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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12288 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice deIGnato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza di trattazione scritta del 2/12/2024 nella causa civile iscritta sotto il numero 35557 R.G. dell'anno
2022, e vertente tra
( Avv.ti E. Montemarano e R. Romani) Parte_1 ricorrente e
Controparte_1
resistenti contumaci
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio in proprio e quale erede di premettendo Controparte_1 Persona_1
: aveva lavorato con continuità dal 1° aprile 2004 al 27 marzo 2022 alle dipendenze dei coniugi e presso l'abitazione di costoro, sita in Roma alla via dei Controparte_1 Persona_1
Vecchiarelli n. 37, e dal 29 ottobre 2015, dopo il decesso della IGnora del solo Per_1 convenuto, in qualità di collaboratore domestico;
aveva svolto le mansioni di assistente familiare a persone non autosufficienti, provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali (nutrirsi, lavarsi, provvedere ai bisogni corporali, assumere i medicinali, effettuare le pulizie personali con cambio della biancheria, la IGnora non autosufficiente, e quindi il convenuto pressoché Per_1 centenario;
tali mansioni erano riconducibili al livello C Super del CCNL Lavoro Domestico;
aveva osservato orario di lavoro: la domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,30, successivamente diminuito dal 29 ottobre 2015, dopo il decesso della IGnora dalle ore 8,00 alle ore 12,00; Per_1 aveva percepito ,in contanti e senza che venissero consegnate buste paga , la retribuzione mensile di
400 euro, diminuita dopo il 29 ottobre 2015 a 160 euro;
non aveva mai goduto di ferie;
, nelle festività infrasettimanali,in cui non aveva prestato attività lavorativa, non ha percepito retribuzione alcuna;
non aveva percepito la tredicesima mensilità né il trattamento di fine rapporto. Concludeva chiedendo “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro 19.518,13 o di quella
[...] Parte_2 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”;il tutto oltre accessori e con vittoria di spese di lite da distrarsi .
Si costituiva contestando il ricorso in fatto e diritto e chiedendone il rigetto . Controparte_1
In particolare evidenziava : la ricorrente aveva sporadicamente lavorato in sostituzione di Per_2
( sorella della ricorrente ) assunta in qualità di badante dal 15/1/2004 e ancora alle
[...] dipendenze del convenuto , per sostituirla nelle giornate di riposo , alternandosi con altre persone
(detta , la ricorrente aveva lavorato saltuariamente e su Persona_3 Per_4 Persona_5 chiamata, per la IGnora dall'agosto del 2004 all'ottobre 2004, essenzialmente nelle Persona_1 mattinate di domenica, e nel mese di febbraio 2005 per una decina di ore complessivamente ed aveva interrotto qualsiasi collaborazione lavorativa con la IGnora dal marzo 2005 fino al Per_1 marzo del 2008; dall'aprile del 2008 la ricorrente si era resa nuovamente disponibile a sostituire la nelle giornate di riposo di quest'ultima, sempre per assistere la Signora Persona_2 Per_1 sempre di mattina e, essenzialmente di domenica, alternandosi con altre persone;
aveva svolto per la attività di assistenza familiare per persone autosufficienti, pulizia della casa e Persona_1 cucina;
non vi erano né giornate né orari prestabiliti poiché la veniva chiamata Parte_1 quando ve ne era necessità e a seconda delle disponibilità della stessa;
il rapporto di collaborazione con la IGnora si è concluso con il decesso di questa avvenuto il 29 ottobre del 2015; Persona_1 successivamente, dal dicembre del 2015, la ricorrente ha iniziato una nuova attività di collaborazione lavorativa per sempre in sostituzione della sorella Controparte_1 Per_2 essenzialmente nelle giornate di domenica mattina;
anche per il la ricorrente Controparte_1 ha svolto attività di assistenza familiare essendo lo stesso autosufficiente e, a volte, anche di pulizia della casa e cucina riconducibili al livello B super del CCNL di categoria. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché privo di qualsivoglia supporto probatorio e non avendo il rapporto la natura della subordinazione ma della collaborazione autonoma. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso accertare e dichiarare che la ricorrente ha avuto tre diversi rapporti di collaborazione di natura non subordinata, totalmente saltuaria ed occasionale su chiamata: di cui il primo con la IGnora iniziato ad agosto del 2004 e terminato a Persona_1 febbraio del 2005, riguardo al quale ogni richiesta della ricorrente deve considerarsi decaduta e prescritta;
il secondo rapporto di collaborazione sempre con iniziato nell'aprile del Persona_1 2008 e terminato nell'ottobre del 2015 a seguito del decesso della riguardo al quale ogni Per_1 richiesta della ricorrente deve considerarsi decaduta e prescritta;
un terzo con CP_1
iniziato nel dicembre del 2015 e terminato nel marzo del 2022.Con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari” . All'udienza del 16/5/2023 , sentite le parti , il G.L. formulava proposta conciliativa alla quale aderiva la sola ricorrente . Venivano ammesse ed espletate prove testimoniali ed autorizzato il deposito di note conclusionali e conteggi subordinati . Nelle note di parte resistente il difensore dichiarava il decesso del convenuto ed il giudizio veniva interrotto .
Con ricorso depositato il 2/5/2024 e notificato impersonalmente e collettivamente ex parte ricorrente riassumeva il giudizio ex art 303 c.p.c. presso l'ultimo domicilio del defunto e nessuno si costituiva;
all'udienza del 12/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte resistente ed invitata parte ricorrente al deposito di conteggi subordinati ( decorrenza del rapporto dall'aprile
2008 , giornata di lavoro domenica con orario 8,00-12,30 e 16,00- 20,00 fino al 29/15/2015 e successivamente 8,00 – 12,00) . Disposta la trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza . L'istruttoria testimoniale espletata ha consentito di ritenere in parte provati gli assunti attorei. In particolare ha dichiarato “ Conosco la ric.te dal 2004 perché dall'epoca , non Persona_6 saprei precisare il mese , io lavoravo il sabato per assistere la IG. presso la sua Persona_1 abitazione sita nei pressi di Castel S. AN . La ricorrente invece lavorava per assistere la IG ra la domenica . Tutto il resto della settimana lavorava per assistere la IG. la Per_1 Per_1 sorella della ricorrente . La IG.ra non era autosufficiente . Io lavoravo dalle 8.00 della Per_1 mattina fino alle 12,30 e poi dalle 16,00 fino alle 20,00 . La ric.te faceva il mio stesso orario;
io tenevo i contatti telefonici cion la ric.te per coordinarci su medicine e altro ma non sono mai andata a trovare la ric.te la domenica quando lavorava con la IG. . Mi è capitato di Per_1 sostituire la ricorrente quanto lei non poteva andare la domenica;
ci mettevamo d'accordo e o la sostituivo e l'orario era sempre lo stesso . Quando la IG. è deceduta ho saputo , pur se no Per_1 on lavoravo più lì, che l'orario di lavoro era stato ridotto sola la mattina dalle 8,00 alle 12,30 ; lo so perché ero rimasta in contatto con loro e quando la ricorrente aveva difficoltà chiamavano me e io essendo occupata ho mandato mia nuora . Preciso di aver lavorato lì sino al 2015 quando è morta la IG. ” Per_1 La teste ha dichiarato : “ Conosco la ricorrente per tramite di mia suocera Persona_5
che mi ha presentato la ric.te circa nel 2015 ; so che la ric.te e mia suocera Persona_7 Per_ lavoravano presso la famiglia di un certo . Non ho mai conosciuto una IG.ra . per Per_8 quello che posso dire io ho lavorato una domenica nell'agosto del 2020 dalle 8,00 alle 12,00 per sostituire la ricorrente presso l'abitazione di via dei Vecchiarelli;
poi un'altra volta mi è capitato di sostituire la ricorrente ad ottobre per un'altra domenica con lo stesso orario che ho detto . Poi non mi ricordo se è successo anche un'altra volta a dicembre . Mi è capitato ad agosto 2020 e 2021 di sostituire la sorella della ricorrente per due settimana quando andava in ferie;
la ho sostituita dal lunedì al sabato . La domenica arrivava la ricorrente per lavorare lì ; non ci siamo incontrate ma mi chiamava per telefono e l'ultima settimana che ho lavorato lì ad agosto la ric.te mi chiese di sostituirla perchè aveva una difficoltà . Io ancora lavoro con IG. MI UC la domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 e il sabato dalle 16,30 alle 20,30 . Mi ha telefonato la IG. per sapere se venivo a deporre ed io gli ho detto di sì ;la conversazione Persona_2 non ha avuto altri sviluppi .Io lavoro insieme con la ric.te presso la cooperativa Umagest per 15 ore a settimana;
la ricorrente mi ha chiamato per dirmi che oggi ci saremmo viste in Tribunale “
Le teste ha riferito “Sono la sorella delle ricorrente . Non ho controversie in Persona_2 corso né motivi di astio verso mia sorella . Ho cominciato a lavorare con la famiglia – Per_1 nel 2004 . I primi anni fino circa al 2007 la IG.. era autosufficiente e quindi si CP_1 Per_1 muoveva da sola, ad esempio andava al cinema. Dal 2007 progressivamente è peggiorata ed aveva bisogno di essere assistita . Io lavoravo dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 della mattina fino alle 18,00 con due ore di pausa . Il sabato e la domenica nessuno assisteva la IG.
fino al 2006 ; dal 2006 la IG. ha assisto la sia il sabato che la Per_1 Persona_9 Per_1 domenica . Poi circa dal 2007 ho iniziato io ad assistere la di sabato , mentre la Per_1 domenica si alternavano e la IG.ra . Mia sorella ha iniziato a Persona_9 Persona_7 lavorare lì a metà del 2008 solo la domenica;
preciso si alternavano lei , la e la . Per_9 Per_3
Devo precisare che mia sorella mi ha sostituito una settimana intera nel 2005 perché io ero in ospedale . La IG.ra è deceduta nel 2015 ; io ho continuato e continuo tuttora a lavorare Per_1 per la famiglia per otto ore giornaliere dal lunedì al sabato” . Non sono emersi elementi fattuali precisi e concordanti che inducano a ritenere inattendibili le deposizioni rese dalle teste escusse se pur emergono alcune discordanze e imprecisioni. In particolare dalla deposizione della teste non può evincersi una precisa data di decorrenza del rapporto tra la ricorrente Persona_6 e la famiglia - non essendo stata la stessa neppure certa nell'indicare il mese CP_1 Per_1 dell'anno 2004 nel quale aveva conosciuto la ricorrente , circostanza – che peraltro – non comporta ex se che la ricorrente già lavorasse per la detta famiglia . La teste ha riferito Persona_5 di aver contattato la ricorrente solo nel 2015 per tramite di mia suocera e di Persona_7 aver sostituito la ricorrente per alcune sporadiche domeniche , con ciò confermando la sostanziale continuità delle prestazioni lavorative della ricorrente . Pertanto , quanto alla decorrenza del rapporto , deve ritenersi provato che la ricorrente , come affermato dalla teste , Persona_2 abbia iniziato a lavorare con continuità la domenica presso la famiglia – dalla CP_1 Per_1 metà del 2007 . Dall'epoca certamente come riferito dalla teste e dalla teste Persona_2
la IG. non era autosufficiente con conseguenziale inquadramento Persona_6 Per_1 della ricorrente al livello C Super del CCNL Lavoro Domestico. L'orario di lavoro riferito dalla teste escussa era dalle 8.00 della mattina fino alle 12,30 e poi dalle 16,00 fino Persona_6 alle 20,00 , successivamente diminuito dal 29 ottobre 2015, dopo il decesso della IGnora Per_1 dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Dai conteggi subordinati depositati il 18/11/2024 da parte ricorrente secondo i parametri emersi dall'istruttoria emerge il credito della ricorrente di complessivi € 14.787,69 , a titolo di indennità per ferie non godute , festività nazionali , tredicesima mensilità e
TFR. L'esito della lite e la riduzione egli importi inizialmente richiesti rispetto a quelli risultati dovuti giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite , dovendo porsi i residui 2/3 , liquidati e distratti, come da dispositivo ,a carico di parte resistente .
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni diversa domanda disattesa , così provvede : condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 14.787,69 oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo;
compensa per 1/3 le spese di lite condannando parte resistente al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente dei residui 2/3 liquidati in € 2200,00 oltre rimb. forf iva e cpa .
Roma , 2/12/2024 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice deIGnato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, all' udienza di trattazione scritta del 2/12/2024 nella causa civile iscritta sotto il numero 35557 R.G. dell'anno
2022, e vertente tra
( Avv.ti E. Montemarano e R. Romani) Parte_1 ricorrente e
Controparte_1
resistenti contumaci
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2022 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio in proprio e quale erede di premettendo Controparte_1 Persona_1
: aveva lavorato con continuità dal 1° aprile 2004 al 27 marzo 2022 alle dipendenze dei coniugi e presso l'abitazione di costoro, sita in Roma alla via dei Controparte_1 Persona_1
Vecchiarelli n. 37, e dal 29 ottobre 2015, dopo il decesso della IGnora del solo Per_1 convenuto, in qualità di collaboratore domestico;
aveva svolto le mansioni di assistente familiare a persone non autosufficienti, provvedendo ad accudire nelle sue funzioni esistenziali (nutrirsi, lavarsi, provvedere ai bisogni corporali, assumere i medicinali, effettuare le pulizie personali con cambio della biancheria, la IGnora non autosufficiente, e quindi il convenuto pressoché Per_1 centenario;
tali mansioni erano riconducibili al livello C Super del CCNL Lavoro Domestico;
aveva osservato orario di lavoro: la domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,30, successivamente diminuito dal 29 ottobre 2015, dopo il decesso della IGnora dalle ore 8,00 alle ore 12,00; Per_1 aveva percepito ,in contanti e senza che venissero consegnate buste paga , la retribuzione mensile di
400 euro, diminuita dopo il 29 ottobre 2015 a 160 euro;
non aveva mai goduto di ferie;
, nelle festività infrasettimanali,in cui non aveva prestato attività lavorativa, non ha percepito retribuzione alcuna;
non aveva percepito la tredicesima mensilità né il trattamento di fine rapporto. Concludeva chiedendo “ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente condannare CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro 19.518,13 o di quella
[...] Parte_2 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”;il tutto oltre accessori e con vittoria di spese di lite da distrarsi .
Si costituiva contestando il ricorso in fatto e diritto e chiedendone il rigetto . Controparte_1
In particolare evidenziava : la ricorrente aveva sporadicamente lavorato in sostituzione di Per_2
( sorella della ricorrente ) assunta in qualità di badante dal 15/1/2004 e ancora alle
[...] dipendenze del convenuto , per sostituirla nelle giornate di riposo , alternandosi con altre persone
(detta , la ricorrente aveva lavorato saltuariamente e su Persona_3 Per_4 Persona_5 chiamata, per la IGnora dall'agosto del 2004 all'ottobre 2004, essenzialmente nelle Persona_1 mattinate di domenica, e nel mese di febbraio 2005 per una decina di ore complessivamente ed aveva interrotto qualsiasi collaborazione lavorativa con la IGnora dal marzo 2005 fino al Per_1 marzo del 2008; dall'aprile del 2008 la ricorrente si era resa nuovamente disponibile a sostituire la nelle giornate di riposo di quest'ultima, sempre per assistere la Signora Persona_2 Per_1 sempre di mattina e, essenzialmente di domenica, alternandosi con altre persone;
aveva svolto per la attività di assistenza familiare per persone autosufficienti, pulizia della casa e Persona_1 cucina;
non vi erano né giornate né orari prestabiliti poiché la veniva chiamata Parte_1 quando ve ne era necessità e a seconda delle disponibilità della stessa;
il rapporto di collaborazione con la IGnora si è concluso con il decesso di questa avvenuto il 29 ottobre del 2015; Persona_1 successivamente, dal dicembre del 2015, la ricorrente ha iniziato una nuova attività di collaborazione lavorativa per sempre in sostituzione della sorella Controparte_1 Per_2 essenzialmente nelle giornate di domenica mattina;
anche per il la ricorrente Controparte_1 ha svolto attività di assistenza familiare essendo lo stesso autosufficiente e, a volte, anche di pulizia della casa e cucina riconducibili al livello B super del CCNL di categoria. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse “Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché privo di qualsivoglia supporto probatorio e non avendo il rapporto la natura della subordinazione ma della collaborazione autonoma. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso accertare e dichiarare che la ricorrente ha avuto tre diversi rapporti di collaborazione di natura non subordinata, totalmente saltuaria ed occasionale su chiamata: di cui il primo con la IGnora iniziato ad agosto del 2004 e terminato a Persona_1 febbraio del 2005, riguardo al quale ogni richiesta della ricorrente deve considerarsi decaduta e prescritta;
il secondo rapporto di collaborazione sempre con iniziato nell'aprile del Persona_1 2008 e terminato nell'ottobre del 2015 a seguito del decesso della riguardo al quale ogni Per_1 richiesta della ricorrente deve considerarsi decaduta e prescritta;
un terzo con CP_1
iniziato nel dicembre del 2015 e terminato nel marzo del 2022.Con vittoria di spese,
[...] competenze ed onorari” . All'udienza del 16/5/2023 , sentite le parti , il G.L. formulava proposta conciliativa alla quale aderiva la sola ricorrente . Venivano ammesse ed espletate prove testimoniali ed autorizzato il deposito di note conclusionali e conteggi subordinati . Nelle note di parte resistente il difensore dichiarava il decesso del convenuto ed il giudizio veniva interrotto .
Con ricorso depositato il 2/5/2024 e notificato impersonalmente e collettivamente ex parte ricorrente riassumeva il giudizio ex art 303 c.p.c. presso l'ultimo domicilio del defunto e nessuno si costituiva;
all'udienza del 12/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte resistente ed invitata parte ricorrente al deposito di conteggi subordinati ( decorrenza del rapporto dall'aprile
2008 , giornata di lavoro domenica con orario 8,00-12,30 e 16,00- 20,00 fino al 29/15/2015 e successivamente 8,00 – 12,00) . Disposta la trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza . L'istruttoria testimoniale espletata ha consentito di ritenere in parte provati gli assunti attorei. In particolare ha dichiarato “ Conosco la ric.te dal 2004 perché dall'epoca , non Persona_6 saprei precisare il mese , io lavoravo il sabato per assistere la IG. presso la sua Persona_1 abitazione sita nei pressi di Castel S. AN . La ricorrente invece lavorava per assistere la IG ra la domenica . Tutto il resto della settimana lavorava per assistere la IG. la Per_1 Per_1 sorella della ricorrente . La IG.ra non era autosufficiente . Io lavoravo dalle 8.00 della Per_1 mattina fino alle 12,30 e poi dalle 16,00 fino alle 20,00 . La ric.te faceva il mio stesso orario;
io tenevo i contatti telefonici cion la ric.te per coordinarci su medicine e altro ma non sono mai andata a trovare la ric.te la domenica quando lavorava con la IG. . Mi è capitato di Per_1 sostituire la ricorrente quanto lei non poteva andare la domenica;
ci mettevamo d'accordo e o la sostituivo e l'orario era sempre lo stesso . Quando la IG. è deceduta ho saputo , pur se no Per_1 on lavoravo più lì, che l'orario di lavoro era stato ridotto sola la mattina dalle 8,00 alle 12,30 ; lo so perché ero rimasta in contatto con loro e quando la ricorrente aveva difficoltà chiamavano me e io essendo occupata ho mandato mia nuora . Preciso di aver lavorato lì sino al 2015 quando è morta la IG. ” Per_1 La teste ha dichiarato : “ Conosco la ricorrente per tramite di mia suocera Persona_5
che mi ha presentato la ric.te circa nel 2015 ; so che la ric.te e mia suocera Persona_7 Per_ lavoravano presso la famiglia di un certo . Non ho mai conosciuto una IG.ra . per Per_8 quello che posso dire io ho lavorato una domenica nell'agosto del 2020 dalle 8,00 alle 12,00 per sostituire la ricorrente presso l'abitazione di via dei Vecchiarelli;
poi un'altra volta mi è capitato di sostituire la ricorrente ad ottobre per un'altra domenica con lo stesso orario che ho detto . Poi non mi ricordo se è successo anche un'altra volta a dicembre . Mi è capitato ad agosto 2020 e 2021 di sostituire la sorella della ricorrente per due settimana quando andava in ferie;
la ho sostituita dal lunedì al sabato . La domenica arrivava la ricorrente per lavorare lì ; non ci siamo incontrate ma mi chiamava per telefono e l'ultima settimana che ho lavorato lì ad agosto la ric.te mi chiese di sostituirla perchè aveva una difficoltà . Io ancora lavoro con IG. MI UC la domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30 e il sabato dalle 16,30 alle 20,30 . Mi ha telefonato la IG. per sapere se venivo a deporre ed io gli ho detto di sì ;la conversazione Persona_2 non ha avuto altri sviluppi .Io lavoro insieme con la ric.te presso la cooperativa Umagest per 15 ore a settimana;
la ricorrente mi ha chiamato per dirmi che oggi ci saremmo viste in Tribunale “
Le teste ha riferito “Sono la sorella delle ricorrente . Non ho controversie in Persona_2 corso né motivi di astio verso mia sorella . Ho cominciato a lavorare con la famiglia – Per_1 nel 2004 . I primi anni fino circa al 2007 la IG.. era autosufficiente e quindi si CP_1 Per_1 muoveva da sola, ad esempio andava al cinema. Dal 2007 progressivamente è peggiorata ed aveva bisogno di essere assistita . Io lavoravo dal lunedì al venerdì con orario dalle 8,00 della mattina fino alle 18,00 con due ore di pausa . Il sabato e la domenica nessuno assisteva la IG.
fino al 2006 ; dal 2006 la IG. ha assisto la sia il sabato che la Per_1 Persona_9 Per_1 domenica . Poi circa dal 2007 ho iniziato io ad assistere la di sabato , mentre la Per_1 domenica si alternavano e la IG.ra . Mia sorella ha iniziato a Persona_9 Persona_7 lavorare lì a metà del 2008 solo la domenica;
preciso si alternavano lei , la e la . Per_9 Per_3
Devo precisare che mia sorella mi ha sostituito una settimana intera nel 2005 perché io ero in ospedale . La IG.ra è deceduta nel 2015 ; io ho continuato e continuo tuttora a lavorare Per_1 per la famiglia per otto ore giornaliere dal lunedì al sabato” . Non sono emersi elementi fattuali precisi e concordanti che inducano a ritenere inattendibili le deposizioni rese dalle teste escusse se pur emergono alcune discordanze e imprecisioni. In particolare dalla deposizione della teste non può evincersi una precisa data di decorrenza del rapporto tra la ricorrente Persona_6 e la famiglia - non essendo stata la stessa neppure certa nell'indicare il mese CP_1 Per_1 dell'anno 2004 nel quale aveva conosciuto la ricorrente , circostanza – che peraltro – non comporta ex se che la ricorrente già lavorasse per la detta famiglia . La teste ha riferito Persona_5 di aver contattato la ricorrente solo nel 2015 per tramite di mia suocera e di Persona_7 aver sostituito la ricorrente per alcune sporadiche domeniche , con ciò confermando la sostanziale continuità delle prestazioni lavorative della ricorrente . Pertanto , quanto alla decorrenza del rapporto , deve ritenersi provato che la ricorrente , come affermato dalla teste , Persona_2 abbia iniziato a lavorare con continuità la domenica presso la famiglia – dalla CP_1 Per_1 metà del 2007 . Dall'epoca certamente come riferito dalla teste e dalla teste Persona_2
la IG. non era autosufficiente con conseguenziale inquadramento Persona_6 Per_1 della ricorrente al livello C Super del CCNL Lavoro Domestico. L'orario di lavoro riferito dalla teste escussa era dalle 8.00 della mattina fino alle 12,30 e poi dalle 16,00 fino Persona_6 alle 20,00 , successivamente diminuito dal 29 ottobre 2015, dopo il decesso della IGnora Per_1 dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Dai conteggi subordinati depositati il 18/11/2024 da parte ricorrente secondo i parametri emersi dall'istruttoria emerge il credito della ricorrente di complessivi € 14.787,69 , a titolo di indennità per ferie non godute , festività nazionali , tredicesima mensilità e
TFR. L'esito della lite e la riduzione egli importi inizialmente richiesti rispetto a quelli risultati dovuti giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite , dovendo porsi i residui 2/3 , liquidati e distratti, come da dispositivo ,a carico di parte resistente .
PQM
Definitivamente pronunciando , ogni diversa domanda disattesa , così provvede : condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 14.787,69 oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al saldo;
compensa per 1/3 le spese di lite condannando parte resistente al pagamento in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente dei residui 2/3 liquidati in € 2200,00 oltre rimb. forf iva e cpa .
Roma , 2/12/2024 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli