama il recente e condiviso arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020, § 4.1.), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi pagina 3 di 9 ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
Parte attrice ha altresì specificamente allegato (cfr. pag. 12-13 citazione) di aver patito significative sofferenze interiori derivanti dall'evento di danno di cui è causa, lamentando in particolare umiliazione e vergogna.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia specificamente allegato la sussistenza di un danno morale da sofferenza interiore e che tale danno possa ritenersi presuntivamente provato – secondo i principi da ultimo ribaditi da Cass. 25164/2020 – sulla base degli invasivi trattamenti sanitari e chirurgici subiti, della significativa durata dell'inabilità temporanea e dell'altrettanto significativa invalidità permanente che può presumersi ingeneri persistenti sentimenti di sofferenza.
In ordine alla quantificazione, il Tribunale fa applicazione delle Tabelle 2024 in uso presso il Tribunale di Milano, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 14402/2011; Cass. 4470/2014; Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalla Tabella
(115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
In punto personalizzazione, ritiene il Tribunale che gli importi base tabellari per il danno biologico debbano essere aumentati del 18% per personalizzazione, in quanto è stato dimostrato per testimoni (e per documenti, cfr. doc. 62) che l'attore faceva spesso gite in motocicletta con gli amici e deve ritenersi che i postumi ad entrambi i polsi rendano quantomeno più gravosa e meno godibile l'esperienza, dunque con incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Quanto al gioco del calcio, dalle risultanze peritali non emergono rilevanti postumi afferenti i distretti specificamente coinvolti nello sport del calcio ancorché risultino nondimeno lievi postumi al ginocchio sinistro.
Ulteriore elemento personalizzante si rinviene nell'incidenza dei postumi sull'attività lavorativa manuale svolta all'epoca dall'attore (imbianchino e cartongessista). Al netto delle conseguenze patrimoniali, di cui infra, ritiene il Tribunale che i rilevanti postumi ad entrambi i polsi (cfr. pag. 12 e pag. 20-21 relazione CTU) abbiano reso significativamente più gravosa l'attività lavorativa manuale, inducendo di fatto l'attore a chiudere l'impresa individuale (cfr. doc. 102 att.).
pagina 4 di 9 Tale aumento del danno biologico tabellare è finalizzato a ristorare anche la lesione degli altri diritti costituzionalmente tutelati, la cui lesione è lamentata da parte attrice, i.e. il diritto al lavoro e in generale all'espressione della propria personalità, anche nell'esercizio di attività sportiva.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da invalidità permanente patito dalla parte attrice, sia nella componente di danno biologico sia nella componente di sofferenza interiore presuntivamente connessa, secondo l'id quod plerumque accidit, alla lesione fisica accertata, debba essere equitativamente liquidato nella somma complessiva di 263.716 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 35% in soggetto di 41 anni all'epoca del sinistro
(156.974 + 78.487) aumentato di 28.255 euro (18% di 156.974 euro).
Per l'invalidità temporanea deve essere applicato l'importo di 130 euro per ciascun giorno di inabilità temporanea totale (importo base tabellare di 115 euro + 15 euro, pari al 18% di 84 euro per la personalizzazione del danno biologico temporaneo) con conseguente liquidazione di un danno di
18.330 euro (2.730 euro per 21 gg al 100%; 11.700 euro per 120 gg al 75%, 3.900 euro per 60 gg al
50%).
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, dunque, a 282.046 euro.
2.2. Danni patrimoniali
Quanto ai costi sostenuti dall'attore in connessione al sinistro e alle lesioni, sono risarcibili, in quanto riconducibili in via immediata e diretta, le seguenti voci.
2391,56 euro per spese sanitarie, anche fisioterapiche, documentate e ritenute necessarie e congrue dal
CTU.
1.207 euro per certificati medici connessi al sinistro e relazione medico-legale ante causam, necessaria per l'impostazione della causa (doc. 65 66 95).
250 euro in via equitativa per la sostituzione di occhiali e casco;
277,50 per retribuzione autista privato durante periodo di convalescenza, sufficientemente documentata
(doc. 99 100).
Totale: 4.126,06 euro.
Non possono riconoscersi i costi per il commercialista, in quanto afferenti sia a prestazioni che possono svolgersi agevolmente in via autonoma (gestione voucher Inps) sia a prestazioni più ampie e non connesse al sinistro (gestione contabilità, modello Unico etc.).
Esclude, infine, il Tribunale la riconoscibilità di una voce di danno per lucro cessante lavorativo.
Il Tribunale, condividendo le deduzioni dell'attore e anche le conclusioni del CTU, ritiene che l'attore abbia certamente subito una compromissione della capacità lavorativa specifica, in relazione all'attività artigianale di imbianchino e cartongessista.
Le valutazioni del CTU sugli effetti dei postumi su specifiche attività artigianali appaiono, per vero, eccessivamente atomistiche e trascurano di considerare che l'attività dell'artigiano individuale deve essere considerata nel suo complesso. Se talune attività importanti, come quelle descritte dal CTU (pag.
pagina 5 di 9 20-21), sono compromesse (fissaggio pareti, predisposizione strutture portanti metalliche, etc.) ne risulterà compromessa l'intera attività lavorativa dell'imprenditore individuale, che non può certamente trascurare quelle fasi produttive e quelle lavorazioni e che quindi – non potendo, come spesso può capitare ad un dipendente, essere adibito ad altre mansioni – dovrà o chiudere/modificare l'attività oppure, sopportando un costo significativo, reperire collaboratori.
Ritiene dunque il Tribunale che, al di là della percentuale specifica indicata dal CTU, la capacità lavorativa specifica dell'attore è risultata fortemente compromessa, al punto che egli ha chiuso la propria attività imprenditoriale autonoma (doc. 59bis), con decisione che, secondo un principio di regolarità causale, appare avvinta da nesso eziologico con i postumi derivanti dal sinistro.
Non vi è tuttavia prova adeguata di una effettiva contrazione reddituale e dunque di un effettivo danno patrimoniale derivante dalla chiusura dell'attività e dall'inizio di una diversa attività lavorativa.
Dai documenti prodotti dall'attore (doc. 103-106), infatti, emerge un reddito di impresa di circa 18.000 euro nel 2013, di circa 11.000 euro nel 2014, di circa 26.000 euro nel 2015 e di circa 5.000 euro nel
2016 (anno del sinistro, e dunque, in via prospettica di circa 12.000 euro su base annua, considerato che il sinistro è di fine maggio), un reddito dunque alquanto oscillante e che non può presumersi fondatamente che sarebbe effettivamente aumentato negli anni successivi.
Per gli stretti fini di cui all'art. 137 cod. ass. il reddito da prendere in considerazione sarebbe quello netto del 2015, pari a circa 20.000 euro (reddito imponibile di 25.845 euro – imposta netta di 5.763 euro).
Dopo il sinistro, l'attore è stato poi assunto come dipendente a tempo indeterminato e ha prodotto dichiarazione dei redditi percepiti nel 2018 da cui risulta un reddito lordo di circa 19.000 euro (doc.
109), che poi sarebbe quello da utilizzare anche ai fini dell'art. 137 cod. ass., rilevando per il lavoro dipendente il reddito lordo.
Nessun'altra documentazione reddituale dal 2019 ad ora è stata prodotta dall'attore, a dimostrazione della dedotta contrazione reddituale.
Ritiene dunque il Tribunale che, comparando il reddito immediatamente successivo al sinistro (anno
2018) rispetto ai redditi degli anni precedenti il sinistro (2013-2016), non si rinvenga la prova di una effettiva e stabile riduzione del reddito lavorativo in connessione con sinistro e lesioni, avendo l'attore, dopo il sinistro, iniziato una nuova attività lavorativa che gli consente di percepire redditi tendenzialmente analoghi a quelli percepiti prima del sinistro, in assenza peraltro di ulteriore specifica prova dei redditi dal 2019 in poi.
Come spesso ricordato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9048/2018, che richiama anche Cass.
3961/1999), la riduzione della capacità lavorativa specifica non è essa stessa il danno risarcibile ma è la causa di una (possibile) riduzione del reddito da lavoro, riduzione che costituisce il danno risarcibile.
Il danneggiato deve dunque dimostrare anche una effettiva riduzione del reddito di lavoro o comunque un peggioramento della sua capacità reddituale (anche in termini di minor aumento del reddito rispetto pagina 6 di 9 a quanto altrimenti prevedibile) o, quantomeno, offrire elementi che consentano di presumere, per il futuro, tale peggioramento.
La stessa Suprema Corte ha recentemente ribadito che “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso” (Cass. 32649/2021).
Escluso il lucro cessante lavorativo, risulta dunque anche irrilevante la valutazione delle prestazioni ricevute da PS (di fatto, soltanto una modesta somma di circa 5.500 euro, pari alla pensione da agosto 2017, data di decorrenza iniziale, a dicembre 2018, ultima rata prima della revoca del beneficio, cfr. doc. 117 pag. 5), trattandosi di prestazione assistenziale finalizzata proprio a indennizzare la riduzione della capacità di produrre reddito lavorativo.
Deve infine riconoscersi la risarcibilità, come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017;
Cass. 24481/2020), delle spese per assistenza legale stragiudiziale ante causam in quanto è stata documentata (doc. 44 e ss.) una attività di assistenza legale stragiudiziale lunga e consistente e, dunque, dotata di autonoma rilevanza (art. 20 DM 55/2014) rispetto all'avvio del procedimento giudiziale, anche considerato che essa ha portato alla corresponsione di acconti.
