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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5174/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 29.05.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5174/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Gaudino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza G. Bovio n. 14;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t.,rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giuseppe Verticilo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla via Aielli n. 37;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, azienda dedita alla produzione, vendita e stampa di capi di abbigliamento, esponeva di aver acquistato dalla CP_2
numerose partite di tessuto “Sublimante Garz. Rov. C/L 95%
[...] Controparte_1
poliestere - 5% elastometro – cod. articolo 93821” nel periodo da settembre a dicembre del 2017.
pagina 2 di 8 Riferiva che, dopo aver venduto i capi di abbigliamento confezionati con il detto prodotto, aveva ricevuto lamentele dai propri clienti riguardanti la formazione di grovigli fibrosi sul tessuto (pilling) e, quindi, avvedutasi del difetto, contestava la fornitura all'odierna convenuta con pec del 30.05.2018.
In seguito, commissionava al perito tessile dott. una verifica tecnica del Per_1
tessuto, da cui risultava che lo stesso era completamente diverso da quello ordinato
(aliud pro alio), in quanto presentava una notevole difformità di peso (13%) rispetto ai limiti considerati accettabili (5%).
Deducendo di aver subito danni in seguito a quanto innanzi, agiva in Parte_1
giudizio contro affinché quest'ultima fosse dichiarata Controparte_1
responsabile dei detti pregiudizi e condannata al ristoro degli stessi, quantificati nell'importo di € 260.000,00, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la Controparte_1
decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione dell'azione ex adverso intrapresa, a norma dell'art. 1495 c.c.
Evidenziava, inoltre, l'infondatezza della pretesa, in quanto il tessuto semilavorato venduto presentava le caratteristiche dichiarate nella scheda tecnica fornita dalla venditrice e l'effetto pilling non era imputabile ad esso, quanto piuttosto alle successive lavorazioni cui veniva sottoposto, escludendo perciò la configurabilità dell'aliud pro alio. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le richieste istruttorie avanzate dalle parti venivano disattese e la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni al 03.05.2022.
Dopo ulteriori rinvii, la causa è stata fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda deve rigettarsi per quanto di seguito esplicitato.
pagina 3 di 8 Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della venditrice convenuta per i difetti asseritamente riscontrati dalla compratrice attrice nella partita di tessuto “Sublimante Garz. Rov. C/L 95% poliestere - 5% elastometro – cod. articolo
93821”, acquistata nel periodo da settembre a dicembre del 2017, nonché la richiesta di condanna al ristoro dei danni in conseguenza sofferti.
Orbene - come noto - il venditore, ai sensi dell'art. 1476 c.c., deve garantire il compratore dai vizi della cosa che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore – vizi redibitori – (art. 1490 c.c.).
La garanzia comporta che l'acquirente, nel caso in cui riscontri dei vizi, possa chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni, con l'osservanza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
Il primo comma dell'art. 1495, c.c., specifica che se entro otto giorni dalla scoperta del vizio lo stesso non viene denunciato, si decade dal relativo diritto;
il terzo comma del medesimo articolo prevede, in ogni caso, la prescrizione dell'azione entro l'anno dalla consegna della cosa.
Qualora, poi, la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata – mancanza di qualità - (art. 1497 c.c.), il compratore ha diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali (art. 1453
c.c.), con applicazione, però, degli stessi limiti prescrizionali e decadenziali stabiliti in ordine alla garanzia per vizi (ex art. 1495 c.c.).
Tanto premesso, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione ed in ragione dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, occorre verificare se la denuncia dei vizi lamentati sia stata effettuata tempestivamente, spettando all'acquirente l'onere della relativa prova.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la merce asseritamente difettosa fosse stata acquistata nel periodo da settembre a dicembre del 2017, come dedotto dalla stessa acquirente.
pagina 4 di 8 Ciononostante, l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, sosteneva di aver avuto conoscenza del “vizio occulto”, solo a seguito della redazione della perizia di parte a firma del dott. recante la data del 02.07.2019, ed osservava che nel caso di Per_1
vizi non apparenti il termine imposto a pena di decadenza per la relativa denuncia decorre soltanto dalla scoperta “che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi”.
La riferita tempistica di conoscenza del vizio, tuttavia, è smentita dalla stessa attrice che, sempre nell'atto di citazione, affermava che dopo aver venduto i capi di abbigliamento aveva ricevuto contestazioni dai clienti e, a dimostrazione di tanto, produceva una serie di recensioni negative, alcune delle quali risalgono al 09.12.2017 (cfr. recensione del
09.12.2007 “Materiali scadentissimi e ha prodotto pelucchi…”, all. alla produzione attorea).
Inoltre, con pec del 30.05.2018, pure allegata alla produzione attorea, la Parte_1
aveva denunciato alla convenuta venditrice il difetto del prodotto acquistato,
[...]
lamentandone addirittura la totale inutilizzabilità.
Il che dimostra che la scoperta del presunto difetto è avvenuta prima degli esiti della perizia (datata 02.07.2019).
E, in ogni modo, la relativa denuncia, anche volendo farla risalire alla pec del
30.05.2018, non è rispettosa del termine di “otto giorni dalla scoperta”, previsto dall'art. 1495 c.c., atteso che l'attrice ha dedotto (e persino documentato) che la propria clientela contestava la presenza di difetti, tra cui l'effetto pilling, già dal 09.12.2017.
pertanto, è decaduta dal diritto alla relativa garanzia. Parte_1
A ciò aggiungasi che, comunque, il diritto di agire in giudizio dell'acquirente si è prescritto - come pure eccepito dalla convenuta -, dal momento che l'ultima consegna della merce contestata risale al 15.12.2017 (v. fattura n. 23094D/2017 allegata alla produzione attorea), mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 11.07.2019, ben oltre il termine di “un anno dalla consegna” previsto “in ogni caso” dall'art. 1495, comma 3, c.c.
pagina 5 di 8 “L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento” (v. Cass. n. 18891/2017; Cass. n. 26967/2011).
Occorre, poi, valutare se l'inadempimento della venditrice integri la diversa ipotesi di consegna di aliud pro alio, come pure prospettato dall'attrice in considerazione dell'entità dei difetti riscontrati nel tessuto, definiti nella perizia del dott. con Per_1
conseguente possibilità di esercitare un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c.
In proposito si osserva che la garanzia per vizi redibitori opera quando la cosa consegnata presenta imperfezioni che la rendono inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
Di contro, la consegna di aliud pro alio si verifica allorché il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione;
cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
La vendita di aliud pro alio, in altri termini, presuppone che “la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile…, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata…, e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e
pagina 6 di 8 senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa” (v. Cass. n. 13214/2024).
Tale ipotesi non pare ricorrere nel caso di specie, in quanto l'attrice ha regolarmente accettato ed utilizzato il prodotto per il confezionamento dei capi di abbigliamento cui era destinato, sottoponendolo alle lavorazioni normalmente eseguite a tale scopo e, infine, lo ha persino commercializzato.
Quindi, il tessuto in questione, di fatto, non può essere considerato inidoneo ad assolvere la funzione economica per cui era stato acquistato ed i lamentati difetti dello stesso non possono che degradare a vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali, giacché consistono “nel fatto che, già dopo i primi lavaggi, i capi d'abbigliamento confezionati con il tessuto appartenente alle forniture di settembre-dicembre 2017 presentano marcata peluria superficiale e grovigli fibrosi chiamati palline (pilling), difetto visibile spesso anche sui maglioni di lana usurati” (v. pag. 7 atto di citazione).
Né, in senso opposto, può attribuirsi rilievo all'asserita difformità di peso del prodotto, pure denunciata nell'atto introduttivo sulla scorta della perizia in atti, in quanto «in tema di inadempimento del contratto di compravendita, la diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto a quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, che costituisce il parametro per distinguere la consegna di "aliud pro alio" dall' ipotesi di cui agli artt. 1492, 1497 c.c., sempre che, come nel caso in esame, non risulti del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti. […] tra le due fattispecie vi è complementarità, in quanto la presenza di alcuni difetti o di talune qualità non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta;
ben può accadere, infatti, come è accaduto nella vicenda in esame, che le "imperfezioni" della cosa venduta non impediscano alla stessa di essere utilizzata per il proprio scopo» (v. Cass. n. 14895/2023).
Per tali motivi, poiché nel caso che ci occupa non si è verificata la fattispecie della consegna di aliud pro alio, con applicabilità degli ordinari termini di prescrizione alla connessa azione di ristoro, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
pagina 7 di 8 deve rigettarsi, per mancata tempestiva denuncia dei Controparte_1
vizi ed intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 29.05.2025
Il Giudice;
lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
pagina 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5174/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
in calce all'atto di citazione, dall'avv. Andrea Gaudino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza G. Bovio n. 14;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t.,rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Giuseppe Verticilo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla via Aielli n. 37;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, azienda dedita alla produzione, vendita e stampa di capi di abbigliamento, esponeva di aver acquistato dalla CP_2
numerose partite di tessuto “Sublimante Garz. Rov. C/L 95%
[...] Controparte_1
poliestere - 5% elastometro – cod. articolo 93821” nel periodo da settembre a dicembre del 2017.
pagina 2 di 8 Riferiva che, dopo aver venduto i capi di abbigliamento confezionati con il detto prodotto, aveva ricevuto lamentele dai propri clienti riguardanti la formazione di grovigli fibrosi sul tessuto (pilling) e, quindi, avvedutasi del difetto, contestava la fornitura all'odierna convenuta con pec del 30.05.2018.
In seguito, commissionava al perito tessile dott. una verifica tecnica del Per_1
tessuto, da cui risultava che lo stesso era completamente diverso da quello ordinato
(aliud pro alio), in quanto presentava una notevole difformità di peso (13%) rispetto ai limiti considerati accettabili (5%).
Deducendo di aver subito danni in seguito a quanto innanzi, agiva in Parte_1
giudizio contro affinché quest'ultima fosse dichiarata Controparte_1
responsabile dei detti pregiudizi e condannata al ristoro degli stessi, quantificati nell'importo di € 260.000,00, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la Controparte_1
decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione dell'azione ex adverso intrapresa, a norma dell'art. 1495 c.c.
Evidenziava, inoltre, l'infondatezza della pretesa, in quanto il tessuto semilavorato venduto presentava le caratteristiche dichiarate nella scheda tecnica fornita dalla venditrice e l'effetto pilling non era imputabile ad esso, quanto piuttosto alle successive lavorazioni cui veniva sottoposto, escludendo perciò la configurabilità dell'aliud pro alio. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., le richieste istruttorie avanzate dalle parti venivano disattese e la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni al 03.05.2022.
Dopo ulteriori rinvii, la causa è stata fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda deve rigettarsi per quanto di seguito esplicitato.
pagina 3 di 8 Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della venditrice convenuta per i difetti asseritamente riscontrati dalla compratrice attrice nella partita di tessuto “Sublimante Garz. Rov. C/L 95% poliestere - 5% elastometro – cod. articolo
93821”, acquistata nel periodo da settembre a dicembre del 2017, nonché la richiesta di condanna al ristoro dei danni in conseguenza sofferti.
Orbene - come noto - il venditore, ai sensi dell'art. 1476 c.c., deve garantire il compratore dai vizi della cosa che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore – vizi redibitori – (art. 1490 c.c.).
La garanzia comporta che l'acquirente, nel caso in cui riscontri dei vizi, possa chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni, con l'osservanza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
Il primo comma dell'art. 1495, c.c., specifica che se entro otto giorni dalla scoperta del vizio lo stesso non viene denunciato, si decade dal relativo diritto;
il terzo comma del medesimo articolo prevede, in ogni caso, la prescrizione dell'azione entro l'anno dalla consegna della cosa.
Qualora, poi, la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata – mancanza di qualità - (art. 1497 c.c.), il compratore ha diritto di esperire l'azione di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali (art. 1453
c.c.), con applicazione, però, degli stessi limiti prescrizionali e decadenziali stabiliti in ordine alla garanzia per vizi (ex art. 1495 c.c.).
Tanto premesso, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione ed in ragione dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, occorre verificare se la denuncia dei vizi lamentati sia stata effettuata tempestivamente, spettando all'acquirente l'onere della relativa prova.
Nel caso che ci occupa è pacifico che la merce asseritamente difettosa fosse stata acquistata nel periodo da settembre a dicembre del 2017, come dedotto dalla stessa acquirente.
pagina 4 di 8 Ciononostante, l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, sosteneva di aver avuto conoscenza del “vizio occulto”, solo a seguito della redazione della perizia di parte a firma del dott. recante la data del 02.07.2019, ed osservava che nel caso di Per_1
vizi non apparenti il termine imposto a pena di decadenza per la relativa denuncia decorre soltanto dalla scoperta “che si verifica nel momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva circa l'esistenza dei vizi”.
La riferita tempistica di conoscenza del vizio, tuttavia, è smentita dalla stessa attrice che, sempre nell'atto di citazione, affermava che dopo aver venduto i capi di abbigliamento aveva ricevuto contestazioni dai clienti e, a dimostrazione di tanto, produceva una serie di recensioni negative, alcune delle quali risalgono al 09.12.2017 (cfr. recensione del
09.12.2007 “Materiali scadentissimi e ha prodotto pelucchi…”, all. alla produzione attorea).
Inoltre, con pec del 30.05.2018, pure allegata alla produzione attorea, la Parte_1
aveva denunciato alla convenuta venditrice il difetto del prodotto acquistato,
[...]
lamentandone addirittura la totale inutilizzabilità.
Il che dimostra che la scoperta del presunto difetto è avvenuta prima degli esiti della perizia (datata 02.07.2019).
E, in ogni modo, la relativa denuncia, anche volendo farla risalire alla pec del
30.05.2018, non è rispettosa del termine di “otto giorni dalla scoperta”, previsto dall'art. 1495 c.c., atteso che l'attrice ha dedotto (e persino documentato) che la propria clientela contestava la presenza di difetti, tra cui l'effetto pilling, già dal 09.12.2017.
pertanto, è decaduta dal diritto alla relativa garanzia. Parte_1
A ciò aggiungasi che, comunque, il diritto di agire in giudizio dell'acquirente si è prescritto - come pure eccepito dalla convenuta -, dal momento che l'ultima consegna della merce contestata risale al 15.12.2017 (v. fattura n. 23094D/2017 allegata alla produzione attorea), mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 11.07.2019, ben oltre il termine di “un anno dalla consegna” previsto “in ogni caso” dall'art. 1495, comma 3, c.c.
pagina 5 di 8 “L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l'inizio della prescrizione con quest'ultimo evento” (v. Cass. n. 18891/2017; Cass. n. 26967/2011).
Occorre, poi, valutare se l'inadempimento della venditrice integri la diversa ipotesi di consegna di aliud pro alio, come pure prospettato dall'attrice in considerazione dell'entità dei difetti riscontrati nel tessuto, definiti nella perizia del dott. con Per_1
conseguente possibilità di esercitare un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato art. 1495 c.c.
In proposito si osserva che la garanzia per vizi redibitori opera quando la cosa consegnata presenta imperfezioni che la rendono inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Si ha, invece, mancanza di qualità essenziali quando la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell'ambito dello stesso genere.
Di contro, la consegna di aliud pro alio si verifica allorché il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione;
cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
La vendita di aliud pro alio, in altri termini, presuppone che “la causa concreta che aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile…, tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata…, e non già che vi sia la mera carenza di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e
pagina 6 di 8 senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa” (v. Cass. n. 13214/2024).
Tale ipotesi non pare ricorrere nel caso di specie, in quanto l'attrice ha regolarmente accettato ed utilizzato il prodotto per il confezionamento dei capi di abbigliamento cui era destinato, sottoponendolo alle lavorazioni normalmente eseguite a tale scopo e, infine, lo ha persino commercializzato.
Quindi, il tessuto in questione, di fatto, non può essere considerato inidoneo ad assolvere la funzione economica per cui era stato acquistato ed i lamentati difetti dello stesso non possono che degradare a vizi redibitori o a mancanza di qualità essenziali, giacché consistono “nel fatto che, già dopo i primi lavaggi, i capi d'abbigliamento confezionati con il tessuto appartenente alle forniture di settembre-dicembre 2017 presentano marcata peluria superficiale e grovigli fibrosi chiamati palline (pilling), difetto visibile spesso anche sui maglioni di lana usurati” (v. pag. 7 atto di citazione).
Né, in senso opposto, può attribuirsi rilievo all'asserita difformità di peso del prodotto, pure denunciata nell'atto introduttivo sulla scorta della perizia in atti, in quanto «in tema di inadempimento del contratto di compravendita, la diversità di composizione e di struttura della cosa consegnata rispetto a quanto pattuito non assurge a precipuo elemento di identificazione del bene, che costituisce il parametro per distinguere la consegna di "aliud pro alio" dall' ipotesi di cui agli artt. 1492, 1497 c.c., sempre che, come nel caso in esame, non risulti del tutto compromessa la destinazione all'uso considerato dalle parti. […] tra le due fattispecie vi è complementarità, in quanto la presenza di alcuni difetti o di talune qualità non implica necessariamente la non conformità della cosa venduta;
ben può accadere, infatti, come è accaduto nella vicenda in esame, che le "imperfezioni" della cosa venduta non impediscano alla stessa di essere utilizzata per il proprio scopo» (v. Cass. n. 14895/2023).
Per tali motivi, poiché nel caso che ci occupa non si è verificata la fattispecie della consegna di aliud pro alio, con applicabilità degli ordinari termini di prescrizione alla connessa azione di ristoro, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
pagina 7 di 8 deve rigettarsi, per mancata tempestiva denuncia dei Controparte_1
vizi ed intervenuta prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 e ss. mod., in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8