Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4049 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Germania, Koeln, Via Graeffstrasse n. 3, c.f.: , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. DODDIS
GIUSEPPINA, presso il cui studio in Via Arcieri, n. 2, tel./fax:
0902321739, email: , pec: Email_1
ha eletto domicilio;
PARTE Email_2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
11/09/2000, ed ivi residente in [...] Parco
Serro, Cod. fisc.: rappresentata e difesa, per C.F._2
procura in atti, dall'Avv. CARBONARO NUNZIA, (C.F.
), pec: ed elettivamente C.F._3 Email_3
domiciliata presso lo studio sito in Messina, Via dei Mille, n. 243; PARTE
RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .12 c.p.c. depositato il
10.10.2024, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale di convivenza con erano nati Controparte_1
due figli, nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]; che, a Persona_2
seguito della cessazione della relazione di convivenza, il Tribunale di
Messina, su domanda congiunta, con sentenza del 19.06.2024 aveva disciplinato l'affidamento ed il mantenimento della prole, recependo le condizioni indicate dalle parti;
che i figli minori erano stati affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre ed era stato previsto che il padre avesse la facoltà di vederli e tenerli con sé tutte le volte che avesse fatto rientro in Italia, nonchè in altri periodi concordati dai genitori;
che le parti avevano altresì previsto che il padre potesse effettuare due videochiamate al giorno e che i nonni paterni potessero vedere i nipoti ogni sabato con la possibilità di pernotto, previo accordo con la;
che il figlio era affetto da disturbo CP_1 Persona_2
dello spettro autistico, ma la non sottoponeva il figlio CP_1
minore alle necessarie cure;
che la aveva altresì impedito al CP_1
deducente di far visitare il bambino presso un centro specializzato, sito a
Messina e presso il quale egli aveva fissato un appuntamento;
che il figlio era trascurato dalla madre anche nella frequenza della scuola Per_2
dell'infanzia, avendo la omesso di produrre il certificato di CP_1
disabilità necessario perché il bambino potesse ottenere i necessari supporti scolastici;
che il figlio era "iperattivo" ed anche lui aveva bisogno Per_1
2 di costanti cure;
che la aveva impedito al deducente di CP_1
effettuare le videochiamate previste, bloccandogli l'utenza e non rispondendo alle chiamate;
che sovente la aveva lasciato i CP_1
bambini alle cure di una zia, tale ma quando egli aveva Persona_3
cercato di mettersi in contatto con i figli attraverso l'utenza di quest'ultima, la medesima non aveva risposto o si era limitata a comunicare che i figli stavano "dormendo"; che la aveva speso tutti gli arretrati CP_1
relativi alla pensione del figlio senza rendicontare tali Persona_2
spese; che in occasione delle visite ai figli il deducente aveva constatato che i figli non erano curati nell'igiene e nel vestiario. Tutto ciò premesso, chiedeva che la fosse ammonita ad astenersi dall'adottare CP_1
atti e comportamenti in danno ai minori ed a chiedere o ad autorizzare il deducente a chiedere tutti i mezzi di assistenza spettanti al figlio Per_2
chiedeva, altresì, la condanna della al pagamento di
[...] CP_1
una somma di denaro per ogni violazione o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
chiedeva, infine, la condanna della al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ed CP_1
al risarcimento dei danni. In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 20.12.2024 si costituiva la quale rilevava che ella era Controparte_1
sempre stata una mamma attenta e premurosa, tanto che era stata lei ad accorgersi che il figlio aveva dei problemi ed a sottoporre il Persona_2
bambino a visita, benché il ricorrente la additasse come "pazza", così scoprendo che il minore era affetto da "autismo di grado moderato" e, a seguito di una ulteriore visita effettuata in data 24.10.2023, da "disturbo
3 dello spettro autistico di grado moderato - severo livello di supporto 3 con associati ritardo globale dello sviluppo e compromissione del linguaggio".
Osservava che il bambino era stato immediatamente preso in cura dal "
[...]
", centro di eccellenza Controparte_2
polifunzionale a carattere socio – riabilitativo, ed aveva effettuato le terapie previste;
che ella aveva, quindi, condotto il bambino presso la dott.
psicoterapeuta e analista del comportamento, che lo Persona_4
aveva in cura del 04.11.2024, in quanto le liste di attesa presso il SSN erano molto lunghe, mentre il avrebbe voluto condurre il Pt_1
bambino presso una sua amica della quale non era nota la specializzazione.
Rilevava che ella aveva trasmesso alla scuola dell'infanzia Persona_5
tutta la documentazione necessaria per ottenere il supporto scolastico ed in effetti al bambino era stata assegnata una operatrice . Negava CP_3
che fosse stato il ad effettuare il disbrigo di tutte le pratiche Pt_1
afferenti al rilascio dei certificati da parte dell'ASL, mentre lo stesso si era limitato a dare un supporto, essendo suo dovere aiutare l'altro genitore nella gestione dei figli. Riguardo al figlio , evidenziava che era stata lei Per_1
a segnalare al che era opportuno sottoporre il bambino a visita Pt_1
specialistica e che anche in tale occasione lo stesso si era ostinato ad opporsi alla effettuazione di qualsiasi controllo, temendo il "pregiudizio sociale" che avrebbe potuto derivare al bambino. Negava, poi, che ella avesse ostacolato il rapporto tra padre e figli, evidenziando che la videochiamate prevista per le ore 13,00 sovente non aveva potuto essere effettuata per ragioni obiettive, in quanto i bambini uscivano da scuola alle ore 16,00 ed il piccolo nelle giornate di lunedì, mercoledì e Per_2
venerdì effettuava la terapia. Negava, altresì, che la zia Parte_2
non avesse risposto al telefono, come emergeva anche dai messaggi prodotti, che mostravano come la stessa avesse informato puntualmente il
4 quando i bambini non potevano rispondere perché riposavano. Pt_1
Negava, infine, che i bambini fossero poco curati nell'igiene e nell'abbigliamento, evidenziando che il padre aveva acquistato un paio di scarpe in più di cui i bambini avevano bisogno, ma non le aveva date ai figli, tenendole a casa sua in Germania o presso la casa dei suoi genitori.
Osservava che non era vero che il non sapesse come veniva Pt_1
utilizzata la pensione corrisposta al figlio, che era stata destinata per pagare le terapie di cui il bambino aveva bisogno. Rilevava, infine, che ella si stava occupando della crescita dei figli sostanzialmente da sola anche perché i nonni paterni, nonostante l'impegno assunto di occuparsi dei nipotini accogliendoli anche nei week end con pernotto, erano rimasti sostanzialmente assenti dalla vita dei nipoti, non cercandoli, neppure telefonicamente, e non tenendoli con loro. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c.. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova per testi.
All'udienza del 23.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
In tale sede, le parti dichiaravano che, con riferimento alla questione relativa alle cure da effettuare a favore del piccolo nel Persona_2
centro Europa, in realtà non vi è più contrasto tra le parti, in quanto il bambino seguiva la terapia presso altro medico. Il ricorrente lamentava, quindi, che alle ore 13,00 non riusciva ad effettuare la videochiamata al figlio, che voleva sentire per due volte al giorno per sincerarsi di come stava, non essendo tranquillo per la presenza a casa del compagno della
; lamentava, inoltre, che la non lo informava CP_1 CP_1
dell'esito delle terapie, pur ammettendo che il medico ogni mese gli mandava una relazione. La dichiarava che il bambino stava CP_1
5 ottenendo dei risultati positivi dalla terapia e che le videochiamate non potevano svolgersi alle ore 13,00 in quanto il bambino a quell'ora era a scuola.
All'esito dell'audizione delle parti, il Giudice richiedeva al Servizio
Sociale del Comune di Messina di verificare le condizioni socio familiari di vita dei minori nato a [...] il Persona_1
06.10.2018 e nato a [...] il Persona_2
22.02.2020 presso la madre;
di accertare se gli stessi fossero esposti a situazioni di pregiudizio, anche in relazione alla presenza a casa di altri soggetti oltre alla madre;
di verificare se la madre stesse prestando ai minori le cure necessarie sia sotto il profilo dell'accudimento primario
(igiene, vestiario) sia sotto il profilo delle terapie e dei sostegni scolastici di cui i minori avevano bisogno, accertando se fossero ravvisabili inadeguatezze nell'adozione degli interventi necessari.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c.; ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
In data 05.06.2025 il Servizio Sociale del Comune di Messina trasmetteva la chiesta relazione ed all'udienza del 17.06.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
La disciplina applicabile con riferimento alla fattispecie in cui uno dei genitori abbia tenuto condotte che costituiscono gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale è contenuta nell'art. 473 bis .39 c.p.c..
6 Quanto ai presupposti per l'operatività della suddetta disciplina, il legislatore non si è sostanzialmente discostato da quanto già previsto nell'art. 709 ter c.p.c., ma ha esteso l'ipotesi delle gravi inadempienze, ricomprendendo anche quelle di natura economica. Va osservato, peraltro, che il presupposto applicativo della norma sussiste tanto allorché la condotta del genitore si ponga apertamente in contrasto con quanto previsto dalla decisione (violazione diretta), quanto nel caso in cui il genitore ponga in essere “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale” (violazione indiretta). La gravità dell'inadempienza non deriva dalla gravità della colpa di chi se ne sia reso responsabile, né dal rilievo dei valori tutelati dalla norma di comportamento violata, ma va misurata proprio alla luce del pregiudizio arrecato al minore, sicché l'espressione normativa è, in realtà, una endiadi ed i provvedimenti sanzionatori presuppongono necessariamente e congiuntamente sia l'inadempimento ascrivibile ad uno dei genitori, in modo diretto o indiretto, sia il grave danno già arrecato o che potrebbe essere arrecato al minore. In ogni caso, manca una tipizzazione legislativa delle ipotesi nelle quali, a fronte di un determinato inadempimento, debba essere adottata una misura anziché un'altra e sul punto la decisione viene rimessa alla discrezionalità del giudice che nella scelta deve lasciarsi guidare dalla maggiore idoneità a perseguire lo scopo della norma, tanto che si può ipotizzare che in alcuni casi la migliore soluzione sia proprio quella di non assumere alcun provvedimento sanzionatorio, ad esempio per il fatto che esso potrebbe incentivare una conflittualità, fonte per il minore di un pregiudizio ancora maggiore rispetto a quello temuto a seguito della condotta inadempiente.
7 Quanto, poi, alle conseguenze, il legislatore pur conservando la possibilità di modificare i provvedimenti in vigore, vale a dire di intervenire sullo stesso regime di affidamento in tutte quelle ipotesi in cui l'inadempimento riveli una inidoneità educativa che imponga una modifica delle statuizioni vigenti, ha mantenuto una netta distinzione tra provvedimenti che attengono al merito delle decisioni da assumere in materia di affidamento e provvedimenti che attengono all'aspetto attuativo, con la funzione di assicurare una coercizione indiretta di tutti i provvedimenti a tutela della prole, ed ha sostanzialmente riprodotto nella menzionata disposizione le misure coercitive indirette già previste nel vecchio art.709 ter c.p.c., vale a dire l'ammonimento e la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, aggiungendo solo la possibilità per il giudice di individuare ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo.
Accanto alle suddette misure vi è, poi, la condanna al risarcimento del danno a favore dell'altro genitore o del minore, previsione che già sotto il vigore dell'art. 709 ter c.p.c. aveva dato luogo ad un ampio dibattito in ordine al fatto se tale misura avesse misura propriamente risarcitoria o punitiva. Sembra che il legislatore della riforma abbia voluto accentuare la natura propriamente risarcitoria di tale misura, avendo nettamente distinto, almeno graficamente, le misure di coercizione indiretta previste nel secondo comma dal risarcimento del danno contemplato nel terzo comma.
Inoltre, la diversa natura delle misure coercitive previste nel secondo comma dal risarcimento del danno previsto nel terzo comma si desume anche dal fatto che la condanna al risarcimento del danno può essere disposta d'ufficio solo se a favore del minore, circostanza che rende
8 evidente che il diritto al risarcimento del danno a favore del genitore costituisce una situazione giuridica soggettiva disponibile. Peraltro, appare coerente con tale ricostruzione anche il principio affermato dalla Suprema
Corte con riferimento all'art. 709 ter c.p.c. ma certamente estensibile anche alla fattispecie contenuta nell'art. 473 bis .39 c.p.c., secondo cui, quando la causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti dalla condotta ostativa di un genitore nei confronti dell'altro, privato del diritto ad intrattenere una relazione genitoriale con il figlio, l'audizione del minore non è necessaria, trattandosi di un procedimento in tema di responsabilità aquiliana tra i genitori, a fronte delle prove già acquisite in atti, nel quale il minore non è parte sostanziale, in quanto il provvedimento conclusivo non era destinato ad incidere in via diretta sulla sua sfera di interessi (Cass. civ.
11.12.2023 n. 34560).
Nel caso in esame, l'istruttoria compiuta non consente di ravvisare i presupposti applicativi della disposizione contenuta nell'art. 473 bis .39
c.p.c.. Infatti, non è emerso in alcun modo che la si sia resa CP_1
responsabile di gravi inadempiente nell'esercizio dell'affidamento condiviso dei due figli minori, né risulta, soprattutto, che i minori abbiano subito un grave danno o siano esposti ad un grave pregiudizio.
Il Servizio Sociale del Comune di Messina, nella relazione datata
05.06.2025, ha evidenziato che il minore affetto da Persona_2
“disturbo dello spettro autistico”, frequenta regolarmente la scuola dell'infanzia, dove è inserito in un contesto educativo strutturato;
lo stesso
è seguito da un insegnante di sostegno ed è affiancato da un assistente igienico sanitario e da un assistente all'autonomia ed alla comunicazione, risulta ben integrato nel gruppo classe e partecipa attivamente alle attività didattiche proposte;
svolge regolarmente le terapie presso la NPIA e svolge privatamente un percorso terapeutico di tipo cognitivo comportamentale.
9 Il servizio ha, poi, riferito che il minore frequenta Per_1
regolarmente la classe prima della scuola primaria anche se presenta difficoltà comportamentali e di mantenimento dell'attenzione in ambito scolastico, ma i genitori, resisi conto di ciò, avevano già avviato un percorso di valutazione specialistica.
Il Servizio ha, infine, rilevato che, durante la visita domiciliare effettuata dagli operatori del Servizio, entrambi i minori erano apparsi puliti e curati ed era emerso un clima familiare disteso, nel quale i minori interagivano in modo sereno anche con il compagno della madre. Il
Servizio ha, pertanto, concluso affermando che non si rilevavano condizioni tali da configurare situazioni di pregiudizio per i minori, specificando che la madre appariva sufficientemente attenta ai bisogni dei figli e che l'ambiente familiare risultava adeguato.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, le preoccupazioni manifestate dal appaiono, allora prive di concretezza, né risulta Pt_1
che siano state tenute dalla condotte di marginalizzazione CP_1
della figura paterna posto che le difficoltà insorte nello svolgimento delle videochiamate hanno trovato una plausibile giustificazione, oltre che una immediata soluzione con l'accordo delle stesse parti. Non può, infine, attribuirsi grande rilievo neppure alla circostanza che le parti avevano manifestato in passato divergenza di opinioni sulla opportunità di fare seguire il figlio presso un centro specializzato nel settore Persona_2
della sindrome autistica, sito in Messina, denominato Europa Center.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che le stesse parti hanno riferito che il dissidio su tale questione era stato superato, va osservato che l'esistenza di un contrasto tra le parti in ordine alle decisioni da assumere nell'esercizio della responsabilità parentale di per sé non giustifica un provvedimento sanzionatorio, neppure nella ipotesi in cui l'iniziativa di
10 uno dei genitori sia ingiustificata, poiché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori occorre il presupposto della esistenza di “gravi inadempienze”
o di “atti che comunque arrechino pregiudizio al minore”. La circostanza che i genitori non siano riusciti a raggiungere un accordo non è, d'altronde, sintomatica della esistenza di gravi inadempienze nell'esercizio della responsabilità genitoriale, posto che dei contrasti possono insorgere anche in un contesto di fisiologico rapporto genitoriale. Soltanto nel caso in cui la conflittualità non si esaurisca in episodi isolati ma assuma una dimensione patologica, tale da costituire sintomo della incapacità di una delle parti di fare il genitore, ed arrechi notevole pregiudizio ai figli minori, si può affermare che si sia al cospetto di una grave inadempienza, ma nel caso di specie non vi sono elementi di alcun tipo per ritenere che si sia al cospetto di una simile situazione.
Le domande del ricorrente vanno, pertanto, rigettate e
[...]
, in base al principio della soccombenza, va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali. Dette spese, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Non appaiono, invece, sussistere i presupposti per condannare il ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, non risultando che il ricorrente abbia abusato del processo ed abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, posto che è indubbio che sono sorti problemi tra le parti nella gestione dell'affidamento condiviso.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4049/2024 R.G., così provvede:
1) Rigetta le domande contenute nel ricorso introduttivo;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali, che liquida Controparte_1
in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed
€ 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15
% sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 17/06/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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