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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1160 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(C.F.: ), con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104, per OT , registrata in Roma Ufficio Persona_1
Atti Pubblici il 04/05/2022 al n. 5514 serie 1/T dall'avv. Giancarlo De Santis (C.F.:
, con domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di C.F._1
Catanzaro Piazza L. Rossi n. 1 – 88100 Catanzaro,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e residente a (87019) CP_1 C.F._2
SP LB (CS) in via VIA PIRANDELLO NR. 2
CONVENUTA CONTUMACE
avente ad OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa Conclusioni della parte ricorrente rassegnate nelle note sostitutive di udienza depositate il 1.4.2025:
“La società , rappresentata e difesa come in atti, deposita verbale di conciliazione Parte_1
sottoscritto in data 31/03/2025 presso la sede della Confindustria di Cosenza e chiede dichiararsi
l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la società ha convenuto in giudizio la signora sua Parte_1 CP_1
dipendente con mansioni di portalettere, livello di inquadramento D, applicata, all'epoca dei fatti contestati, presso il Centro di Distribuzione di Roges (CS), al fine di sentir dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a tre ore di retribuzione inflitta alla lavoratrice all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti del 12/01/2024 (l'aver apposto di suo pugno la firma della madre del destinatario di atto giudiziario, in violazione delle vigenti disposizioni in materia di consegna di atti giudiziari).
Fissata l'udienza di discussione e disposta la sua sostituzione mediante il deposito di note scritte, la società ricorrente ha prodotto copia del ricorso notificato chiedendo rinvio in pendenza di tentativo di bonario componimento stragiudiziale della controversia;
disposto il chiesto rinvio, con note del
1.4.2025 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo Parte_1
sottoscritto con la dipendente in data 31/3/2025 verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale le parti hanno concordato la derubricazione della sanzione inflitta (da multa pari a tre ore ad ammonizione scritta) e ha dichiarato di rinunciare all'accertamento giudiziale della Parte_1
legittimità della sanzione irrogata, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha chiesto di Parte_1 dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce della conciliazione in sede sindacale di cui all'allegato verbale.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09 1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass.,
07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1160 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
(C.F.: ), con sede legale in Roma, al Viale Europa 190, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 55418 Raccolta n. 16104, per OT , registrata in Roma Ufficio Persona_1
Atti Pubblici il 04/05/2022 al n. 5514 serie 1/T dall'avv. Giancarlo De Santis (C.F.:
, con domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di C.F._1
Catanzaro Piazza L. Rossi n. 1 – 88100 Catanzaro,
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e residente a (87019) CP_1 C.F._2
SP LB (CS) in via VIA PIRANDELLO NR. 2
CONVENUTA CONTUMACE
avente ad OGGETTO: accertamento legittimità sanzione disciplinare conservativa Conclusioni della parte ricorrente rassegnate nelle note sostitutive di udienza depositate il 1.4.2025:
“La società , rappresentata e difesa come in atti, deposita verbale di conciliazione Parte_1
sottoscritto in data 31/03/2025 presso la sede della Confindustria di Cosenza e chiede dichiararsi
l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la società ha convenuto in giudizio la signora sua Parte_1 CP_1
dipendente con mansioni di portalettere, livello di inquadramento D, applicata, all'epoca dei fatti contestati, presso il Centro di Distribuzione di Roges (CS), al fine di sentir dichiarare la legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa pari a tre ore di retribuzione inflitta alla lavoratrice all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti del 12/01/2024 (l'aver apposto di suo pugno la firma della madre del destinatario di atto giudiziario, in violazione delle vigenti disposizioni in materia di consegna di atti giudiziari).
Fissata l'udienza di discussione e disposta la sua sostituzione mediante il deposito di note scritte, la società ricorrente ha prodotto copia del ricorso notificato chiedendo rinvio in pendenza di tentativo di bonario componimento stragiudiziale della controversia;
disposto il chiesto rinvio, con note del
1.4.2025 ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo Parte_1
sottoscritto con la dipendente in data 31/3/2025 verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale le parti hanno concordato la derubricazione della sanzione inflitta (da multa pari a tre ore ad ammonizione scritta) e ha dichiarato di rinunciare all'accertamento giudiziale della Parte_1
legittimità della sanzione irrogata, oggetto del presente giudizio.
Pertanto, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ha chiesto di Parte_1 dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere alla luce della conciliazione in sede sindacale di cui all'allegato verbale.
Tanto premesso, in via preliminare ed assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(cfr. Cass., 09-04-1997, n. 3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09 1995, n. 9781; Cass., 07-09-
1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass.,
07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie, il verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, prodotto in atti, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Alla luce dei rilievi sopra formulati, deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti