Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 195 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] [...], C.F.: Parte_1 Pt_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SACCA' C.F._1
PROVVIDENZA PAOLA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] [...], C.F.: CP_1 Pt_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. LOIACONO C.F._2
MARIO EUGENIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 22/01/2025 i coniugi Pt_1
1
il 26/06/1971, premesso: Pt_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di il 02 settembre Pt_1
1996, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 570, parte
2, serie A;
- che dall'unione era nato, il 14/5/2001, il figlio oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5164/2018 del 13/03/2018;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi , C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1 Pt_1
20/4/1974 e , C.F.: , nato a CP_1 C.F._2
il 26/6/1971 il cui matrimonio è stato contratto in data 2/9/1996, e Pt_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di anno 1996, Pt_1
Atto 570, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate.
2. Ordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di Pt_1
matrimonio.
3. Emettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 3-bis
D.P.R. 115 del 2002 (introdotto dall'art. 1 comma 783 della L. 208/2015), decreti di pagamento per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Alla suddetta udienza del 28/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 5164/2018 del 13/03/2018, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
3 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di il 02 settembre 1996, trascritto nei registri dello Stato Pt_1
Civile di detto Comune al n. 570, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nata a [...] [...], e , nato a [...] Pt_1 CP_1 Pt_1
26/06/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di di Pt_1
procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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