Tale voce di danno deve essere quantificata facendo applicazione dei parametri previsti dal DM
55/2014 per l'attività stragiudiziale e può dunque essere liquidata in 10.000 euro (onnicomprensiva, all'attualità e comprensiva anche in via equitativa di rivalutazione e interessi dagli esborsi documentati, doc. 110-112), risultando eccessiva ed incongrua la richiesta di 35.000 euro di parte attrice, considerato altresì che l'attività stragiudiziale, pur consistente, non ha incluso prestazioni complesse come la redazione di pareri o contratti.
In conclusione, dunque, il danno patrimoniale ammonta a 4.126,06 euro e a 10.000 euro per le spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam.
3. Scomputo degli acconti
Al fine di rendere omogenei (cfr. Cass. 9950/2017) il danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale e gli acconti (corrisposti in moneta del tempo del pagamento), gli acconti, pari a complessivi
292.000 euro (20.000 euro a novembre 2016; 160.000 euro a maggio 2017; 112.000 euro ad aprile
2018), devono essere rivalutati all'attualità (dal mese successivo al pagamento sino al febbraio 2025) ed ammontano pertanto, in moneta attuale, a 348.924 euro, sicché superano di 66.878 euro il danno non patrimoniale liquidato anch'esso all'attualità.
Tale somma copre abbondantemente gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati sul danno non patrimoniale devalutato alla data del sinistro e poi rivalutato per l'intero sino al pagamento del primo acconto, per il residuo dal pagamento del primo acconto al pagamento del secondo acconto e così via, considerato che, in via di simulazione, ipotizzando che non fosse stato corrisposto alcun acconto, la rivalutazione e gli interessi sino ad ora sull'intero danno non patrimoniale devalutato al sinistro pagina 7 di 9 ammonterebbero a circa 75.000 euro, sicché, alla luce dei consistenti acconti, la somma effettivamente dovuta a titolo di rivalutazione e interessi è nettamente inferiore.
Per queste ragioni, gli acconti, come rivalutati, coprono interamente anche il danno patrimoniale di
4.126,06 euro, anche con rivalutazione e interessi dai singoli esborsi.
La somma di 10.000 euro per spese di assistenza stragiudiziale deve invece essere corrisposta a parte, in quanto, come espressamente indicato anche nelle comunicazioni XA (cfr. doc. 54 att.), le somme versate a titolo di acconto non comprendevano le spese per assistenza legale.
In conclusione, dunque, nulla è ulteriormente dovuto all'attore dai convenuti a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al sinistro, eccezion fatta per la somma di 10.000 euro, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, a titolo di spese per assistenza legale stragiudiziale ante causam.
4. Spese di lite e CTU
In punto spese, il Tribunale osserva che è stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del LL ma che, nondimeno, il danno è stato liquidato in misura minima rispetto al petitum e decisamente inferiore non solo alla proposta conciliativa di questo Giudice del 26.04.2021 ma anche alla proposta di XA stessa (150.000 euro), che l'ha formulata in data 04.06.2021 anche all'esito della revoca della pensione
Inps.
Per queste ragioni, le spese possono essere compensate per metà tra le parti ma, ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c., devono essere poste a carico di parte attrice, che ha ingiustificatamente rifiutato le proposte conciliative, per la residua metà, liquidata, in applicazione dei parametri e degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 52.000 e 260.000 (in base al petitum ricavabile dalle difese conclusive), nella misura di cui al dispositivo.
Spese della CTU medico-legale, necessaria e chiesta da entrambe le parti, a carico per metà di parte attrice e per metà dei convenuti, in parti uguali tra loro, nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità esclusiva di ZO LL nella causazione del sinistro di cui è causa, occorso in San Benedetto Po in data 28.05.2016, e per l'effetto, considerata la somma di 292.000 euro già corrisposta all'attore da XA,
ND ZO LL e XA SS SpA, in solido tra loro, a pagare a CA RA,
a titolo di danno per spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam, la somma di euro 10.000, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande di CA RA e per l'effetto,
DICHIARA che null'altro è dovuto da ZO LL e XA SS SpA all'attore a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza del sinistro di cui è causa;
pagina 8 di 9 PONE le spese di CTU, nei rapporti interni, per metà a carico dell'attore e per metà a carico dei convenuti (in parti uguali tra loro), ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;
ND CA RA a rimborsare ad XA SS SpA la residua metà, che si liquida in euro 5.600 per compensi (euro 1.200 per fase di studio;
euro 800 per fase introduttiva;
euro 1.800 per fase istruttoria ed euro 1.800 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge.
Così deciso in Milano, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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