Articolo 90 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 89Articolo 91
Versione
14 maggio 1968
Art. 90.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1958-59
(articolo 86)............................... L. 1.714.503.471 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 88)........... L. 2.516.817.893
------------- Residui passivi al 30 giugno 1959... L. 4.231.321.364
Entrata in vigore il 14 maggio 1968