Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 936/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
12.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate dalle parti;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 936/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Parte_1
Marsiglia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Diamante (CS) alla Via G. Amendola,
18
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello
Carnovale, Roberto Annovazzi e Carmela Filice, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_
§ 1. Con ricorso depositato in data 23.06.2023 parte ricorrente in epigrafe, affermava che l' con provvedimento del 04/05/2023 l' di Paola le comunicava che a seguito di verifiche veniva CP_1
accertato un pagamento non dovuto, per il periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2023, sulla pensione cat.
INVCIV n. 07225633 per un importo complessivo di € 8.243,60, in quanto sarebbero state riscosse rate della pensione d'invalidità non spettanti perché relative a periodi successivi alla sospensione della prestazione per assenza a visita medica di revisione;
che in data 31.05.2023 la sig.ra Parte_1
ricorreva al Comitato Provinciale , senza ottenere alcun riscontro;
che la ripetizione di indebito CP_1 operata dall' è illegittima, non avendo essa ricorrente ricevuto alcuna convocazione a visita di CP_1
CP_ revisione, e in quanto solo successivamente alla notifica del provvedimento d'indebito l' comunicava, a mezzo raccomandata ar, in data 04.05.2023, il provvedimento di sospensione della prestazione per mancata presenza a visita di revisione, il tutto in violazione dell'art. 37 della legge
448 del 1998.
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva in diritto accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' non fosse dovuta, spese vinte con attribuzione. CP_2
CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore Per_2
della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1
prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
§ 3. Per quanto concerne specificamente la fattispecie dell'indebito per sopravvenuta carenza del requisito sanitario, si registra la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4668 del 22.02.2021 secondo cui “nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo CP_2 le regole della L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro
i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La
Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte
d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' . Va CP_1
rilevato a riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte”.
In sostanza, la Suprema Corte ha valorizzato l'affidamento incolpevole che sorge in capo al beneficiario di una prestazione assistenziale di cui abbia cessato di possedere il requisito sanitario, allorquando l' non provveda tempestivamente alla revoca della prestazione medesima e, anzi, CP_2 continui a versare i relativi emolumenti nel tempo, con ciò ingenerando nel beneficiario l'erronea convinzione della spettanza delle suddette somme.
§ 4. Nel merito si osserva quanto segue.
L' ha eccepito che l'indebito per cui è causa è dovuto alla sopravvenuta insussistenza del CP_1
requisito sanitario utile per continuare a beneficiare della pensione di inabilità civile già in godimento, per mancata presenza a visita di revisione del 02.03.2021.
Ciò posto, l'Istituto previdenziale, pur a fronte della contestazione di parte ricorrente di aver mai ricevuto alcuna convocazione a visita di revisione, non ha fornito alcuna prova di aver provveduto alla tempestiva notifica alla ricorrente della predetta convocazione.
Inoltre, l' con il suo operato ha ingenerato nella ricorrente l'affidamento incolpevole circa il CP_1
proprio diritto alla percezione della prestazione assistenziale, laddove solo con la missiva del
04.05.2023 – coeva alla comunicazione del preteso indebito qui impugnato – ha provveduto alla sospensione della prestazione per assenza a visita di revisione di ben due anni prima (Cfr.
Comunicazione di sospensione allegata al ricorso introduttivo).
Pertanto, i ratei di prestazione percepiti fino a quel momento non sono ripetibili, salvo dolo comprovato dell'accipiens, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, soprattutto considerato che il venir meno del requisito sanitario non è stato provato dall' . CP_1
Da ciò consegue che la domanda è fondata, e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' . CP_2
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Ivan Marsiglia, dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di €8.243,60 percepita per il periodo dal 01.04.2021 al 31.05.2023 e richiesta con missiva del 04.05.2023;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Ivan Marsiglia, dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 13.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso