Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 6719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6719 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06719/2025REG.PROV.COLL.
N. 07289/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7289 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 433/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni dei difensori delle parti come in atti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 20 giugno 2023, la Questura della Provincia di Terni, ai sensi dell’art. 6, co. 5, della legge n. 401/1989, come modificato dal d.l. n. 119/2014, convertito dalla legge n. 146/2014, e poi dal d.l. n. 53/2019, disponeva nei confronti del sig. -OMISSIS- il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale e all’esterno degli stessi in occasione dello svolgimento delle manifestazioni calcistiche per un periodo di anni otto, con obbligo dell’interessato di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, nei giorni in cui la squadra della -OMISSIS- fosse stata impegnata in competizioni sportive ufficiali o amichevoli e nei giorni in cui nella provincia di Terni si fossero tenute competizioni sportive ufficiali o amichevoli della Nazionale italiana o di altra squadra professionistica.
1.2. Il divieto trae occasione dagli eventi verificatisi a Terni in data 13 marzo 2021, in area adiacente allo stadio, nel quale si sarebbe dovuta disputare la partita tra le squadre della Ternana e del Bari.
Nello specifico, l’odierno appellante, signor -OMISSIS-, veniva identificato: dalla OS …tra circa 250 manifestanti intenti ad incitare la squadra mentre sventolava una bandiera rossa con una mano e brandiva un fumogeno acceso, poi lasciato cadere per terra, con l’altra . Nel medesimo provvedimento, poi, si dà conto dei numerosi DASPO già emessi nei confronti dell’odierno ricorrente (ben dodici, da parte delle Questure di Bergamo, Piacenza, Milano e Genova), l’ultimo dei quali emesso dal Questore di Bergamo il 26.6.2018, poi prorogato di ulteriori diciotto mesi e con scadenza il 1°.3.2022.
2. Avverso il sopra menzionato provvedimento l’interessato ha proposto ricorso per l’annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria.
3. Con sentenza n. 433 del 20 giugno 2023 il Tribunale ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto “dell’ampia e articolata motivazione del decreto impugnato che dà conto delle valutazioni che hanno non irragionevolmente condotto la Questura ad adottare il Daspo - tra cui l’ uso di fumogeni da parte del tifoso - in violazione di una analoga precedente misura, come pregiudizievole per l’ordine e per la sicurezza pubblica”.
4. Avverso l’indicata sentenza il ricorrente ha proposto appello ritualmente notificato il 23 agosto 2023 e depositato in pari data.
5. L’appello è infondato.
5.1. La L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, lett. c), come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, prevede attualmente la possibilità di adottare i provvedimenti amministrativi di divieto di accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e la sottoposizione all'obbligo di presentazione all'autorità di polizia in concomitanza con tali manifestazioni anche nei confronti di “coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 1 e 2, alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5, al D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1 e 2 e art. 6-ter della presente legge, per il reato di cui al D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, art. 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'art. 588, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. f) e h), anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
5.2. Si tratta del cosiddetto “DASPO fuori contesto”, cioè adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto della precedente condanna o anche solo della denuncia per uno dei reati indicati nella disposizione, venga formulato, a seguito della realizzazione di condotte violente, un giudizio di pericolosità nei confronti del soggetto precedentemente condannato o denunciato e che si sia reso autore di condotte violente, al quale sia necessario, proprio per la sua pericolosità (desunta da tali condanne o denunce e dalla nuova realizzazione di condotte violente), impedire l'accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive e imporre anche la misura di prevenzione atipica dell'obbligo di presentazione, allo scopo di evitare che all'interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettatati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale (cfr. Cass. pen. Sez. III, Sent. n. 2278 del 20 gennaio 2021).
5.3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo della partecipazione alla suddetta manifestazione-svoltasi nell’area adiacente allo stadio di Terni-per la quale, la presenza dell’odierno appellante, ha costituito motivo della comunicazione di notizia di reato per violazione della pregressa misura di prevenzione per la durata di 18 mesi emessa dal Questore di Bergamo in data 26.6.2018 e, dunque, del presupposto delle precedenti condanne o denunce per uno dei reati indicati dall’art. 6, comma 1, lett. c) e d). Si tratta di fatti di reato ritenuti dal legislatore espressivi di un particolare allarme sociale o di una spiccata attitudine a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica: il ricorrente, come detto, era già stato destinatario non solo del citato daspo nel 2018; vicenda nella specie tanto più rilevante tenuto conto del fatto che il signor RT era stato in precedenza colpito da ulteriori misure di prevenzione speciale tra cui quella del 2015 a cui faceva espresso riferimneto il daspo oggetto della sentenza impugnata.
5.4. Né a diverse e distinte conclusioni conduce, poi, l’affermazione della difesa ricorrente -rimarcata anche nella memoria ex art. 73 c.p.a, depositata in data 9.6.2025- secondo cui l’ultimo della serie delle misure di prevenzione (recte: daspo notificato nel 2018) di cui l’appellante è stato destinatario era stato annullato in sede giudiziaria (sent. 688/2022 del TAR Brescia), non solo perché i motivi dell’accoglimento in quell’occasione riguardavano la circostanza che il ricorrente non aveva violato le prescrizioni del precedente daspo 2015; si legge, infatti, nella sentenza favorevole al ricorrente che: “la Questura non ha dimostrato la presenza del ricorrente nell’impianto sportivo nella fascia oraria vietata”; ma anche perché la misura oggi gravata non è stata emessa in via meramente automatica, avendo il Questore dato atto della condotta pericolosa del ricorrente …”che oltre ad incitare la tifoseria, brandiva un fumogeno acceso, poi lasciato cadere per terra”.
5.5. E’ evidente che si tratta di una condotta che, come condivisibilmente stigmatizzato dall’Autorità questorile, denota una indubbia pericolosità per “l’ordine e la sicurezza pubblica” e che trova nelle misure di prevenzione speciale, tra cui si annovera il daspo, nelle sue diverse tipologie, una tutela anticipatoria per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
6. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
7. Le spese del grado di giudizio possono essere compensate, in considerazione della peculiarità e parziale novità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.