TRIB
Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/09/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
CRISTIAN SARRECCHIA e dell'Avv. LINDA NOTARGIACOMO, con elezione di domicilio presso quest'ultima come da procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. ARIA Controparte_2
DANIELA PERRONE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.03.2025 ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge, esponendo di aver contratto Controparte_2 matrimonio il 02.06.2021 in Pescosolido (FR) e che dall'unione sono nati due figli: CP_3
nato a [...] in data [...] e nata a Terni (TR) in [...]
[...] CP_4
09.08.2015. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che ormai da tempo tra i coniugi non vi sarebbe più alcuna comunione morale e fisica, a causa delle condotte poste in essere dal marito che avrebbe manifestato tendenza al gioco, con particolare dedizione alle scommesse online. La ha rappresentato di svolgere la professione di infermiera con CP_1 contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, percependo uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili per tredici mensilità e che il resistente, anch'egli infermiere assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, percepirebbe uno stipendio di circa € 1.950,00 mensili per tredici mensilità. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la pronuncia, anche con sentenza parziale, della separazione personale dei coniugi, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la stessa e possibilità di visita da parte del padre secondo il redatto piano genitoriale, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente che vi abiterà con i figli, la corresponsione da parte del resistente dell'importo di € 800,00 mensili per il mantenimento dei figli (€ 400,00 mensili per ciascuno), oltre Istat annuale e del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, l'assegnazione alla dell'intero l'assegno unico familiare;
chiedendo che venisse disposto che ciascuno CP_1 dei coniugi provveda al proprio mantenimento e che entrambi continuino a pagare le rate del mutuo ipotecario contratto ciascuno per la metà, fino all'estinzione dello stesso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_2 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle avverse richieste essendo prive di fondamento, sia giuridico che sostanziale. Il resistente ha respinto ogni affermazione circa la asserita tendenza al gioco affermando di essere un padre irreprensibile. Inoltre, il ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe CP_2 riconducibile ad una progressiva chiusura relazionale da parte della moglie, la quale da tempo avrebbe manifestato un atteggiamento sempre più distante, allontanandosi dalla vita di coppia e sottraendosi al dialogo e alla progettualità coniugale, con presumibile istaurazione da parte della ricorrente di diversa relazione. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo, previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, la pronuncia, anche con sentenza parziale, della separazione dalla coniuge con addebito alla;
l'affidamento dei figli CP_1 ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affidamento condiviso con modalità alternata;
chiedendo venisse disposto il mantenimento diretto dei figli in ragione della analoga permanenza degli stessi presso ciascun genitore e in subordine, nella denegata ipotesi di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, stabilire un contributo al mantenimento dei figli a carico del di complessivi € 200,00 (€ 100,00 per ciascun CP_2 figlio) con diritto di visita del padre in tutte le ore di servizio della madre, con garanzia di paritetica frequentazione quotidiana, nei periodi di festa e di vacanze;
con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente fino a quando il non avesse reperito altra abitazione;
CP_2 chiedendo inoltre la suddivisione tra le parti del 50%, alle spese straordinarie per i figli, come indicate nel protocollo del Tribunale di Terni, del 50% dell'assegno unico e dei costi della rata di mutuo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti hanno dichiarato:
di vivere in immobile in comproprietà con il resistente con rata di Controparte_1 mutuo di € 790,00 circa, di svolgere la professione di infermiera con reddito mensile netto di
€ 1.900 circa per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% della casa di abitazione;
i vivere in immobile in comproprietà con la ricorrente con rata di Controparte_2 mutuo di € 790,00 circa, di svolgere la professione di infermiere con reddito mensile netto di
€ 1.900 circa per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% della casa di abitazione e la nuda proprietà di immobile di residenza della nonna in Sora.
Alla successiva udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione delle quali la Presidente delegata ha dato lettura e che le parti hanno confermato:
“A) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di leggi.
B) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo CP_3 CP_4 la regola dell'affidamento condiviso, disponendo la residenza e il collocamento prevalente dei minori presso la madre, SI.ra . Controparte_1
C) La casa coniugale sita in Via Vocabolo Piciolo n. 57/F a Stroncone (TR), incluso il locale garage, sarà assegnata alla SI.ra unitamente ai mobili e agli arredi che la Controparte_1 compongono, affinchè la stessa possa viverci insieme ai due figli, e CP_3 [...]
Il SI. lascerà l'immobile entro e non oltre la data del 30.09.2025, CP_4 Controparte_2 provvedendo contestualmente a cambiare la propria residenza.
D) Il padre potrà vedere i minori secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al presente che viene sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante del presente accordo.
E) Il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno di Controparte_2 Controparte_1 mantenimento per i figli pari ad € 600,00 (euroseicento/00) mensili (€ 300,00 per ogni figlio) con addebito diretto sul conto corrente del SI. entro la data del 28 di ogni Controparte_2 mese, somma da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
F) Le parti provvederanno alle spese straordinarie che dovessero necessitare ai figli nella misura pari al 50%, come indicate nel protocollo del Tribunale di Terni che viene sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante del presente accordo, al quale viene allegato. Per quanto non ivi previsto, si farà riferimento alle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017. G) Le parti percepiranno in misura uguale (50% ciascuno) l'AUU (Assegno Unico Universale) erogato dall'INPS per i figli, al pari di eventuali indennità erogate ad altro titolo.
H) I coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Pertanto nessuna richiesta economica avanzano tra loro.
I) Quanto all'immobile sito in Stroncone (TR) in via Vocabolo Piciolo n. 57/F (in Catasto 57/A, piano T-1), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Stroncone, al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 19, Cat. A/2, cl.2, vani 6,5, RC Euro 469,98, con annesso locale garage posto al piano seminterrato, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 29, Cat. C/6, cl.4, mq 19, RC Euro 42,19, la SI.ra e il SI. Controparte_1
con la sottoscrizione del presente accordo, stipulano e convengono quanto Controparte_2 segue:
Art.
1. Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra , che accetta, Controparte_2 Controparte_1 la quota di sua proprietà del bene immobile sito in Stroncone (TR) in via Vocabolo Piciolo n. 57/F (in Catasto 57/A piano T-1), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Stroncone al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 19, Cat. A/2, cl.2, vani 6,5, RC Euro 469,98, con annesso locale garage posto al piano seminterrato, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 29, Cat. C/6, cl.4, mq 19, RC Euro 42,19, per la quota di 500/1000, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti. Per effetto di tale trasferimento la SI.ra diventerà proprietaria piena ed esclusiva di detto Controparte_1 immobile.
Art.
2. Il prezzo pattuito per la vendita è pari ad 55.000,00 che la SI.ra Controparte_1 corrisponderà in unica soluzione al SI. contestualmente alla stipula Controparte_2 dell'atto notarile.
Art.
3. L'atto notarile verrà stipulato entro e non oltre il 30 settembre 2025, termine essenziale, a semplice richiesta della SI.ra con preavviso di giorni 7 (sette), presso un Controparte_1
Notaio dalla stessa prescelto.
Art.
4. Prima della stipula del contratto di compravendita, la SI.ra Controparte_1 provvederà ad estinguere, a sue spese e senza nulla pretendere dal SI. il Controparte_2 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile con la Unicredit Spa in data 06.11.2012 Repertorio Numero 333.564 Raccolta n. 63.810.
Art.
5. Le parti garantiscono espressamente di essere titolari di una quota pari al 50% ciascuno della proprietà dell'immobile innanzi descritto.
Art.
6. I ricorrenti dichiarano che le suddette disposizioni patrimoniali, contenute nel presente accordo, sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed ai fini della definizione dei rapporti tra loro;
pertanto, fin d'ora, dichiarano di avvalersi dell'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti chiedono quindi che la predetta compravendita venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 in quanto effettuata a definizione dei propri rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Art.
7. Le spese dell'atto notarile, annesse e conseguenti, sono a carico della SI.ra
[...]
. J) Le spese per le cure dentistiche di il cui importo residuo CP_1 CP_3 ammonta ad € 500,00 resteranno a carico esclusivo del SI. senza che lo Controparte_2 stesso possa pretendere alcunché dalla SI.ra avendo quest'ultima Controparte_1 provveduto al pagamento della quota alla stessa spettante.
K) Le spese condominiali, quelle per le utenze domestiche e la Tari saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi fino al momento del rilascio dell'immobile da parte del SI. CP_2
quest'ultimo, a semplice domanda della SI.ra , si obbliga al
[...] Controparte_1 pagamento pro quota, entro e non oltre il termine di giorni 15, di tutte le somme eventualmente richieste dopo il rilascio dell'immobile ma relative al periodo in cui lo stesso ancora vi abitava.
L) Il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra , entro e non Controparte_2 Controparte_1 oltre il 30.09.2025, la somma di € 800,00 con la quale ella aveva provveduto al pagamento in favore della Unicredit s.p.a. della rata del mutuo del mese di maggio 2023 e mai restituita, precisandosi a tal uopo che la SI.ra aveva già provveduto a bonificare sul Controparte_1 conto corrente del SI. la somma di € 400,00. Controparte_2
M) Le spese e gli onorari del presente procedimento restano compensati tra le parti.
N) Il presente accordo è composto da numero 7 (sette) pagine compresa la presente e viene sottoscritto su ogni pagina.
O) Si allegano piano genitoriale e Protocollo Spese Straordinarie che vengono sottoscritti dalle parti e che costituiscono parte integrante del presente accordo. “
I difensori hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle condizioni congiunte di cui all'accordo, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico in data 8.08.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra ed Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Pescosolido (FR) in data 02.06.2012 alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di PESCOSOLIDO - FR (atto 1, parte II, serie A, dell'anno 2012); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto dell'8 settembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
CRISTIAN SARRECCHIA e dell'Avv. LINDA NOTARGIACOMO, con elezione di domicilio presso quest'ultima come da procura in atti;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. ARIA Controparte_2
DANIELA PERRONE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.03.2025 ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge, esponendo di aver contratto Controparte_2 matrimonio il 02.06.2021 in Pescosolido (FR) e che dall'unione sono nati due figli: CP_3
nato a [...] in data [...] e nata a Terni (TR) in [...]
[...] CP_4
09.08.2015. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che ormai da tempo tra i coniugi non vi sarebbe più alcuna comunione morale e fisica, a causa delle condotte poste in essere dal marito che avrebbe manifestato tendenza al gioco, con particolare dedizione alle scommesse online. La ha rappresentato di svolgere la professione di infermiera con CP_1 contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, percependo uno stipendio di circa € 1.900,00 mensili per tredici mensilità e che il resistente, anch'egli infermiere assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, percepirebbe uno stipendio di circa € 1.950,00 mensili per tredici mensilità. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la pronuncia, anche con sentenza parziale, della separazione personale dei coniugi, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la stessa e possibilità di visita da parte del padre secondo il redatto piano genitoriale, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa ricorrente che vi abiterà con i figli, la corresponsione da parte del resistente dell'importo di € 800,00 mensili per il mantenimento dei figli (€ 400,00 mensili per ciascuno), oltre Istat annuale e del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Terni, l'assegnazione alla dell'intero l'assegno unico familiare;
chiedendo che venisse disposto che ciascuno CP_1 dei coniugi provveda al proprio mantenimento e che entrambi continuino a pagare le rate del mutuo ipotecario contratto ciascuno per la metà, fino all'estinzione dello stesso;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_2 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle avverse richieste essendo prive di fondamento, sia giuridico che sostanziale. Il resistente ha respinto ogni affermazione circa la asserita tendenza al gioco affermando di essere un padre irreprensibile. Inoltre, il ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe CP_2 riconducibile ad una progressiva chiusura relazionale da parte della moglie, la quale da tempo avrebbe manifestato un atteggiamento sempre più distante, allontanandosi dalla vita di coppia e sottraendosi al dialogo e alla progettualità coniugale, con presumibile istaurazione da parte della ricorrente di diversa relazione. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo, previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, la pronuncia, anche con sentenza parziale, della separazione dalla coniuge con addebito alla;
l'affidamento dei figli CP_1 ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affidamento condiviso con modalità alternata;
chiedendo venisse disposto il mantenimento diretto dei figli in ragione della analoga permanenza degli stessi presso ciascun genitore e in subordine, nella denegata ipotesi di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, stabilire un contributo al mantenimento dei figli a carico del di complessivi € 200,00 (€ 100,00 per ciascun CP_2 figlio) con diritto di visita del padre in tutte le ore di servizio della madre, con garanzia di paritetica frequentazione quotidiana, nei periodi di festa e di vacanze;
con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente fino a quando il non avesse reperito altra abitazione;
CP_2 chiedendo inoltre la suddivisione tra le parti del 50%, alle spese straordinarie per i figli, come indicate nel protocollo del Tribunale di Terni, del 50% dell'assegno unico e dei costi della rata di mutuo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti hanno dichiarato:
di vivere in immobile in comproprietà con il resistente con rata di Controparte_1 mutuo di € 790,00 circa, di svolgere la professione di infermiera con reddito mensile netto di
€ 1.900 circa per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% della casa di abitazione;
i vivere in immobile in comproprietà con la ricorrente con rata di Controparte_2 mutuo di € 790,00 circa, di svolgere la professione di infermiere con reddito mensile netto di
€ 1.900 circa per 13 mensilità e di avere, quali proprietà immobiliari, il 50% della casa di abitazione e la nuda proprietà di immobile di residenza della nonna in Sora.
Alla successiva udienza le parti hanno rappresentato di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni di separazione delle quali la Presidente delegata ha dato lettura e che le parti hanno confermato:
“A) I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di leggi.
B) I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo CP_3 CP_4 la regola dell'affidamento condiviso, disponendo la residenza e il collocamento prevalente dei minori presso la madre, SI.ra . Controparte_1
C) La casa coniugale sita in Via Vocabolo Piciolo n. 57/F a Stroncone (TR), incluso il locale garage, sarà assegnata alla SI.ra unitamente ai mobili e agli arredi che la Controparte_1 compongono, affinchè la stessa possa viverci insieme ai due figli, e CP_3 [...]
Il SI. lascerà l'immobile entro e non oltre la data del 30.09.2025, CP_4 Controparte_2 provvedendo contestualmente a cambiare la propria residenza.
D) Il padre potrà vedere i minori secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato al presente che viene sottoscritto dalle parti e che costituisce parte integrante del presente accordo.
E) Il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno di Controparte_2 Controparte_1 mantenimento per i figli pari ad € 600,00 (euroseicento/00) mensili (€ 300,00 per ogni figlio) con addebito diretto sul conto corrente del SI. entro la data del 28 di ogni Controparte_2 mese, somma da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
F) Le parti provvederanno alle spese straordinarie che dovessero necessitare ai figli nella misura pari al 50%, come indicate nel protocollo del Tribunale di Terni che viene sottoscritto tra le parti e che costituisce parte integrante del presente accordo, al quale viene allegato. Per quanto non ivi previsto, si farà riferimento alle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017. G) Le parti percepiranno in misura uguale (50% ciascuno) l'AUU (Assegno Unico Universale) erogato dall'INPS per i figli, al pari di eventuali indennità erogate ad altro titolo.
H) I coniugi dichiarano, altresì, di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Pertanto nessuna richiesta economica avanzano tra loro.
I) Quanto all'immobile sito in Stroncone (TR) in via Vocabolo Piciolo n. 57/F (in Catasto 57/A, piano T-1), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Stroncone, al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 19, Cat. A/2, cl.2, vani 6,5, RC Euro 469,98, con annesso locale garage posto al piano seminterrato, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 29, Cat. C/6, cl.4, mq 19, RC Euro 42,19, la SI.ra e il SI. Controparte_1
con la sottoscrizione del presente accordo, stipulano e convengono quanto Controparte_2 segue:
Art.
1. Il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra , che accetta, Controparte_2 Controparte_1 la quota di sua proprietà del bene immobile sito in Stroncone (TR) in via Vocabolo Piciolo n. 57/F (in Catasto 57/A piano T-1), identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Stroncone al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 19, Cat. A/2, cl.2, vani 6,5, RC Euro 469,98, con annesso locale garage posto al piano seminterrato, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio 14, Mappale 1108, Sub. 29, Cat. C/6, cl.4, mq 19, RC Euro 42,19, per la quota di 500/1000, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti. Per effetto di tale trasferimento la SI.ra diventerà proprietaria piena ed esclusiva di detto Controparte_1 immobile.
Art.
2. Il prezzo pattuito per la vendita è pari ad 55.000,00 che la SI.ra Controparte_1 corrisponderà in unica soluzione al SI. contestualmente alla stipula Controparte_2 dell'atto notarile.
Art.
3. L'atto notarile verrà stipulato entro e non oltre il 30 settembre 2025, termine essenziale, a semplice richiesta della SI.ra con preavviso di giorni 7 (sette), presso un Controparte_1
Notaio dalla stessa prescelto.
Art.
4. Prima della stipula del contratto di compravendita, la SI.ra Controparte_1 provvederà ad estinguere, a sue spese e senza nulla pretendere dal SI. il Controparte_2 mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile con la Unicredit Spa in data 06.11.2012 Repertorio Numero 333.564 Raccolta n. 63.810.
Art.
5. Le parti garantiscono espressamente di essere titolari di una quota pari al 50% ciascuno della proprietà dell'immobile innanzi descritto.
Art.
6. I ricorrenti dichiarano che le suddette disposizioni patrimoniali, contenute nel presente accordo, sono funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale ed ai fini della definizione dei rapporti tra loro;
pertanto, fin d'ora, dichiarano di avvalersi dell'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti chiedono quindi che la predetta compravendita venga dichiarata esente da ogni tassa o imposta ai sensi dell'art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74 in quanto effettuata a definizione dei propri rapporti di carattere patrimoniale e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Art.
7. Le spese dell'atto notarile, annesse e conseguenti, sono a carico della SI.ra
[...]
. J) Le spese per le cure dentistiche di il cui importo residuo CP_1 CP_3 ammonta ad € 500,00 resteranno a carico esclusivo del SI. senza che lo Controparte_2 stesso possa pretendere alcunché dalla SI.ra avendo quest'ultima Controparte_1 provveduto al pagamento della quota alla stessa spettante.
K) Le spese condominiali, quelle per le utenze domestiche e la Tari saranno suddivise in parti uguali tra i coniugi fino al momento del rilascio dell'immobile da parte del SI. CP_2
quest'ultimo, a semplice domanda della SI.ra , si obbliga al
[...] Controparte_1 pagamento pro quota, entro e non oltre il termine di giorni 15, di tutte le somme eventualmente richieste dopo il rilascio dell'immobile ma relative al periodo in cui lo stesso ancora vi abitava.
L) Il SI. si obbliga a restituire alla SI.ra , entro e non Controparte_2 Controparte_1 oltre il 30.09.2025, la somma di € 800,00 con la quale ella aveva provveduto al pagamento in favore della Unicredit s.p.a. della rata del mutuo del mese di maggio 2023 e mai restituita, precisandosi a tal uopo che la SI.ra aveva già provveduto a bonificare sul Controparte_1 conto corrente del SI. la somma di € 400,00. Controparte_2
M) Le spese e gli onorari del presente procedimento restano compensati tra le parti.
N) Il presente accordo è composto da numero 7 (sette) pagine compresa la presente e viene sottoscritto su ogni pagina.
O) Si allegano piano genitoriale e Protocollo Spese Straordinarie che vengono sottoscritti dalle parti e che costituiscono parte integrante del presente accordo. “
I difensori hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione con accoglimento delle condizioni congiunte di cui all'accordo, con rinuncia ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico in data 8.08.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra ed Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in Pescosolido (FR) in data 02.06.2012 alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di PESCOSOLIDO - FR (atto 1, parte II, serie A, dell'anno 2012); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto dell'8 settembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti