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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2554/2023 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Turbigo, via Paolo Tatti n.
11, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA RENZI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Turbigo, via Paolo Tatti n.
11, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA RENZI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“di confermare la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni seguenti da intendersi modificative dei punti 4 6) 7) e 8) riportati nel ricorso introduttivo del giudizio e per l'effetto chiedono l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pernate nel Viale dei Tigli n. 92, di proprietà della sig.ra , rimarrà a lei definitivamente assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
CP_1 Per_
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e facoltà di vedere il padre secondo le modalità che seguono: a) 1 pomeriggio a settimana, per ora coincidente con la serata di mercoledì dalle 19,00 e con pernottamento presso l'abitazione paterna;
b) Due weekend al mese, in alternanza con la madre, dalle ore 14 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica sera, orario in cui il padre dovrà riportare la minore presso l'abitazione materna;
c) 15 giorni durante le vacanze estive, in alternanza con la madre e 7 giorni durante le vacanze natalizie sempre in alternanza con la madre;
per quanto riguarda le altre festività la ragazza sarà alternativamente con il padre e con la madre, in particolare Pasqua con un genitore e S. Angelo con l'altro, 25 aprile con un genitore e 1 maggio con l'altro e così via, alternandosi di anno in anno;
Per_ 4. disporre a carico del sig. quale contributo della figlia la somma complessiva di Parte_1 Per_ E. 350,00, revocando ogni precedente mantenimento in favore dei figli maggiorenni e
che nel frattempo hanno acquisito autonomia economica. La somma di E. 350,00 dovrà Per_3 essere corrisposta il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra i cui CP_1 estremi verranno comunicati e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ossia spese mediche non mutuabili, spese scolastiche straordinarie
(ripetizioni, libri di testo, gite scolastiche e buoni pasto) spese per corsi sportivi e musicali, oltre il
50% di tutte le spese straordinarie sostenute per lo sviluppo psico-sociale dei minori, purché tra loro previamente concordate e supportate da idonea documentazione fiscale-tributaria;
5. La sig.ra beneficerà dell'assegno unico per i figli nella misura del 100%. CP_1
6. Il sig. anticiperà integralmente le spese di iscrizione e il primo rateo della retta di Parte_1 Per_ pallavolo per in scadenza ad ottobre 2024, per un totale di E. 210,00, mediante versamento diretto alla sig.ra contestualmente al mantenimento di ottobre e pagherà gli arretrati sulle CP_1 spese straordinarie, pari ad oggi E. 341,00 che verranno saldati dallo stesso entro il 31 Parte_1 dicembre 2024.
7. Le parti reciprocamente autorizzano il rilascio e/o innovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
8. Le parti hanno già regolato in altra sede, ogni altra pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
*****
Le parti contestualmente
CHIEDONO
L'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Novara in data 25 marzo 2000 con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AR (NO), in data 25 marzo 2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2000.
Pag. 2 di 3 Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (26/05/2003), (04/03/2005) e Per_2 Per_3
(18/11/2009).
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (NO), in data
25 marzo 2000 da e con atto trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte parte II, serie A, anno 2000;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AR
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2554/2023 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Turbigo, via Paolo Tatti n.
11, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA RENZI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nata a [...] in data [...], c.f. , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in Turbigo, via Paolo Tatti n.
11, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA RENZI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“di confermare la propria volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni seguenti da intendersi modificative dei punti 4 6) 7) e 8) riportati nel ricorso introduttivo del giudizio e per l'effetto chiedono l'accoglimento delle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pernate nel Viale dei Tigli n. 92, di proprietà della sig.ra , rimarrà a lei definitivamente assegnata, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
CP_1 Per_
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna e facoltà di vedere il padre secondo le modalità che seguono: a) 1 pomeriggio a settimana, per ora coincidente con la serata di mercoledì dalle 19,00 e con pernottamento presso l'abitazione paterna;
b) Due weekend al mese, in alternanza con la madre, dalle ore 14 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica sera, orario in cui il padre dovrà riportare la minore presso l'abitazione materna;
c) 15 giorni durante le vacanze estive, in alternanza con la madre e 7 giorni durante le vacanze natalizie sempre in alternanza con la madre;
per quanto riguarda le altre festività la ragazza sarà alternativamente con il padre e con la madre, in particolare Pasqua con un genitore e S. Angelo con l'altro, 25 aprile con un genitore e 1 maggio con l'altro e così via, alternandosi di anno in anno;
Per_ 4. disporre a carico del sig. quale contributo della figlia la somma complessiva di Parte_1 Per_ E. 350,00, revocando ogni precedente mantenimento in favore dei figli maggiorenni e
che nel frattempo hanno acquisito autonomia economica. La somma di E. 350,00 dovrà Per_3 essere corrisposta il giorno 10 di ogni mese su conto corrente intestato alla sig.ra i cui CP_1 estremi verranno comunicati e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, ossia spese mediche non mutuabili, spese scolastiche straordinarie
(ripetizioni, libri di testo, gite scolastiche e buoni pasto) spese per corsi sportivi e musicali, oltre il
50% di tutte le spese straordinarie sostenute per lo sviluppo psico-sociale dei minori, purché tra loro previamente concordate e supportate da idonea documentazione fiscale-tributaria;
5. La sig.ra beneficerà dell'assegno unico per i figli nella misura del 100%. CP_1
6. Il sig. anticiperà integralmente le spese di iscrizione e il primo rateo della retta di Parte_1 Per_ pallavolo per in scadenza ad ottobre 2024, per un totale di E. 210,00, mediante versamento diretto alla sig.ra contestualmente al mantenimento di ottobre e pagherà gli arretrati sulle CP_1 spese straordinarie, pari ad oggi E. 341,00 che verranno saldati dallo stesso entro il 31 Parte_1 dicembre 2024.
7. Le parti reciprocamente autorizzano il rilascio e/o innovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore;
8. Le parti hanno già regolato in altra sede, ogni altra pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
*****
Le parti contestualmente
CHIEDONO
L'emissione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Novara in data 25 marzo 2000 con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AR (NO), in data 25 marzo 2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte II, serie A, anno 2000.
Pag. 2 di 3 Per_ Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (26/05/2003), (04/03/2005) e Per_2 Per_3
(18/11/2009).
La domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio è congiunto stata proposta congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c..
La domanda merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
In data è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi.
La domanda di divorzio è divenuta procedibile ex art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, nella versione ratione temporis applicabile in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 149/2022 così come modificato dalla L. n. 197/2022, atteso che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (NO), in data
25 marzo 2000 da e con atto trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del predetto comune al n. 21, parte parte II, serie A, anno 2000;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di AR in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
Pag. 3 di 3