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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 21 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 268 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
9, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, C.F._1
IC MP e NI RI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dalla dr.ssa Alessandra Liberatore, dalla dott.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati dell' . Controparte_3
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta docenti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro: “- In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2024/25 per (CU ), o per i diversi anni di Pt_1
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, per ( ), quale contributo alla Parte_1
formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 per ogni anno di servizio o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito;
- respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite.”.