Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6272/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, in qualità di legale rappresentante della società” Parte_1 Parte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv. Vincenzo Cardile e Placido
[...]
Cardile;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Antonello Monoriti;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente in data 22.11.2025 ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione
CP_ n. OI-001695984, notificata in data 24.10.2024 con la quale l' sede di Messina, richiedeva allo stesso la somma complessiva di €.2.127,24, a titolo di sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione all'atto di accertamento n. .4800.29/03/2019.0135250 del 29/03/2019, CP_1 riferito all'anno 2017.
Eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione delle disposizioni contenute nell'art.14, 2° comma, della l. 689/81 e nell'art. 2, commi 1 e 3, l. 241/1990, con conseguente decadenza, la carenza di motivazione, la prescrizione, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art.3 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, l. n.
212/2000, stante l'omessa allegazione della copia dell'atto precedentemente notificato e la carenza di motivazione sotto altro profilo
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2.- Si costituiva in giudizio l' , rappresentando di avere annullato l'ordinanza opposta CP_1 in via di autotutela, riconoscendo la sussistenza dell'eccepita violazione del termine di decadenza ex art. 14 comma 2 l 689/91, non essendo in grado di dimostrare fatti impeditivi del rispetto del termine di legge, come richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione pronunciatasi sulla questione.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese, atteso che non erano state riscontrate ulteriori irregolarità formali nel procedimento amministrativo.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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CP_ 4.- Preliminarmente va rilevato che l' nella memoria di costituzione, ha dato atto dell'avvenuto annullamento in via di autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta.
5.- Tanto premesso, sulla base di quanto dichiarato e documentato, e chiesto all'udienza odierna, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto, come precisato in giurisprudenza, si osserva che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Cass. n. 10553 del 7.5.2009).
6.- Ciò premesso, occorre esaminare la domanda di condanna alle spese di lite alla luce del principio di causalità.
CP_ Nel caso di specie l' ha riconosciuto la fondatezza di uno dei motivi di ricorso -
l'intervenuta decadenza – che, se esaminato in giudizio e in assenza di dimostrazione di
2 fatti impeditivi al rispetto del termine, avrebbe condotto all'accoglimento del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza degli altri motivi.
Da ciò consegue la fondatezza delle pretese avanzate da parte ricorrente con l'opposizione CP_ ad ordinanza ingiunzione per cui è causa e la soccombenza virtuale dell' che va condannato al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa, ed applicando i minimi tariffari, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 43,00 per spese ed
€ 1.310,00 per compensi, che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 03.04.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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