Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOT avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 31 marzo 2025, nella causa civile iscritta al n. 2614 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dipace Parte_1 C.F._1
Antonio Pierluigi che lo rappresentata e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E in persona del legale rappresentante (P. IVA - quale impresa designata _1 P.IVA_1 in nome e per conto della CONSAP spa, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cavallo Luigi Emanuele Michele che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni
All'udienza del 31 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. – come novel- lato dalla legge n. 69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta società assicuratrice, nelle qualità, quanto segue:
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accertare e dichiarare l'entità del danno biologico e delle lesioni subite dall'attore a seguilo del sinistro di cui in narrativa;
2) di conseguenza, condannare la compagnia in qualità di impresa designata quale _1
(Partita VA nella persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, ex art. 786, co. I, d. lgs 209/2005, al risarcimento, per le causali di cui in narrativa in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non, conseguenti al sinistro per cui è causa, ammontanti alla complessiva somma di £ 51.188,50 oltre personalizzazione nella massima estensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro sino al soddisfo, o alla somma maggiore o minore che risulterà essere di giustizia;
3) condannare la compagnia in qualità di impresa designata quale _1 [...]
(Partita VA , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto che si dichiara anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege e contestuale trasmissione all'IVASS di copia della sentenza per gli accecamenti propri dell'istituto di vigilanza.”.
La convenuta , nelle qualità, si costituiva in giudizio e concludeva “per il rigetto della _1 avversa domanda infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di spese.”.
1- La domanda promossa da parte attrice nei confronti della , nelle qualità, non è _1 fondata e deve essere rigettata per quanto di seguito indicato.
L'attore chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente conseguenti il Parte_1 sinistro allo stesso occorso l'11 ottobre 2010, all'intersezione della SP 63 tra la Via San Ferdinando di
Puglia e la Via Vecchia Canosa, causato da conducente di autoveicolo ignoto.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione, come formulata dalla società convenuta, applicandosi alla fattispecie in esame l'art. 2947 III co. cc, cfr. Cass. Sez. Un. 18/11/2008 n. 27337.
Ciò detto, va rilevato che in giurisprudenza è stato puntualmente delineato il funzionamento del meccanismo probatorio nelle cause di risarcimento danni contro veicoli rimasti sconosciuti.
In riferimento al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del
è stato chiarito che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei Controparte_2 confronti dei sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in CP_2 primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. ex multis Cass. 10 giugno 2005 n. 12304).
L'attore può adempiere a tale onere probatorio anche mediante il richiamo a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali"; viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti
pagina 2 di 4 tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n.
24449.
Va evidenziato che l'attore con l'atto introduttivo del giudizio fonda la domanda di Parte_1 risarcimento danni avanzata nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada descrivendo la dinamica del sinistro allo stesso occorso come segue: “a) l'incidente si verificava secondo le seguenti modalità: il sig. era alla guida della milita autovettura MERCEDES 320 targata CA 039 CP Parte_1
(assicurata per la rca con ) di proprietà della sig.ra , mentre Controparte_3 Parte_2 transitava regolarmente sulla sp 63 in direzione con direziono di marcia San Ferdinando di Puglia, quando, giunto all'intersezione con via vecchia Canosa, veniva improvvisamente urtato sul lato destro da un veicolo rimasto sconosciuto, il cui conducente a seguito dell'impatto, fuggiva e non permetteva la propria identificazione;
”, dinamica pure confermata dall'attore a pagina 3 della memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc.
La su descritta dinamica del sinistro, però, non ha trovato riscontro probatorio sia nella documentazione depositata agli atti di causa, cfr. SIT del 23.10.2010 assunte dai Carabinieri della
Stazione di Trinitapoli in produzione attorea, sia all'esito della prova testimoniale esperita nel corso del giudizio, cfr dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 30.11.2020 e dal teste Testimone_1 Tes_2
all'udienza del 19.11.2022.
[...]
Pertanto nella fattispecie in esame non sussistono sufficienti elementi per ritenere che il sinistro occorso all'attore l'11.10.2010, alla intersezione della SP 63 tra la Via San Ferdinando di Puglia e la Via
Vecchia Canosa, sia stato originato dall'urto, subito sul lato destro dalla autovettura Mercedes Benz 320 tg. CA039CP condotta dal medesimo attore, ad opera del conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto.
La oggettiva difficoltà di accertamento dei fatti di causa, preclusiva della conoscibilità a priori delle ragioni delle parti, costituisce nella fattispecie un grave motivo che giustifica la compensazione ex art. 92 cpc, come modificato a seguito sentenza della Corte Costituzionale n. 77 depositata il 19 aprile
2018, delle spese di lite tra le medesime parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunziando sulla domanda proposta da contro la quale impresa Parte_1 _1 designata per la CONSAP spa, gestione autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - rigettata ogni diversa istanza, così decide:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 31.3.2025.
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avv. Arturo Ferlicchia
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