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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2735 dell'anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2735/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. PARTANNA (TP) il 18/11/1964, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. MANGIAROTTI ROBERTA e dell'Avv. MORETTI STEFANIA e domicilio come da procura alle liti.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. TRAPANI il 21/08/1959. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Patranna (TP), in data 15.01.1983 con il sig. Controparte_1
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, anche per risarcimento di danni;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a Partanna il 15.1.1983 (n. 5, parte II – serie A, Comune di Partanna);
− dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni e indipendenti;
Pag. 1 − i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 26/7/2007 di questo Tribunale;
− con ricorso del 30.10.2023 ha chiesto la mera pronuncia di status;
Parte_1
− la signora è comparsa dinanzi al giudice relatore il 30.1.2024;
− il resistente è stato dichiarato contumace;
− la causa, discussa oralmente all'udienza del 30.1.2024 ex art. 473-bis.22 c.p.c., è stata decisa in camera di consiglio in pari data, previo visto del PM.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati dal 2007. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Non è stata avanzata alcuna altra domanda in ordine ai rapporti economici tra le parti, dichiarandosi la ricorrente autosufficiente e non avendo controparte avanzato alcuna istanza in tal senso.
4. Le spese possono essere compensate, trattandosi di giudizio sul mero stato (quindi necessario) e senza alcuna ulteriore domanda. Con separato provvedimento il Collegio dispone in ordine alla revoca del patrocinio a spese statali per le ragioni ivi indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Partanna il
15.1.1983 (n. 5, parte II – serie A, Comune di Partanna) tra e Parte_1
; Controparte_1
2. COMPENSA le spese;
3. PROVVEDE con separato decreto in ordine alla revoca del patrocinio a spese statali della ricorrente;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/01/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2735/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. PARTANNA (TP) il 18/11/1964, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. MANGIAROTTI ROBERTA e dell'Avv. MORETTI STEFANIA e domicilio come da procura alle liti.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. TRAPANI il 21/08/1959. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Patranna (TP), in data 15.01.1983 con il sig. Controparte_1
2) dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio, anche per risarcimento di danni;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario a Partanna il 15.1.1983 (n. 5, parte II – serie A, Comune di Partanna);
− dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni e indipendenti;
Pag. 1 − i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 26/7/2007 di questo Tribunale;
− con ricorso del 30.10.2023 ha chiesto la mera pronuncia di status;
Parte_1
− la signora è comparsa dinanzi al giudice relatore il 30.1.2024;
− il resistente è stato dichiarato contumace;
− la causa, discussa oralmente all'udienza del 30.1.2024 ex art. 473-bis.22 c.p.c., è stata decisa in camera di consiglio in pari data, previo visto del PM.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio/alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati dal 2007. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Non è stata avanzata alcuna altra domanda in ordine ai rapporti economici tra le parti, dichiarandosi la ricorrente autosufficiente e non avendo controparte avanzato alcuna istanza in tal senso.
4. Le spese possono essere compensate, trattandosi di giudizio sul mero stato (quindi necessario) e senza alcuna ulteriore domanda. Con separato provvedimento il Collegio dispone in ordine alla revoca del patrocinio a spese statali per le ragioni ivi indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Partanna il
15.1.1983 (n. 5, parte II – serie A, Comune di Partanna) tra e Parte_1
; Controparte_1
2. COMPENSA le spese;
3. PROVVEDE con separato decreto in ordine alla revoca del patrocinio a spese statali della ricorrente;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/01/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 2