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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 363/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Filice e Umberto Ferrato
-RESISTENTE - oggetto: ripetizione indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 31.03.2021, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'
[...]
e premesso di essere titolare di pensione ai superstiti, Controparte_1
Cat. SO n. 20111057, a decorrere dal 14.06.2016, data di decesso del coniuge, lamentava l'illegittimità delle richieste restitutorie avanzate dall' sulla suddetta pensione con CP_1 due missive del 13.09.2017: a) la prima avente ad oggetto la somma di € 9.914,19 per indebita percezione da parte del defunto coniuge di ratei pensione Inv. Civ. n. 07210999, per il periodo 01.02.2012- 30.11.2013, poiché gli “ è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; b) la seconda avente ad oggetto la somma di € 4.729,14 per indebita percezione da parte del defunto coniuge di indennità di disoccupazione per il periodo 01.04.2008 – 30.08.2008, poiché gli “ è stata corrisposta indennità di disoccupazione non spettante”.
1 Poneva in evidenza l'irripetibilità delle prestazioni corrisposte ai sensi degli art. 52, comma 2 L. n. 88/1989 e art. 13 L. n. 412/1991.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità delle richieste restitutorie dell' e la conseguente restituzione delle somme medio tempore trattenute sulla sua CP_1 pensione. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava in fatto e in diritto la domanda della CP_1 ricorrente. In particolare, deduceva che, nel caso di specie, vertendosi in materia di indebito assistenziale doveva trovare applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 2033 del c.c..
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Preme premettere che parte ricorrente nella presente fattispecie non contesta la natura indebita delle prestazioni erogate dall' al suo defunto marito, la cui restituzione è CP_1 stata richiesta dall' sulla sua pensione cat. SO n. 20111057 con due missive del CP_1
13.09.2017, ma sposta l'indagine sulla irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità (per il periodo 01.02.2012- 30.11.2013) e di indennità di disoccupazione (per il periodo 01.04.2008-30.08.2008), per assenza di dolo da parte del percipiente.
Tanto premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia è necessario trattare separatamente le due richieste restitutorie avanzate dall'Istituto previdenziale.
a) Il ricorso è fondato e deve essere accolto rispetto alla richiesta di restituzione della somma di € 9.914,19 per indebita percezione di ratei pensione Inv. Civ. n. CP_1
07210999, per il periodo 01.02.2012- 30.11.2013.
In particolare, nel caso di specie si verte nell'ambito di un indebito di natura assistenziale, riferito alla pensione di invalidità civile n. 07210999 che ha percepito il defunto marito della ricorrente: del resto nella comunicazione di indebito si fa espresso
2 riferimento alla prestazione assistenziale del coniuge eliminata per decesso di quest'ultimo (cfr. all. non numerato ricorso).
Orbene, in tema di indebito assistenziale occorre evidenziare che si è espressa la Suprema
Corte, con la sentenza 28771/2018, secondo cui: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.” (conformi, Cass. 26036/2019 e Cass. 13323/2020).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”.
Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale, ed ancor più di quello per superamento dei limiti di reddito, si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Nella predetta sentenza, infatti, si ricostruisce l'istituto in esame nei seguenti termini: “In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui
«non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità 3 del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una
o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo
Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L.
29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988
(secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso
Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che 4 sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola CP_1 sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c. Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; art.
3-ter d.l.
850/1976 cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale. Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere iln venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da
5 rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.”.
Ancor più nello specifico, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito non aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito). (Cass. Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
Peraltro, a seguito delle modifiche introdotte dall'art.15 d.l.78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'art.13, d.l.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, devono ritenersi conoscibili dall' CP_1 tutti quei dati reddituali comunque dichiarati all'Amministrazione finanziaria o che consistano in una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal medesimo . Controparte_2
Alla luce di quanto appena esposto, si evince chiaramente che in tema di indebito assistenziale la regola generale è quella della irripetibilità delle somme acquisite precedentemente l'accertamento, e quindi risultano ripetibili solo ed esclusivamente dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
L'eccezione a tale regime generale per l'indebito assistenziale è costituita dalla prova del dolo dell'accipiens, prova che deve fornire l' , trattandosi di deroga al regime CP_1 generale della irripetibilità delle somme. Ma di tanto, alcuna prova, e per vero alcuna deduzione, è stata fornita nel presente giudizio dall' , nemmeno a livello indiziario. CP_1
6 Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, dovendosi accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito, pari ad € 9.914,19, contestato alla parte ricorrente con missiva del 13.09.2017 - avente ad oggetto indebita percezione di ratei pensione CP_1
Inv. Civ. n. 07210999, per il periodo 01.02.2012- 30.11.2013 - e per l'effetto l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannato alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione cat. SO n. 20111057 in godimento alla ricorrente, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
b) Il ricorso non può trovare accoglimento rispetto alla richiesta di restituzione della somma di € 4.729,14 per indebita percezione da parte del defunto marito della CP_1 ricorrente di indennità di disoccupazione per il periodo 01.04.2008 – 30.08.2008.
Sul punto colgono nel segno le deduzioni dell' in ordine Controparte_3 all'applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c..
Si deve precisare che l'indennità di disoccupazione o NASPI ha natura previdenziale ma non pensionistica.
In particolare, tale indennità va considerata una previsione previdenziale (in quanto basata su di un meccanismo di contribuzione, sia pure figurativa, e correlata alla perdita del rapporto di lavoro) ma non anche una “pensione”.
Nel caso di specie, dunque, non può trovare applicazione né la normativa relativa ai limiti della ripetibilità dell'indebito assistenziale (es. D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977; D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988, come ad es. interpretati da Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31372, per cui l' avrebbe diritto a ripetere l'indebito solo a partire dal suo effettivo accertamento); CP_1 né la normativa dettata in tema di indebito previdenziale (art. 13 l.n. 412/1991 e art. 52
l.n. 88/1998), che non si attaglia all'intero campo dell'indebito previdenziale ma solo a quello pensionistico: la disposizione parla infatti espressamente di “pensioni”.
La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito che l'art. 13 l.n. 412/1991 e l'art. 52
l.n. 88/1998 si applicano soltanto in materia di pensioni in senso proprio e stretto, e che
(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 31/08/2018, n. 21510; in senso analogo Cass. 17216 del
12 luglio 2017).
Non resta, pertanto, che ritenere pienamente operante nel caso di specie, in difetto di normative speciali, il principio generale di cui all'art. 2033 c.c. secondo il quale “Chi ha
7 eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.” (cfr. Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; si vedano anche Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. 17 aprile
2014, n. 8970).
Ne consegue che, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, come nel caso de quo, laddove parte ricorrente contesta unicamente la ripetibilità dell'indebito da parte dell' , l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la CP_1 ratio per applicarsi il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
In definitiva, dunque, in caso di ripetizione di prestazioni a sostegno del reddito - nel quale rientra in parte qua anche la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, concernente la ripetizione di somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione - non assume alcuna rilevanza lo stato soggettivo del beneficiario (dolo o colpa) ai fini della eventuale esclusione della ripetibilità delle somme pagate senza titolo.
La Cassazione ne dà conferma statuendo che “nel caso di domanda di ripetizione CP_ dell'indebito proposta dall in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche.” (così Cassazione civile sez. lav.,
19/08/2003, n.12146).
La stessa Corte Costituzionale che, con sentenza n. 8/2023 è stata chiamata a pronunciarsi su tale questione, sostanzialmente afferma che la norma che costituisce la fonte generale dell'indebito oggettivo, vale a dire l'art. 2033 c.c., non presenta i prospettati profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. rispetto al parametro interposto di cui all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU. L'indennità di disoccupazione non dovuta sarà quindi ripetibile, anche se percepita in buona fede, ma in ogni singolo caso si dovrà applicare il meccanismo di cui all'art. 2033 c.c. in modo tale da consentire, in ogni caso, di non
8 sacrificare eccessivamente la posizione del percipiente in buona fede che, comunque, sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il giudice delle leggi, in definitiva, pronunciandosi sull'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c. rispetto alla prestazione in parola, oggetto di ripetizione, ha confermato il diritto dell'erogante a ripetere la prestazione secondo le regole dell'indebito civile.
Alla luce di tali premesse, tale domanda, pertanto, deve essere rigettata.
3. Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito, pari ad € 9.914,19, contestato alla parte ricorrente con missiva del 13.09.2017 - avente ad oggetto indebita percezione di ratei pensione CP_1
Inv. Civ. n. 07210999 per il periodo 01.02.2012- 30.11.2013 - e per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme CP_1 trattenute a tale titolo sulla pensione cat. SO n. 20111057 in godimento alla ricorrente, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 21.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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