Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/12/2025, n. 22655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22655 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13925/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13925 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tosoh Bioscience S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Principe Amedeo, n. 3 ;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TI SI in Roma, viale Milizie 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, EN SO, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EN SO in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Valentina Venni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituite in giudizio;
nei confronti
Roche Diagnostics S.p.A., non costituita in giudizio
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicati sulla GURI, Serie Generale, n. 216, del 15.09.2022;
- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di riparto del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla GURI, Serie Generale, n. 251 del 26.10.2022;
- dell'Atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 17/02/2023:
per l'annullamento
- del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- degli Allegati A, B, C e D al predetto decreto, recanti l'indicazione della spesa e della quota di ripiano a carico dei singoli fornitori rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo del decreto di ripiano ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, comunicato al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16.09.2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23.12.2019, anch'esse di contenuto ignoto;
- della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 18/02/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”;
- dell'Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- della nota prot. n. 0645107 del 13.08.2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota prot. n. 0722665 del 25.09.2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 19/02/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 10 del 12.12.2022, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- dell'Allegato B alla predetta determinazione, recante l'indicazione del fatturato e del pay back per ogni azienda e ogni anno di riferimento;
- se ed in quanto occorrer possa, dell'Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di pay back;
- se ed in quanto occorrer possa, della Nota della Regione Puglia prot. n. AOO_168/PROT/20/01/2023/0000569;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 20/02/2023:
per l'annullamento
- della Decreto DG del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12.12.2022, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”;
- dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato A alla predetta determinazione;
- della determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022, recante certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 risultanti nel citato Allegato A;
- se ed in quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito internet della Provincia autonoma di Bolzano;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 21/02/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- dell'Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- della deliberazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute, nonché dei relativi allegati;
- dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- se ed in quanto occorrer possa:
- della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022, nonché dei relativi allegati (PAT/RFS128-10/11/2022-0769504);
- della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588, recante avviso sulle informazioni e pubblicazione dei documenti inerenti al procedimento;
- nonché, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 22/02/2023:
per l'annullamento
- della determinazione n. 1356 del 28.11.2022 della Regione Autonoma Sardegna, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata il 29.11.2022;
- dell'allegato A alla determina n. 1356 del 28.11.2022, recante “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- delle Delibere, con i relativi allegati, ARES n. 243 del 15.11.2022 (doc. 8); ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022 (doc. 10); e AUO Sassari n. 1044 del 15.11.2022, citate nella determinazione n. 1356 del 28.11.2022;
se ed in quanto occorrer possa:
- della nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 27077 del 29.11.2022;
- della nota esplicativa del Ministero della Salute “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n.145”
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 23/02/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 22, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- dell'Allegato A al predetto decreto, recante l' “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- del documento istruttorio parimenti allegato al predetto decreto;
- della nota a mezzo email prot 13779/ASF/ASF/A del 13.12.2022 con la quale il Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche ha trasmesso l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti;
- delle determinazioni dell'ASUR Marche e degli altri Enti del SSR menzionate nel citato documento istruttorio, con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- se ed in quanto occorrer possa: della comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 - 1407128|14/11/2022|R_MARCHE|GRM|SALU|P;
- degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 24/02/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 7967 – 2022 del 14.12.2022, Prot-2022-1500969, recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”, nonché dell'Allegato 1) al predetto decreto, contenente l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- della nota con Prot. 2022-1426291 del 07.12.2022, a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità, in cui sono evidenziati, come dettagliato nell'Allegato n. 1, gli importi del ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici derivanti dal superamento del tetto di spesa, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (nota impugnata in quanto richiamata nel Decreto ma non direttamente e indirettamente conosciuta);
- dei provvedimenti, anch'essi di contenuto non conosciuto ma richiamati nel Decreto di ripiano, con i quali le Aziende sociosanitarie ed IRCCS del S.S.R. avrebbero certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici, così come registrato nei modelli CE per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- nonché, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/02/2023:
- della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
- dell'Elenco delle quote di payback a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici e nello specifico (per quanto rinvenibile dalla determina impugnata):
a) deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;
b) deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;
c) deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e IA e Cesare Arrigo di Alessandria;
d) deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
e) deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;
f) deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
g) deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;
h) deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;
i) deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;
j) deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;
k) deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;
l) deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;
m) deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;
n) deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;
o) deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;
p) deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
q) deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
- ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. l’1/03/2023:
per l'annullamento
- del Decreto, a firma del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante il n. 24681 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015”, nonché i relativi allegati, ovvero l'allegato n. 1) inerente il payback dovuto per l'anno 2015, l'allegato n. 2) inerente il payback dovuto per l'anno 2016, l'allegato n. 3), inerente il payback dovuto per l'anno 2017, l'allegato n. 4 e 5, recanti rispettivamente il payback dovuto per l'anno 2018 ed il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità;
nonché, se ed in quanto occorrer possa,
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell'ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022;
- della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta e della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990;
- nonché, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 2/03/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14.12.2022, recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. n. 544830 del 24.11.2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6.10.2022;
- della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 3/03/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, n. DPF/121 del 13.12.2022, recante “D.M. 6 Luglio 2022 - Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi”;
- dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano;
- della nota prot. prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 4/03/2023:
per l'annullamento
- del Decreto n. 18311 Del 14.12.2022, a firma della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del ministero della salute di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, con il quale la Regione ha deciso di “attribuire gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pari a euro 10.542,00, ai fornitori di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riportante per ciascuna annualità e per dato complessivo gli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 richiamato in premessa”, nonché dei relativi allegati A), B), C);
- se ed in quanto occorrer possa, delle note (non conosciute) trasmesse, a mezzo posta elettronica certificata, in data 01.08.2019 dalla Direzione Generale Welfare agli Enti del Sistema Sanitario lombardo, alle quali si allegava il prospetto contenente il valore rilevato dai Conti Economici consolidati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del prospetto riepilogativo dei fornitori di Dispositivi Medici trasmesso dalla Regione Lombardia al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento per la Ragioneria dello Stato in data 13.09.2019 (anch'esso non conosciuto);
- se ed in quanto occorrer possa:
- della comunicazione di avvio del procedimento;
- nonché, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 5/03/2023:
per l'annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, recante il n. 29985/GRFVG, datato 14.12.2022, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni2015,2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015.”, nonché dell'Allegato A) al citato decreto, nel quale è riportato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti;
- se ed in quanto occorrer possa:
- dei Decreti, tutti di menzionati nel corpo del citato decreto ma di contenuto, allo stato, sconosciuto, assunti dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (ASUGI), n. 634 del 20.8.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e n. 696 del 10.9.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”;
sempre se ed in quanto occorrer possa:
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0239210 di data 14.11.2022, con la Regione ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla redazione del decreto per l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e la quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 692 del 20.8.2019, recante “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- della nota dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD), poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), recante prot. 18453/2019;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2, poi confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area UL ON nell'Azienda Sanitaria Universitaria UL ON (ASUGI), n. 441 del 19.8.2019, recante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3, poi confluita nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), n. 187 del 20.8.2019, recante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5, poi trasformata nell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), n. 145 del 20.8.2019, recante “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”;
- della Del. D.G. dell'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO), n. 376 del 13.8.2019, recante “Decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9-ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 130 del 25.9.2019, recante “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 149 del 22.10.2019, recante “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”;
- del decreto assunto dal Commissario Straordinario dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste (Burlo) n. 101 del 13.8.2019, recante “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”;
- nonché, sempre se ed in quanto occorrer possa, delle note prot. n. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 e prot. n. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 trasmesse dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- delle note assunte dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia prot. n. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute e prot. n. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente;
- della nota assunta dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia prot. 280946/P dd. 30.11.2022, contenente la verifica della posizione di alcune aziende con estrazione di visura camerale fallimentari in essere con relativa procedura di insinuazione aperta o di acquisizioni;
- della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P del 02.12.2022 e della nota prot. GRFVG-GEN-2022-0309687-P del 12/12/2022;
- nonché, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI
Per l’adozione di ogni opportuno provvedimento che imponga alla Regione resistente di consegnare tutta la documentazione contenente i dati utilizzati per addivenire alla quantificazione della spesa sostenuta negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per l'acquisto diretto dei dispositivi medici, dello sfondamento dei relativi tetti di spesa, delle market shares e delle quote di ripiano assegnate alle aziende fornitrici, ivi inclusi:
i. i prospetti riepilogativi del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché alle singole fatture computate nei suddetti prospetti;
ii. i modelli CE, per i singoli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dei singoli enti regionali, dai quali sono state tratte le informazioni utilizzate da codesta Amministrazione ai fini del calcolo previsto dalla normativa;
iii. i dati di costo rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni e risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico;
iv. la documentazione dalla quale si evinca la tipologia di dispositivi medici inclusa nel calcolo della spesa;
v. la documentazione dalla quale si evinca lo scorporo del costo dei servizi connessi alla fornitura dei dispositivi medici inclusi nel procedimento;
vi. le note metodologiche eventualmente contenenti i criteri seguiti nelle operazioni di calcolo previste dalla normativa, nonché ai verbali, pareri, relazioni, linee guida, o altri.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/03/2023:
per l'annullamento
- del Decreto del Commissario Ad Acta (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021) della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022, Prot-2022-1500969, avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”, con il quale il Commissario ha determinato “gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. e dei conseguenti provvedimenti di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
- della relazione istruttoria redatta dalla Direzione Generale per la Salute ed acquisita al prot. interno n. 205620/2022 in data 13.12.2022, con allegata documentazione a supporto (compiegata al Decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso);
- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise 6.12.2022, n. 1446, “Certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015 - 2015 – 2016 - 2017 - 2018. art. 9-ter commi 8 e 9 d.l. 19/06/2015 n.78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6/08/2015 n.125” con i relativi allegati, acquisita agli atti in data 12.12.2022, prot. n. 205039;
- del documento istruttorio prot. n. 205620/2022, e dei relativi allegati recanti per ciascuna annualità gli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici alla Regione, per i suddetti esercizi;
- nonché, di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 13/03/2023:
per l'annullamento
- della Determinazione della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale n. 1 del 08.02.20232, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”;
- dell'Allegato A alla predetta determinazione, recante l'“elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”;
- dell'Allegato B alla predetta determinazione, recante l'indicazione del fatturato e del pay back per ogni azienda e ogni anno di riferimento;
- se ed in quanto occorrer possa, dell'Allegato C alla predetta determinazione, recante le modalità per il versamento degli importi richiesti a titolo di pay back;
- delle deliberazioni dei Direttori Generali di ASL Brindisi, n. 255 del 02.02.2023, e ASL Lecce n. 134 del 03.02.2023;
se ed in quanto occorrer possa, della nota della Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale prot. n. AOO_168/PROT/20/01/2023/0000569, recante riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata da Tosoh Bioscience S.r.l., nella parte in cui motiva il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento;
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. l’1/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Abruzzo, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4 e 9, comma 2 del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come emendati dall'art. 3-bis del d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, per sospetta illegittimità costituzionale con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. l’1/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come emendato, in parte qua, dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 03.07.2023, n. 87;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
- dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 3/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− della nota della Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cura della persona, salute e Welfare - Prot. 15/06/2023.0582311.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, notificata in data 15.06.2023;
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Emilia-Romagna, ancorché non conosciuto, con il quale sono state recepite le modifiche apportate agli artt. 8, commi 3 e 4 e 9, comma 2, come emendati dall'art. 3-bis del d.l. 10.03.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 e, successivamente, dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− del Decreto n. 10686/2023 del 15.06.2023 a firma del DG del Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”;
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Emilia-Romagna, ancorché non conosciuto, con il quale sono state recepite le modifiche apportate agli artt. 8, commi 3 e 4 e 9, comma 2, come emendati dall'art. 3-bis del d.l. 10.03.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito poi con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla corte costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56 e come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Piemonte, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla corte costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Provincia Autonoma di Trento, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2 del d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− dell'Avviso PAT/RFS128-16/06/2023-047152, D337/S128/2022/22.6-2022-3, del 16.06.2023 Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 informazioni inerenti al pagamento in misura ridotta” previsto dal decreto legge n. 34 del 30/03/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26/05/2023”, col quale vengono comunicate informazioni alle aziende fornitrici di dispositivi medici che intendono avvalersi del pagamento in misura ridotta pari al 48 per cento dell'importo indicato nella determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022;
− dell'Avviso PAT/RFS128-11/07/2023-0535820, D337/S128/2022/22.6-2022-3, dell'11.07.2023 del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015 pagamento in misura ridotta previsto dal decreto legge n. 34 del 30/03/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26/05/2023 nuova scadenza 31 luglio 2023 prevista dal decreto legge n. 51 del 10/05/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 03/07/2023”, ove si legge che “Il recente decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 3 luglio 2023, all'articolo 3 bis, comma 2 dispone la proroga al 31 luglio 2023 del termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno la facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta, previsto dal decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023. Ne consegue, che il nuovo termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici possono avvalersi del pagamento in misura ridotta pari al 48 per cento dell'importo indicato nella determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 13812 del 14 dicembre 2022 è spostato al 31 luglio 2023. Si confermano le procedure definite nel precedente avviso prot. n. 471522 del 16 giugno 2023, diramato dalla Provincia autonoma di Trento”;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56 e, successivamente, dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso
per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Liguria, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l.30.03.2023, n. 34, recante <Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come emendato, in parte qua, dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 03.07.2023, n. 87”;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
− oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Lombardia, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26.05.2023, n. 56, come emendato, in parte qua, dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso
per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Marche, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante <Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come emendato, in parte qua, dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87”;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modificato dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso
per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Molise, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante <Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali>, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2 del d.l. 10.05.2023, n. 51, recante <Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56 e, successivamente, dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed i primi due atti
di motivi aggiunti:
− della nota della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, a firma del Dirigente della Sezione – prot. AOO_168/0004012 del 15.06.2023, recante "Comunicazione per payback dispositivi medici", notificata a mezzo pec in data 15.06.2023;
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Puglia, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come modificati, in parte qua , dall'art. 3-bis dall'art. 3-bis, comma 2 del d.l. 10.05.2023, n. 51;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, come modifcato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Autonoma Siciliana – Assessorato della Salute, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Autonoma Siciliana – Assessorato della Salute, ancorché non conosciuto né meglio identificato, con il quale è stato prorogato il termine per l'adesione al meccanismo e alle modalità di pagamento di cui agli artt. 8 e 9 del d.l. 34/2023 al 31.10.2023;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56 e come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 6/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− della nota di Regione Toscana – Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, a firma del Direttore dott. Federico Gelli del 16.06.2023, avente ad oggetto ““Payback” dispositivi medici relativo agli anni 2015 – 2018. Novità introdotte dal D.L. n. 34/2023, convertito nella Legge 26 maggio 2023, n. 56”, trasmessa a mezzo pec in data 20.06.2023;
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Toscana, ancorché non conosciuto, con il quale sono stati recepiti gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9, comma 2, del d.l. 30.03.2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dal d.l. 10.05.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8 comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 7/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti:
− del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto, "Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto erecepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”;
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Veneto, ancorché non conosciuto, con il quale sono state recepite le modifiche apportate agli artt. 8, commi 3 e 4 e 9, comma 2, come emendati dall'art. 3-bis del d.l. 10.03.2023, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 03.07.2023, n. 87;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 1-bis del D.L. 30.03.2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dal D.L. 10 maggio 2023, n. 51, in relazione agli artt. art. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97 e degli art. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost;
− dell'art. 8 comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56 e, successivamente, dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 7/08/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso
per motivi aggiunti:
− della Determinazione n. 650 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, a firma del Direttore Generale della Sanità, prot. 15476 del 16.06.2023 recante "Applicazione dell'art. 8 comma 3 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per 'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 2023, n. 76" convertito con legge 26 maggio 2023, n 56 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";
− della Determinazione n. 741 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, a firma del Direttore Generale della Sanità, prot. n. 17818 del 06.07.2023, recante "Proroga dei termini di pagamento di cui alla determinazione 16 giugno 2023 n. 650 recante "Applicazione dell'art. 8 comma 3 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 marzo 2023, n. 76" convertito con legge 26 maggio 2023, n 56 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56 e come modificato, in parte qua , dall'art. 3-bis, comma 2, d.l. 10.05.2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla l. 03.07.2023, n. 87, con gli artt. 2, 3 e 24 Cost.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
−dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Lombardia, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
−dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Marche, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come emendato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
−dell'atto o provvedimento amministrativo della Provincia Autonoma di Bolzano, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come emendato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
−dell'avviso PAT/RFS128-01/08/2023-0594375, D337/S128/2023/22.6-2022-3, del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto “Procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”, con il quale si dà atto che il pagamento in misura ridotta previsto dal decreto legge n. 34 del 30.03.2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26.05.2023 è stato prorogato al 30.10.2023, come previsto dal decreto legge n. 98 del 28.07.2023, convertito con modificazioni dalla L. 18.09.2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Veneto, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
−dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Liguria, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 27/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
−dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Molise, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
−nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
−dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 28/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Abruzzo, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 28/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Emilia-Romagna, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 28/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− della determinazione dirigenziale n. 1530/A1400B/2023 del 01.08.2023, a firma del Direttore dell'Area Sanità della Regione Piemonte, pubblicato nel BUR del 03.08.2023, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.;
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 28/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− della Determinazione n. 868 del 03.08.2023, a firma del Direttore Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna;
− se ed in quanto occorrer possa, della Determinazione n. 1069 del 05.10.2023, prot. uscita n. 25348, a firma del Direttore Generale della Sanità della Regione Autonoma Sardegna;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 28/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,:
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Toscana, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del D.L. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come emendato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 29/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Puglia, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come emendato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 29/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti,
− dell'atto o provvedimento amministrativo della Regione Friuli-Venezia Giulia, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26.05.2023, n. 56, così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da Tosoh Bioscience S.r.l. il 29/10/2023:
per l'annullamento
oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti:
− del Decreto Assessorile n. 741 dell'Assessorato della Salute – Regione Siciliana del 21.07.2023;
− dell'atto o provvedimento amministrativo dell'Assessorato alla Salute – Regione Siciliana, ancorché non conosciuto, con il quale è stato recepito l'art. 8, comma 3 del d.l. 30.03.2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 26.05.2023, n. 56, così come modificato da ultimo dall'art. 4, comma 2, del d.l. 98/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 settembre 2023, n. 127;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni;
nonché per l'eventuale previa rimessione alla Corte Costituzionale
− dell'art. 8, comma 3, del d.l. 30.03.2023, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 26.05.2023, n. 56, e così come modificato, da ultimo, dall'art. 4 del D.L. 28.07.2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, per illegittimità costituzionale alla luce degli artt. 2, 3, 24, 41, 103 e 113 Cost.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. il 25/02/2025:
per l'annullamento
− della Determina n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore Generale, dott. Luca Baldino, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna;
− nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di istanza cautelare e di risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Abruzzo, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Marche, della Regione Piemonte, della Regione Toscana, della Regione Veneto, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto l’intervento ad adiuvandum di Confindustria Dispositivi Medici;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. NI RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025 n. 95, convertito con l. 8 agosto 2025 n. 118, a norma del quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
vista la memoria in data 10/10/2025 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta che la società Tosoh Bioscience S.r.l. ha provveduto al pagamento delle somme corrispondenti al 25% degli importi indicati in tutti i provvedimenti regionali e provinciali che la riguardano adottati ai sensi dell’art. 9-ter, c. 9-bis, del d.l. n. 78/2015;
considerato che il predetto procuratore conclude affinché venga pronunciata la cessazione della materia del contendere e/o comunque la sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite;
considerato che nel corso dell’udienza pubblica straordinaria del 21 novembre 2025, questo Tribunale ha dato avviso alle parti, come da dichiarazione riportata a verbale ex art. 73 c.p.a., di dover trattenere la causa in decisione al fine di definire il giudizio con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
osservato infatti che, in base al tenore letterale della previsione normativa, il meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118 determina « la cessazione della materia del contendere », con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
ritenuto pertanto che alla luce di quanto sopra debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
NI RD, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RD | TA IC |
IL SEGRETARIO