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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) sott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 55 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CIRIELLO CHERUBINA e CARLISI Pt_1
VIVIANA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato AGNELLO Controparte_1
FRANCESCO
- Appellato - All'udienza del 23/01/2023 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con sentenza n. 923/2022 pronunciata il 28.11.2022 il Tribunale di Agrigento, preliminarmente disattendendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' ha condannato l' a restituire a Pt_1 CP_2 Controparte_1
l'importo di € 2.441,60 indebitamente trattenuto a titolo di imposta sugli arretrati di
€ 11.173,44 corrisposti in unica soluzione per il periodo da gennaio 2016 al 30 giugno 2017 a titolo di assegno ordinario di invalidità. In attuazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 12796/2005) favorevole all'applicazione del c.d. criterio di competenza in luogo di quello di cassa in caso di erogazione una tantum di competenze arretrate imputabili ad annualità diverse il G.L. ha ritenuto illegittima la trattenuta operata dall' a titolo di tassazione separata essendosi accertato che la situazione Pt_1 reddituale del ricorrente negli anni antecedenti la percezione degli emolumenti arretrati era risultata al di sotto del minimo legale ai fini della esenzione Irpef.
1 La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale ripropone Pt_1 preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione – in favore del giudice tributario - e, nel merito, invoca l'autorevolezza del più recente indirizzo intrapreso dalla giurisprudenza della S.C. (n. 10887/2019) secondo il quale, in relazione alle somme percepite a titolo di arretrati sulla pensione di invalidità, prevarrebbe il principio di cassa con il corollario che correttamente le somme in contestazione erano state assoggettate al regime di tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo di imposta nel quale si era verificato il pagamento. Resiste che ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
All'udienza di discussione del 23.01.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce. MOTIVI Occorre, in via preliminare, ancora una volta disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione, alla stregua del consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario (cfr. ex multis Sez. U. n. 16833 del 07/07/2017, n. 18396 del 2016, n. 8312 del 2010, n. 15031 del 2009). Nel merito l'appello è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di confrontarsi con la questione di diritto agitata nel presente giudizio ed a quell'orientamento intende qui dare continuità, non essendo stati dedotti motivi che inducano ad un motivato ripensamento (v. sent. n. 946/2022). Il sistema della tassazione separata, oggi contemplato dall'art. 17 del TUIR - T.U. delle Imposte sui redditi- definisce un meccanismo di tassazione agevolata che comporta l'applicazione di una aliquota media ai redditi percepiti in un determinato anno i quali siano stati prodotti nel corso di uno o più periodi di imposta precedenti. In particolare la lett. b) della citata disposizione recita: (L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi): (…) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46. E stabilisce che: “Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
2 complessivo netto dell'altro anno;
se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito (art. 21 comma 3°). Si delinea in questo modo un sistema che riconduce alla sopravvenienza di redditi da lavoro dipendente o assimilati – tra i quali l'art. 49 comma 2° del TUIR include le pensioni di qualsiasi genere – non dipendenti dalla volontà delle parti l'applicazione del regime della tassazione separata. Nei casi in argomento, infatti, non ogni reddito corrisposto in ritardo genera l'applicazione dell'aliquota fiscale ma soltanto quello in cui la ritardata erogazione sia dipesa da un intervento legislativo, da previsioni della contrattazione collettiva o dai tempi necessari all'adozione di un provvedimento giurisdizionale. Questo è il senso della sentenza della Corte di Cassazione invocata dall' Pt_1
– sentenza n. 10887/2019 – laddove la Corte ha condivisibilmente chiarito che la ratio della tassazione separata nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva. Come anticipato, tale sistema non appare in contrasto con il principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12796/2005 a proposito del rapporto tra criterio di cassa e criterio di competenza. In quel caso, infatti, la logica seguita dal giudice di legittimità nell'affermare la prevalenza del criterio di competenza era quella di scongiurare il rischio che importi corrisposti per arretrati su prestazioni assistenziali potessero determinare il superamento della soglia reddituale prevista nell'anno in corso alla data del pagamento e determinare effetti pregiudizievoli sul mantenimento della prestazione. Parimenti non appare rilevante nella fattispecie in esame il dictum del giudice delle leggi (n. 104/1985) il quale occupandosi della disciplina previgente in materia di tassazione separata ne ha stigmatizzato l'ingiustificata disparità di trattamento con la platea degli altri contribuenti. Differente è, infatti, la situazione in oggetto rispetto alla quale
3 l'applicazione della tassazione separata e la possibile disparità di trattamento che ne deriva è ricondotta alla sussistenza di presupposti oggettivi, tassativi e specifici. Nel caso che ci occupa la ragione del ritardo nella erogazione è dipesa dalla necessità di un accertamento giurisdizionale (decreto di omologa di che CP_3 costituisce una delle ragioni oggettive cui la norma collega il regime della tassazione separata, indipendentemente dalla condotta della parte che vi ha dato causa. Deve per l'effetto essere pronunciata la riforma della sentenza di primo grado. Ravvisata la sussistenza della clausola di esonero di cui all'art. 152 disp att. c.p.c., la parte soccombente va dichiarata esente dall'onere delle spese processuali in entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 923/2022 pronunciata dal Tribunale di Agrigento il 28.11.2022, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Dichiara non dovute dall'appellato le spese dei due gradi del giudizio. Palermo 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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