Ordinanza collegiale 28 novembre 2024
Decreto presidenziale 28 gennaio 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7627 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07627/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14728/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14728 del 2023, proposto da
Omnia Italia Sas di Vaiano Filippo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Aceto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al decreto equa riparazione rgvg 57410/2012 Corte di appello di Roma, depositato in data 07/03/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA AR EL;
Considerato che col ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’importo ivi indicato a titolo di equa riparazione;
Rilevato che con ordinanza n. 21438 del 2024 questo Tribunale ha osservato – ai fini della ammissibilità del ricorso – che non risultava in atti la prova della trasmissione al Ministero debitore delle dichiarazioni previste dall’art. 5 sexies della legge Pinto con allegata tutta la necessaria documentazione (visura camera di commercio / potere di rappresentanza, cfr. in materia Tar Lazio sentenza n. 764/2023) e ha onerato la parte ricorrente al deposito della documentazione anzidetta;
Considerato che all’odierna camera di consiglio del 22 aprile 2026 si è rilevata, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un profilo di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che il gravame è inammissibile, in ragione del mancato deposito agli atti del giudizio delle dichiarazioni previste dall’art. 5 sexies della legge Pinto e della relativa documentazione allegata;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA AR EL, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IA AR EL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO