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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/06/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4445 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa da
(C.F.: ), in persona del Liquidatore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MILOTTA
GIUSEPPE in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFAELLI ENRICO ADRIANO
LOMBARDI SEBASTIAN, PAOLETTI ARIANNA e FERRARESE GIULIA in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
In punto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e richiamate le risultanze dell'istruttoria orale, il giudice osserva quanto segue.
ha convenuto in giudizio per sentirla Parte_1 CP_1 condannare al pagamento del corrispettivo della fornitura di n. 4 modem “Sportser esterno cod. USMOD100”, asseritamente avvenuta il 16.3.1999, e della vendita di n.
11 portatili “Thinkpad” e relative borse, asseritamente avvenuta in forza di consegna in conto vendita in data 24.2.1999 e della mancata restituzione degli stessi entro il termine pattuito del 29.2.2000, e, quindi, al pagamento della complessiva somma di € 51.681,70 (pari a lire 100.069.720, di cui lire 98.010.0000 per la vendita degli 11 portatili, lire 775.720 per la vendita delle 11 borse e lire 1.284.000 per la vendita dei
4 modem) oltre Iva.
A sostegno delle proprie pretese la società attrice ha prodotto:
- ordine datato 15.2.1999 per la fornitura di n. 4 “modem Sportser esterno cod.
USMOD100” al prezzo unitario di L. 321.000 Iva esclusa, recante il nominativo di della Direzione Sistemi Informativi ma privo di sottoscrizione ed inviato CP_2 via fax da (oggi a Parte_2 CP_1 Controparte_3
(oggi ), con richiesta di consegna da effettuarsi “presso la Parte_1 ns sede di entro il 24.3.99” (doc. 3 di parte attrice); Pt_2
- bolla di consegna n. 1793 del 16.3.1999 relativa all'ordine n. 1569 del 15.2.1999, effettuata dal corriere UPS AL S.r.l. (doc. 4 di parte attrice); - documento denominato DDT 25/ter/V/Riello datato 24.2.1999 (doc. 6 di parte attrice), recante firma per accettazione asseritamente riferibile all'ing. Persona_1 apposta in corrispondenza del timbro “ , nel quale è Parte_2 indicata la merce (n. 11 portatili ThinkPad600 PII/300 64/5.1 GB 13.3 TFT codice
I60085IT e n. 11 borse per portatile basic slim nera codice Borsa Basic).
La società attrice ha prodotto inoltre diffida di pagamento del 10.3.2009 relativa ai n. 4 “modem Sportser esterno cod. USMOD100” (doc. 7 di parte attrice), diffida di pagamento del 6.8.2009 relativa agli 11 portatili e relative borse (doc. 8 di parte attrice) e diffida di pagamento a mezzo PEC del 14.1.2019 (doc. 9 di parte attrice).
Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1 domande attoree, chiedendone il rigetto. In particolare la convenuta: i) ha eccepito la prescrizione del credito azionato in giudizio (anche parzialmente, in ragione del minor importo di € 15.018,57 oltre Iva richiesto nella diffida del 14.1.2019) per decorso del termine ordinario decennale, negando di aver mai ricevuto le missive datate
10.3.2009 e 6.8.2009, dichiarando di disconoscerle ai sensi degli artt. 2712 e 2719
c.c. ed affermando che non sarebbe possibile valutare la riconducibilità delle copie delle ricevute postali alle diffide in atti;
ii) con riferimento all'asserita fornitura di modem, ha negato di aver mai ricevuto la merce, contestando l'idoneità della bolla di consegna del 16.3.1999 a fornire la prova della relativa consegna ed evidenziando la mancata emissione di fattura obbligatoria da parte della società attrice;
iii) con riferimento all'asserita vendita di portatili e borse, ha contestato l'esistenza del rapporto, evidenziando la mancata emissione di fattura obbligatoria da parte della società attrice, il mancato assolvimento delle registrazioni contabili obbligatorie in relazione alla consegna di merce in conto vendita, la mancanza nel doc. 6 di parte attrice del contenuto prescritto dalla legge per i ddt, ed ha disconosciuto la sottoscri- zione riferibile all'ing. apposta sul doc. 6 di parte attrice ai sensi Persona_1 dell'art. 214, comma 2, c.p.c. e la conformità del doc. 6 di parte attrice al relativo originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., evidenziando che la stampigliatura presente sul documento fa riferimento ad un fax di due pagine delle quali parte attrice ha prodotto solo prima.
Tanto premesso, il diritto al pagamento del prezzo relativo all'asserita fornitura di n. 4 modem è prescritto.
Già in base alla prospettazione di parte attrice e alla documentazione dalla stessa prodotta, il contratto si sarebbe concluso in data 15.2.1999, quando
[...] Parte ha inviato via fax a l'ordine di n. 4 modem “Sportser Parte_2 esterno cod. USMOD100”, richiamando la precedente offerta del 12.2.1999.
In assenza di una pattuizione che subordini il pagamento del prezzo alla consegna della merce o di un termine di pagamento a favore dell'acquirente (non potendosi ritenere tale il termine “60 gg DF. FM.” perché, in mancanza di emissione di fattura, il prezzo non sarebbe tuttora esigibile) il prezzo pattuito deve ritenersi immediatamente esigibile con la conseguenza che la diffida del 10.3.2009 (pur contestata) sarebbe intervenuta allorché il diritto al pagamento del prezzo si era già prescritto in data 15.2.2009.
Quanto invece alla pretesa al pagamento del prezzo della vendita di n. 11 Parte portatili “Thinkpad” e relative borse, sostiene che, a seguito di asseriti accordi, con DDT 25/ter/V/Riello avrebbe consegnato, in data 24.2.1999, in conto visione a n. 11 portatili “ThinkPad600 PII/300 64/5.1 GB 13.3 TFT codice Parte_2
I60085IT” e n. 11 borse per portatile “basic slim nera codice Borsa Basic” e che il decorso del termine pattuito del 29.2.2000 senza la restituzione della merce avrebbe comportato l'automatico acquisto della stessa da parte di al prezzo Parte_2 pattuito di lire 98.010.000 oltre Iva per gli 11 portatili e di lire 775.720 oltre Iva per le
11 borse.
Tanto premesso, va osservato che in base all'art. 2679 c.c. e a pacifica giurisprudenza (S.U. 13533/2001), grava sul creditore che agisca per l'adempimento l'onere fornire la prova in giudizio della fonte (negoziale o legale) del proprio diritto.
L'assolvimento dell'onere della prova va valutato con ancora maggior rigore laddove, come nel caso di specie, emergano una pluralità di anomalie e incongruenze, come evidenziate dalla difesa della società convenuta: la mancata emissione delle fatture di vendita della merce;
la mancata produzione in giudizio delle scritture contabili dalle quali dovrebbe risultare la consegna di merce in conto visione, anche a fronte della specifica contestazione sollevata da parte convenuta;
la pattuizione di un prezzo di vendita apprezzabilmente superiore a quello di mercato (quale risulta da estratto della rivista MC Microcomputer di giugno 2000, prodotta sub doc. 3 di parte convenuta); il fatto che la società attrice abbia agito in giudizio per il pagamento del prezzo a distanza di oltre venti anni dall'asserita fornitura della merce, laddove nel contratto prodotto è previsto l'obbligo dell'acquirente di procedere “senza eccezione alcuna ad un rapido ed incondizionato pagamento”.
Ciò posto, va osservato che la prova del credito della società attrice è rappresentata esclusivamente dal documento denominato “DDT 25/ter/V/Riello” (doc.
6 di parte attrice), che, contrariamente a quanto in esso indicato, non rappresenta evidentemente un documento di trasporto (non essendo neppure indicato il nome del vettore della merce) ma è costituito da un documento datato 24.2.1999 ed inviato via fax in data 25.2.1999, redatto su carta intestata e recante una firma per CP_4 accettazione non leggibile (asseritamente riferibile all'ing. ) apposta in Persona_1 corrispondenza del timbro “ , nel quale è indicata Controparte_5 la merce che il sottoscrittore dichiara di aver ricevuto in conto visione per conto di e sono riepilogate le condizioni economiche e giuridiche dell'operazione CP_1 commerciale.
In particolare, in esso si legge che “facendo seguito agli accordi intercorsi” ha consegnato in conto visione a Controparte_3 Parte_2 materiale informatico (e segnatamente n. 11 portatili ThinkPad600 PII/300 64/5.1 GB
13.3” TFT codice I60085IT e n. 11 borse per portatile basic slim nera codice Borsa
Basic) con l'accordo che quest'ultima avrebbe potuto disporne “fino al 29 febbraio
2000”, termine entro il quale i beni avrebbero dovuto essere resi “nella confezione originale, integri e completi di tutti gli accessori e manuali” e, in difetto, sarebbero stati
“automaticamente ed irrevocabilmente (…) acquistati” da e “fatturati ai prezzi CP_1 netti indicati nella tabella sotto riportata”, con obbligo di di procedere “senza CP_1 eccezione alcuna ad un rapido ed incondizionato pagamento”.
La società convenuta ha espressamente disconosciuto la conformità della copia del doc. 6 al relativo originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. e, nella qualità di avente causa di in forza di fusione per incorporazione, Parte_2 ha dichiarato di non conoscere la firma per accettazione apposta sul documento, asseritamente appartenente all'ing. , ai sensi dell'art. 214, comma 2, Persona_1
c.p.c.
Al riguardo va richiamata brevemente la differenza tra disconoscimento della conformità della copia al suo originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. e disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. Mentre, infatti, il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura all'autore apparente, il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non pone in discussione l'autenticità del documento ma solo la corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. Inoltre, il disconoscimento della conformità tra la copia della scrittura privata prodotta in giudizio ed il relativo originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 214 c.p.c. poiché, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ciò posto, va osservato che nel caso di specie, in cui la parte convenuta ha disconosciuto la conformità della copia del doc. 6 al suo originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. e ha contestualmente dichiarato di non conoscere la sottoscrizione riferibile al proprio dante causa, era onere della parte attrice, che intende avvalersi del documento disconosciuto, produrre l'originale in suo possesso (nella specie la copia del fax da essa ricevuta) al fine di verificare l'integrità del documento e l'assenza di alterazioni.
Ebbene, la mancata produzione in giudizio dell'originale del fax disconosciuto e la produzione di copia non integrale dello stesso (e segnatamente della sola pag. 2), valutate unitamente alle numerose incongruenze sopra evidenziate e al fatto che, per quanto risulta dalla sentenza del Tribunale di Milano prodotta in allegato agli scritti conclusionali di parte convenuta, tale modus procedendi (pattuizione di un prezzo di vendita apprezzabilmente superiore a quello di mercato;
mancata emissione delle fatture di vendita della merce;
azione giudiziale per il pagamento del prezzo a distanza di oltre venti anni dall'asserita fornitura della merce) risulta ricorrente per la società attrice, non consentono di superare il disconoscimento di conformità del doc. 6 effettuato da parte convenuta.
Né a tal fine è sufficiente la deposizione del teste , già direttore Persona_1 generale di poiché lo stesso si è limitato a riconoscere la propria CP_1 sottoscrizione (per come appare graficamente sulla copia di cui la convenuta ha disconosciuto la conformità all'originale), dichiarando tuttavia di non ricordare nulla né della sottoscrizione del doc. 6 né della consegna della merce.
In conseguenza di quanto precede, le domande attoree vanno interamente rigettate e la società attrice va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla società convenuta le spese processuali, con i compensi liquidati ai sensi del d.m.
55/2014 come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
; CP_1
Parte b) condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1 processuali, che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali
15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 12.6.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)