Art. 4. 1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed e' composto da:
1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita' o loro delegati;
4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;
9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;
10) tre esperti in ricerche applcate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;
11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima".
2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. E' in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonche' alri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita'. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento".
"Il Comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile ed e' composto da:
1) il vice direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
2) tre funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita' o loro delegati;
4) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
5) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
6) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
7) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
8) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione o un suo delegato;
9) il direttore del Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un suo delegato;
10) tre esperti in ricerche applcate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime;
11) tre esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca;
12) il direttore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima".
2. Il quinto comma dell'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10) e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. E' in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonche' alri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilita' delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'articolo 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio piu' conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita'. In particolare, il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento".