Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4031/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15.9.1965,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Pruzzo;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 23.1.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 17.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio in Santa
Margherita Ligure (GE) il 14.11.1993, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza, cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
15.9.1965,
e
2 , C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) il IG. si impegna a corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese Parte_2
alla IG.ra l'importo di euro 500,00 a titolo di mantenimento, somma da Parte_1
rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
2) i IG.ri e si impegnano a suddividersi equamente entro il 31.12.2025 per Pt_2 Parte_1
la metà ciascuno le somme di cui al prospetto AZ (di cui agli atti – attualmente con saldo
89.910,59 euro);
3) la casa sita in Genova Via Majorana 20 A/30 e gli arredi ivi presenti rimarranno nella disponibilità della IG.ra ; Parte_1
4) il IG. ha già trasferito la propria residenza altrove;
Pt_2
5) i coniugi dichiarano che con l'adempimento di quanto sopra convenuto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere, per alcun titolo o ragione, comunque derivante dal matrimonio;
6) le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 63, parte II, serie A, anno 1993) e alle ulteriori incombenze di legge.
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.1.2025.
3 Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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