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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 1376/2022 R.G., riservata per la decisione sullo status all'udienza del
20.5.2025 ex art 127 ter c.p.c. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fiore Domenico, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Ficco, giusta mandato Controparte_1
in atti
-RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20.5.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.3.2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Ruvo Controparte_1
di Puglia il giorno 31.07.2002, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Ruvo di
Puglia al n. 81, parte II, serie A. Ha premesso che: dal matrimonio sono nati due figli: _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e che con decreto
[...] Persona_2
del 26.03.2009 (depositato in cancelleria il 16.04.2009), cron. n. 1686, il Tribunale di Trani omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione personale, i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna forma di conciliazione, né materiale, né spirituale.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge, in quanto economicamente indipendente, e con obbligo a carico dello stesso di continuare a versare in favore dei figli il contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla richiesta principale, impugnava per il resto il contenuto del ricorso, chiedendo in particolare il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile oltre al mantenimento dei due figli nella misura di € 250,00 ciascuno.
Fissata la comparizione dei coniugi, il Presidente vicario, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentite le parti, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione, fatta eccezione per il mantenimento in favore dei figli che veniva aumentato ad € 250,00 mensili;
indi, nominava il G.I. per il prosieguo della causa.
Passati alla fase contenziosa parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ.
Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, co. 9, L. n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge
6.3.1987 n. 74 e di poi dalla legge 55/2015.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art. 277, co. 2, e 279, co. 2, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità, attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare, per intanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia del decreto di omologa cron. n. 1686, emesso dal Tribunale di Trani il 26.03.2009 (depositato in cancelleria il 16.04.2009), si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, Legge sul divorzio (898/1970), come novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale, che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Ruvo di Puglia nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
La causa va poi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per il prosieguo della stessa.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 22.3.2022 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ruvo di Puglia il
31.07.2002, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Ruvo di Puglia al n. 81, parte II, serie A;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al nr. 1376/2022 R.G., riservata per la decisione sullo status all'udienza del
20.5.2025 ex art 127 ter c.p.c. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Fiore Domenico, giusta mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Ficco, giusta mandato Controparte_1
in atti
-RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20.5.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.3.2022 ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Ruvo Controparte_1
di Puglia il giorno 31.07.2002, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Ruvo di
Puglia al n. 81, parte II, serie A. Ha premesso che: dal matrimonio sono nati due figli: _1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], e che con decreto
[...] Persona_2
del 26.03.2009 (depositato in cancelleria il 16.04.2009), cron. n. 1686, il Tribunale di Trani omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente in sede di separazione personale, i coniugi hanno sempre vissuto separati, senza che tra gli stessi sia mai intervenuta alcuna forma di conciliazione, né materiale, né spirituale.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della coniuge, in quanto economicamente indipendente, e con obbligo a carico dello stesso di continuare a versare in favore dei figli il contributo per il loro mantenimento.
Si costituiva la resistente, la quale, pur non opponendosi alla richiesta principale, impugnava per il resto il contenuto del ricorso, chiedendo in particolare il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile oltre al mantenimento dei due figli nella misura di € 250,00 ciascuno.
Fissata la comparizione dei coniugi, il Presidente vicario, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, sentite le parti, confermava i provvedimenti assunti in sede di separazione, fatta eccezione per il mantenimento in favore dei figli che veniva aumentato ad € 250,00 mensili;
indi, nominava il G.I. per il prosieguo della causa.
Passati alla fase contenziosa parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ.
Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Motivi della decisione
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, co. 9, L. n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge
6.3.1987 n. 74 e di poi dalla legge 55/2015.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art. 277, co. 2, e 279, co. 2, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità, attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare, per intanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del
1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia del decreto di omologa cron. n. 1686, emesso dal Tribunale di Trani il 26.03.2009 (depositato in cancelleria il 16.04.2009), si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, Legge sul divorzio (898/1970), come novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale, che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Ruvo di Puglia nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
La causa va poi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per il prosieguo della stessa.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 22.3.2022 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ruvo di Puglia il
31.07.2002, trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di Ruvo di Puglia al n. 81, parte II, serie A;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore