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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/10/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1514/2023
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SANDRA GIARDINA, giusta procura in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 3 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO SPINELLI, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare della ditta , con atto di Parte_1 Parte_1 citazione del 17 novembre 2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. 760/2023, pubblicata il 17 aprile 2023, resa nel procedimento R.G. n. 4843/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa.
Si è costituita in giudizio l'appellata per resistere al gravame. Controparte_1
All'udienza del 6 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 22 settembre 2025, né alla successiva udienza del 6 ottobre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1514/2023 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 11 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
pagina 2 di 3 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Nicolò Crascì
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1514/2023
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SANDRA GIARDINA, giusta procura in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 3 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO SPINELLI, giusta procura in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, titolare della ditta , con atto di Parte_1 Parte_1 citazione del 17 novembre 2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. 760/2023, pubblicata il 17 aprile 2023, resa nel procedimento R.G. n. 4843/2021, emessa dal Tribunale di Siracusa.
Si è costituita in giudizio l'appellata per resistere al gravame. Controparte_1
All'udienza del 6 ottobre 2025, la causa è stata posta in decisione senza l'assegnazione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che nessuna delle parti è comparsa né alla udienza 22 settembre 2025, né alla successiva udienza del 6 ottobre 2025 (la cui fissazione è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.).
Il processo - avuto riguardo alla data della sua instaurazione in primo grado (successiva al 25 giugno
2008) - è soggetto, in forza del richiamo per il giudizio di impugnazione operato dall'art. 359 c.p.c., alla disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c. (quest'ultimo come modificato dall'art. 50, comma primo, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112).
Con la presente sentenza, pertanto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 1514/2023 R.G.C.A., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Catania il 11 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
pagina 2 di 3 IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL PRESIDENTE
dott. Nicolò Crascì
pagina 3 di 3