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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4932/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 4932/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 5 novembre Parte_1 C.F._1
1986 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariangela Stasi
e
C.F. nato a [...] il 1° maggio 1980 e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Apuzzo
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Formello (RM) i n data CP_1
8 settembre 2018 e precisando che, dalla loro unione è nata la IG (il Persona_1
28 settembre 2016), hanno allegato il venir meno della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno nei confronti dell'altro;
3) la IG minore nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori con C.F._3 collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Roma Via Ottavio
Morisani 34;
4) I genitori ne cureranno la crescita secondo le naturali inclinazioni e aspirazioni e, di comune accordo, prenderanno le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con cui ciascun minore dimorerà di volta in volta;
5) I Signori e si impegnano a dialogare e a Parte_1 CP_1 collaborare al fine di individuare occasioni e modalità di incontro idonee a garantire – in relazione alla progressiva crescita della IG – lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra i figli e ciascun genitore;
6) I diritti di visita del padre sono così regolati:
- il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la IG nei weekend alternati dalle CP_1 ore 16:00 del venerdì prelevando la minore da scuola fino alle 8:00 del lunedì successivo allorquando il Sig. la riaccompagnerà a scuola. Nei periodi o CP_1 giorni in cui la scuola sarà chiusa prenderà la IG dalla casa materna e la riaccompagnerà alla casa materna.
- Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la IG il mercoledì Per_1 dall'uscita di scuola fino al venerdì quando la riaccompagnerà la mattina a scuola.
2 Nella settimana in cui la bambina starà con il padre anche per il weekend il padre trascorrerà con la bambina solo un giorno dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina che la riaccompagnerà a scuola giorno dopo riaccompagnando la minore a scuola.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IG, nonché nel rispetto delle volontà della minore.
- Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. potrà tenere con CP_1 sé la IG ad anni alterni il 24 ed il 31 dicembre ovvero il 25 dicembre ed il Per_1
6 gennaio. Per le festività pasquali sarà rispettato egualmente il criterio dell'alternanza con la minore che trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive, il Sig. CP_1 avrà la facoltà di trascorrere con la IG almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Pari diritti spettano alla madre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la IG.
La minore trascorrerà altresì la Festa del Papà con il padre e la Festa Persona_1 della Mamma con la madre. Starà con il padre il giorno del di lui compleanno e con la madre il giorno del di lei compleanno, mentre, per quanto concerne il compleanno della minore trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni Persona_1 alterni;
7) Il padre corrisponde alla NO a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della IG , a decorrere dalla data Per_1 dell'allontanamento della NO e della IG , Parte_1 Per_1 dall'attuale residenza familiare, l'importo mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
8) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le quali i coniugi faranno riferimento a quanto previsto nel
Protocollo del Tribunale Civile di Tivoli, intendendosi lo stesso, come parte integrante del presente atto;
3 9) L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nei seguenti termini: la quota di euro 50,00 dal sig. mentre la quota restante dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
[...]
10) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 14 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Formello (RM) in data 8 settembre 2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2018, Atto N. 24,
Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
4 d) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA AR CO IA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. CO IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA AR Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 4932/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il 5 novembre Parte_1 C.F._1
1986 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mariangela Stasi
e
C.F. nato a [...] il 1° maggio 1980 e CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tiziana Apuzzo
Con l'intervento del Pubblico Ministero
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Formello (RM) i n data CP_1
8 settembre 2018 e precisando che, dalla loro unione è nata la IG (il Persona_1
28 settembre 2016), hanno allegato il venir meno della loro comunione morale e spirituale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione e hanno proposto domanda di divorzio a norma dell'art. 473 bis.49 cpc.
Quanto alle condizioni della separazione, l'accordo tra le parti prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno nei confronti dell'altro;
3) la IG minore nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori con C.F._3 collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Roma Via Ottavio
Morisani 34;
4) I genitori ne cureranno la crescita secondo le naturali inclinazioni e aspirazioni e, di comune accordo, prenderanno le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute, mentre le questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore con cui ciascun minore dimorerà di volta in volta;
5) I Signori e si impegnano a dialogare e a Parte_1 CP_1 collaborare al fine di individuare occasioni e modalità di incontro idonee a garantire – in relazione alla progressiva crescita della IG – lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra i figli e ciascun genitore;
6) I diritti di visita del padre sono così regolati:
- il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la IG nei weekend alternati dalle CP_1 ore 16:00 del venerdì prelevando la minore da scuola fino alle 8:00 del lunedì successivo allorquando il Sig. la riaccompagnerà a scuola. Nei periodi o CP_1 giorni in cui la scuola sarà chiusa prenderà la IG dalla casa materna e la riaccompagnerà alla casa materna.
- Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la IG il mercoledì Per_1 dall'uscita di scuola fino al venerdì quando la riaccompagnerà la mattina a scuola.
2 Nella settimana in cui la bambina starà con il padre anche per il weekend il padre trascorrerà con la bambina solo un giorno dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina che la riaccompagnerà a scuola giorno dopo riaccompagnando la minore a scuola.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IG, nonché nel rispetto delle volontà della minore.
- Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. potrà tenere con CP_1 sé la IG ad anni alterni il 24 ed il 31 dicembre ovvero il 25 dicembre ed il Per_1
6 gennaio. Per le festività pasquali sarà rispettato egualmente il criterio dell'alternanza con la minore che trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive, il Sig. CP_1 avrà la facoltà di trascorrere con la IG almeno 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare.
Pari diritti spettano alla madre. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la IG.
La minore trascorrerà altresì la Festa del Papà con il padre e la Festa Persona_1 della Mamma con la madre. Starà con il padre il giorno del di lui compleanno e con la madre il giorno del di lei compleanno, mentre, per quanto concerne il compleanno della minore trascorrerà il compleanno con ciascun genitore ad anni Persona_1 alterni;
7) Il padre corrisponde alla NO a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della IG , a decorrere dalla data Per_1 dell'allontanamento della NO e della IG , Parte_1 Per_1 dall'attuale residenza familiare, l'importo mensile di € 300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
8) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le quali i coniugi faranno riferimento a quanto previsto nel
Protocollo del Tribunale Civile di Tivoli, intendendosi lo stesso, come parte integrante del presente atto;
3 9) L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nei seguenti termini: la quota di euro 50,00 dal sig. mentre la quota restante dalla Sig.ra CP_1 Pt_1
[...]
10) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 14 novembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve quindi essere differita al momento della definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Formello (RM) in data 8 settembre 2018, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2018, Atto N. 24,
Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
4 d) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA AR CO IA
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