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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2024, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13720/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Sapienza, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Abbagnato, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 12/3/2024 e dell'11/3/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo
1 normativamente previsto dalla separazione personale dei coniugi a seguito di accordo di negoziazione assistita del 2/10/2020, autorizzato dal Procuratore della Repubblica il
18/1/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4 comma IX legge 1/12/1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge
6/3/1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Presidente del Tribunale con ordinanza del 14-15/7/2023.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 cod. proc. civ.;
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
TA VI (PA) il 13/9/2006 da nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Palermo dell'anno 2006 al n. 5, parte II, serie B;
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 18 marzo 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13720/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonella Sapienza, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Abbagnato, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 12/3/2024 e dell'11/3/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo
1 normativamente previsto dalla separazione personale dei coniugi a seguito di accordo di negoziazione assistita del 2/10/2020, autorizzato dal Procuratore della Repubblica il
18/1/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4 comma IX legge 1/12/1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge
6/3/1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Presidente del Tribunale con ordinanza del 14-15/7/2023.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279 cpv. n. 4 cod. proc. civ.;
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
TA VI (PA) il 13/9/2006 da nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
Comune di Palermo dell'anno 2006 al n. 5, parte II, serie B;
b) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
2 Tribunale, il 18 marzo 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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