CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente relatore
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1634/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Corigliano Rossano, area urbana Rossano, al Viale dei Parte_1
Normanni n. 200, presso e nello studio dell'Avv. Ettore Zagarese, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, area urbana Rossano, alla Via Controparte_1
Galeno n. 27/b, presso e nello studio dell'Avv. Natale Graziano, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“In via preliminare
- alla luce delle su esposte argomentazioni si chiede di poter ammettere agli atti di causa la documentazione indicata al punto n. 4 del presente appello e nella fattispecie le fotografie attestanti il tradimento effettuato dal stante l 'indispensabilità della stessa;
CP_1
1 - sempre in via preliminare, all'esito della produzione documentale di cui sopra si insite nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il tramite dei testi i Sigg.ri e stante CP_2 Testimone_1
l'indispensabilità della stessa;
Nel merito
- alla luce delle su esposte argomentazioni si insite nella riforma della sentenza Emessa dal Tribunale di
Castrovillari n. 1609/24 emessa in data 30.09.2024 e comunicata alle parti in data 30.09.2024 successivamente notificata in data 17.10.2024 e quindi per l'effetto:
- disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della Sig.ra Pt_1
- disporre in favore della un assegno di mantenimento per i figli il cui ammontare deve tener conto delle Pt_1 loro particolari esigenze nonché dell'età degli stessi
- Disporre in favore della Sig.ra un assegno di mantenimento stante la funzione assistenziale dello stesso Pt_1 congiuntamente alle precarie condizioni economiche dell'odierna parte appellante nella misura ritenuta di ragione e giustizia;
- dichiarare l'addebito della separazione in capo al alla luce della relazione extraconiugale da questi CP_1 intrattenuta in costanza di matrimonio;
- in riforma dell'impugnata sentenza, si chiede altresì di annullare la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado poste in capo alla stante le ristrette condizioni economiche della Pt_1
per come sopra ampiamente indicato - trattasi infatti di giovane madre chiamata a mantenere tutti e due Pt_1
i suoi figli garantendo loro il diritto allo studio congiuntamente ad un'esistenza libera e dignitosa;
- il tutto con vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio oltre accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, solo in via gradata di compensarle alla luce delle ristrette condizioni economiche della che come collaboratore deve mantenere da sola i figli studenti universitari”. Pt_1
Per : Controparte_1
“[…] conclude per la dichiarazione di inammissibilità e comunque del rigetto del proposto appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio da porre in favore dello Stato essendo l'appellato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.
Per il Procuratore Generale: “Si esprime parere favorevole a riconoscere un assegno di mantenimento in favore dell'appellante nella misura di 200 euro”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso iscritto a ruolo il 24 luglio 2018 ha chiesto al Tribunale di Castrovillari: Parte_1
a. La dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. L'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente;
c. L'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la ricorrente;
d. L'assegnazione a sé della casa coniugale;
2 e. Un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge ed in favore proprio e dei figli nella misura rispettivamente di € 300,00 ed € 700,00.
f. Il tutto con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
A sostegno della domanda ha allegato di: -aver contratto matrimonio concordatario in data 24 agosto 1997 con
- che dalla predetta unione sono nati due figli - il 15 novembre 1999 e il 28 Controparte_1 Tes_1 CP_2 settembre 2001 - e che il rapporto coniugale si è andato man mano logorando tanto da far venire meno quell'affectio coniugalis necessaria allo sviluppo armonico della famiglia, e ciò per colpa di , il Controparte_1 quale aveva intrapreso una relazione extra-coniugale.
Si è costituita parte resistente ed ha dedotto, in particolare, di non aver mai tenuto Controparte_1 comportamenti contrari ai propri doveri di padre e coniuge, men che mai per ciò che attiene l'affermata circostanza di avere intrattenuto una relazione extraconiugale.
Ciò posto, il resistente ha chiesto al Tribunale:
a. La dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. L'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente;
c. L'affidamento condiviso della sola figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata CP_2 presso la madre ricorrente fino al diciottesimo anno di età;
d. L'assegnazione parziale alla ricorrente della casa coniugale fino al compimento della maggiore età di CP_2 stabilendo, in ogni caso, che la restante parte di detta abitazione venga occupata dal resistente, attesa la fattibilità tecnica di una divisione;
e. Non stabilire alcun importo a titolo di mantenimento tra i coniugi, rapportando, invece, l'eventuale concorso al mantenimento dei figli alle evidenziate e documentate condizioni economiche dell'esponente convenuto;
f. Il tutto con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
Con ordinanza depositata il 7 febbraio 2019 il Presidente ha disposto i seguenti provvedimenti provvisori:
- l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
- l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , la quale dimorerà presso il domicilio CP_2 materno (insieme anche all'altro figlio maggiorenne , con facoltà del padre di farle visita e di Testimone_1 tenerla con sé previo accordo con la madre ovvero, in mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00, tenuto conto, in ogni caso, delle esigenze e della volontà della figlia, e di tenerla presso la sua abitazione a settimane alterne dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica ed ancora ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e, sempre ad anni alterni, dal venerdì al lunedì di Pasqua, nonché nel periodo estivo per 20 giorni nel mese di luglio o nel mese di agosto, ad anni alterni, salvo diverso accordo con la madre e tenuto conto, in ogni caso, della volontà e delle esigenze della prole;
- l'assegnazione a parte ricorrente della casa coniugale;
- l'obbligo di versare mensilmente - in favore della ricorrente, entro i primi cinque giorni del mese - la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo
3 di contributo al mantenimento dei figli e di contribuire alle spese straordinarie scolastiche, extrascolastiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale che si renderanno necessarie per la prole nella misura del
50%, previo accordo con il coniuge e, comunque, con successiva rendicontazione;
Con sentenza n. 689/19 del 12 settembre 2019 è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale tra i coniugi con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche e relative ai figli.
Infine, all'udienza del 2 aprile 2024, è stato espletato l'interrogatorio non formale delle parti, ex art. 117 c.p.c., e la causa è stata assegnata alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Indi, decisa, con sentenza n. 1609/2024 resa in data 26 settembre 2024 e pubblicata il 30 settembre 2024, con la quale il
Tribunale di Castrovillari ha così provveduto:
“A. RICHIAMA la sentenza n. 681/19 che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e come sopra generalizzati;
[...] Controparte_1
B. RIGETTA la domanda principale di addebito;
C. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
D. RIGETTA la domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla ricorrente;
E. RIGETTA la domanda di mantenimento dei figli e formulata da;
CP_2 Per_1 Parte_1
F. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, condanna la ricorrente alla refusione, in favore di e per lui in favore dell'erario (stante l'ammissione del medesimo al beneficio del Controparte_1 gratuito patrocinio giusta del COA di Castrovillari del 29/11/18), della restante metà delle spese nella misura di
€ 1.300,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
G. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi”.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata a mezzo pec in data 17 ottobre 2024, ha interposto gravame Parte_1 con ricorso presentato, telematicamente, il 14 novembre 2024.
Con decreto presidenziale di data 20 novembre 2024 è stata fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 27 maggio 2025.
costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole a riconoscere un assegno di mantenimento in favore dell'appellante nella misura di 200 euro.
Disposti alcuni rinvii è stata fissata per la discussione l'udienza del 25 settembre 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione, con ordinanza del 16 ottobre 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
4 3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione della normativa in materia di assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c.: errata ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure”, Parte_1 censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Castrovillari ha rigettato la domanda di
[...] assegnazione della casa familiare a , rilevando che, deve ritenersi acclarata la circostanza, allegata Parte_1 dal resistente, che l'immobile non era più abitato dai beneficiari, posto che la aveva iniziato a lavorare al Pt_1 nord Italia e pure i figli si erano trasferiti altrove per ragioni di studio, rilevando, altresì, lo stato di abbandono e incuria dell'abitazione. In effetti, “tale circostanza deve ritenersi acclarata, essendo emerso dall'interrogatorio libero delle parti, reso all'udienza del 2/4/24, che la ricorrente ormai vive a Somma Lombardo, in provincia di
Varese, da 4 anni, dove lavora come amministrativo presso un istituto scolastico, mentre i figli e CP_2 Tes_1 vivono in una stanza presa in affitto nella città dove frequentano l'università e rientrano a ET, dove è sita la casa familiare, quando non frequentano i corsi. Ne deriva che l'assegnazione della casa familiare ad Parte_1 non ha più ragion d'essere, in quanto, per le vicende sopravvenute appena esposte, la casa non è più
[...] idonea a svolgere la funzione delineata dalla previsione normativa richiamata” (cfr. sentenza, pag. 4).
Rappresenta l'appellante che, sul punto, la normativa di riferimento è dettata dall'art. 337 sexies c.c. che disciplina il diritto al godimento della casa familiare, attribuito ad uno dei genitori, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dal tenore letterale della norma si evince di riflesso che, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui: a) l'assegnatario non abiti (o cessi di abitare) stabilmente nella casa familiare;
b) ovvero conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio. Ebbene, prosegue l'appellante, nessuno dei tre presupposti sopra individuati si configura nel caso di specie: la sig.ra ad oggi, non ha instaurato alcuna Pt_1 convivenza more uxorio né tantomeno contratto matrimonio. In ordine al requisito pure richiesto della stabile convivenza familiare, la pronuncia del Tribunale è frutto di un evidente travisamento delle parole proferite dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, dacché “Costituisce circostanza vera quella secondo la quale la Pt_1 oggi vive a Somma Lombardo, ma tanto fa limitatamente al periodo di svolgimento della sua prestazione lavorativa, per come dalla stessa chiarito ossia:” ho avuto 4 contratti con scadenza ogni anno al 30.06.2024 […]
Pur lavorando in quel di Somma, la non ha mai perso la stabile convivenza con la casa adibita a residenza Pt_1 familiare atteso che la stessa riesce stabilmente ad ivi ritornarvi ed a permanervi per lunghi archi temporali, al fine di convivere con i figli” (cfr. ricorso, pagg. 7-8). Analogamente, i figli della coppia hanno conservato un legame profondo con la casa familiare di Via Pietro Mancini di ET, laddove l'abitazione in Cosenza è stata presa esclusivamente per ragioni di studio e per poter frequentare l'università durante la settimana.
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Inosservanza e/o errata interpretazione della normativa in materia di mantenimento della prole”, si duole di rigetto della domanda di mantenimento dei figli CP_2 all'epoca dell'introduzione del giudizio minorenne, e , maggiorenne. Per_1
Il Tribunale ha rigettato la domanda agitata dalla sig.ra argomentando che, “in mancanza di convivenza Pt_1 dei figli con la madre, genitore richiedente l'assegno, la domanda non può trovare accoglimento” (cfr. sentenza, pag. 5).
5 Rappresenta l'appellante che, “giammai la ha reciso il vincolo di convivenza con i figli ma semplicemente Pt_1 lo stesso viene a configurarsi e ad atteggiarsi in maniera diversa stante le particolari esigenze dei stessi, attualmente studenti universitari […] i ragazzi e non hanno mai reciso il legame familiare con CP_2 Tes_1 la casa né tanto meno la convivenza con la madre atteso che questi in virtù di quel criterio di prevalenza temporale testé enunciato si trovano a passare la maggior parte del tempo presso l'abitazione di Via Pietro Mancini in quel di ET anziché nella casa presa in locazione in quel di Cosenza. Del resto per come sopra ampiamente ribadito, i ragazzi permangono in quel di Cosenza limitatamente al periodo di frequentazione dei corsi preferendo ritornare in quel di ET, nella loro casa adibita a residenza familiare, per ivi dedicarsi alla preparazione degli esami universitari e congiungersi con la madre la sig.ra (cfr. ricorso, pagg. 15-16). In definitiva, Pt_1 alla ricorrente “spetta l'erogazione del contributo di mantenimento in favore dei figli, grazie ai quali poter vivere
e farli studiare” (cfr. ricorso, pag. 17).
3.3 Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Violazione delle norme di legge in materia di assegno di mantenimento e nella fattispecie dell'art. 156 c.c.”, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta della ricorrente di porre in capo al resistente l'obbligo di versare in suo favore un assegno di € 300,00
a titolo di mantenimento.
Rappresenta l'appellante che, pur partendo dalla circostanza che ella, ad oggi, svolge attività lavorativa, purtuttavia “le misere risorse economiche di cui la stessa è titolare non le permettono di poter vivere conservando lo stesso tenore di vita precedentemente goduto” (cfr. ricorso, pag. 19). A fronte di uno stipendio mensile di €
1.200,00 circa, con cui garantire anche ai due figli una esistenza dignitosa e il diritto allo studio, il non CP_1 solo continua a svolgere attività di mobiliere pur non avendo formalmente il negozio ma, altresì, nel corso del giudizio di separazione - nonostante la condizione di non abbiente da questi rivendicate - ha acquistato in data 12 agosto 2021 in quel di Mandatoriccio un esteso terreno (come da visura allegata in primo grado) nonché in data 8 gennaio 2020 ( quindi sempre nel corso del giudizio di separazione) costituiva in quel di Firenze una s.r.l. denominata “ , della quale si produce atto costitutivo, produzione documentale da reputarsi Controparte_3 ammissibile in quanto sopravvenuta.
3.4 Con il quarto motivo, così rubricato: “Inosservanza delle norme in materia di addebito della separazione”, si duole di rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente per violazione del dovere di fedeltà.
Rappresenta che le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della statuizione di rigetto, vale a dire la mancanza di prova della violazione dell'obbligo nascente dal matrimonio oggetto di contestazione da parte della ricorrente e dell'ulteriore prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tale comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, non terrebbero in conto gli esiti dell'attività istruttoria, dacché la prova del tradimento del veniva fornita alla non solo dalla confessione da questi effettuata CP_1 Pt_1 direttamente alla moglie ed ai figli ma bensì anche dal recente rinvenimento fortuito di alcune foto che ritraevano l'amante nuda mostrarsi al ed a seguire le diverse conversazioni amorose scambiate tra i due fedifraghi. CP_1
Rileva che, di vero, “Nulla osta pertanto, alla produzione ora in giudizio del predetto materiale probatorio, essendo stato rinvenuto fortuitamente di recente ma soprattutto stante l'indispensabilità di detto materiale ai fini
6 della questione relativa all' addebito” e che “per una mera questione di delicatezza degli interessi sottesi si è proceduto a coprire il volto della donna ma laddove l 'Ill.mo Giudicante lo dovesse ritenere necessario, si chiede sin da ora di procedere al deposito delle stesse prive della copertura del viso della donna” (cfr. ricorso, pag. 23).
Trattandosi di prove assolutamente indispensabili ai fini del giudizio, la ricorrente insiste pertanto nell'ammissibilità della documentazione fotografica stante il rispetto pedissequo dei principi dettati dalla normativa in materia. Laddove “dovessero residuare anche dei dubbi (anche se appare strano ve ne possano essere dopo la visione delle documentazione in atti), questa difesa insiste altresì nella rinnovazione dell'istruttoria per il tramite dell'audizione in qualità di testimoni dei Sigg. e che presenti ai CP_2 Testimone_1 fatti di causa potranno non solo riferire in ordine alla confessione del sull'avvenuto tradimento con altra CP_1 donna che in ordine ai fatti successivi relativi alla scoperta solo ex post della della mancata produzione Pt_1 della documentazione di cui sopra” (cfr. ricorso, pag. 27).
3.5 I motivi primo, secondo, terzo e quarto sono evidentemente connessi e, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Muovendo dalle censure in ordine al mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione al coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà, sviluppate con il quarto motivo, osserva la Corte che, essa è stata rigettata dal Tribunale perché la domanda non ha ricevuto l'avallo probatorio di alcun elemento oggettivo all'esito del giudizio;
difatti, non è stata fornita prova certa della violazione dell'obbligo nascente dal matrimonio oggetto di contestazione da parte della ricorrente né della sussistenza di un rapporto di causalità tra tale comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Orbene, non è superfluo rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ.,
27 giugno 2006, n. 14840; Cass. civ., 11 giugno 2005, n. 12383). In tal senso il Supremo Collegio ha affermato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr.
Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18074; in termini anche Cass. civ.,5 agosto 2020, n. 16691).
Questo principio è stato ritenuto applicabile anche alla inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso una indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale,
7 essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass. civ., 14 agosto 2015, n. 16859;
Cass. civ., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13592). Grava dunque sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficienza causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità della infedeltà
a determinare l'intollerabilità della convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. civ., 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass. civ., 14 febbraio 2012, n. 2059).
Nel caso in ispecie, la ricorrente ha allegato che il rapporto coniugale si era incrinato per colpa del coniuge,
il quale avrebbe ammesso di intrattenere una relazione extraconiugale da circa tre mesi. La Controparte_1 circostanza avrebbe trovato preciso riscontro in alcune foto e messaggi “a dir poco compromettenti” (cfr. ricorso, pag. 1) rinvenuti dalla ricorrente.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. , chiedeva al Tribunale l'ammissione di prova Parte_1 per testi sulla seguente circostanza: “a) Vero che è a conoscenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal signor ”, indicando quali testi i figli della coppia, e Controparte_1 Tes_1 CP_2
Con ordinanza dell'8 novembre 2021 il G.I. non ammetteva la prova testimoniale della ricorrente “posto che la prova per testi articolata da parte ricorrente nella memoria depositata in data 19.11.2020 non è ammissibile in quanto i relativi fatti sono formulati in modo del tutto generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona”.
È altrettanto certo che, la ricorrente non ha prodotto in primo grado le fotografie e i messaggi “a dir poco compromettenti”, scoperti prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di
Castrovillari.
Soltanto nel presente giudizio di appello chiede – in via istruttoria – l'acquisizione di alcune foto che ritrarrebbero l'amante del nonché l'acquisizione del testo di diverse conversazioni amorose scambiate tra i due, CP_1 assumendo che sia le foto che le conversazioni sarebbero state rinvenute fortuitamente di recente e che, in ogni caso, si tratterebbe di materiale indispensabile ai fini della questione relativa all'addebito.
Orbene, la richiesta istruttoria è certamente ammissibile.
È infatti pacifico che nel giudizio di separazione personale dei coniugi che si svolge secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in discorso (v. Cass. civ., 30 novembre 2020, n. 27234;
Cass. civ., 13 aprile 2012, n. 5876).
Nella specie il ha potuto ampiamente
contro
-dedurre alla produzione documentale nel corso del giudizio CP_1 di appello.
8 Posta la ammissibilità della produzione, vi è che essa documentazione, obiettivamente, non dimostra alcunché, non essendovi alcun elemento obiettivo per ritenere che il intrattenesse con la donna ivi effigiata una CP_1 relazione extraconiugale e, soprattutto, che la relazione in questione sia stata la causa dell'irreversibile crisi coniugale.
Né la lacuna probatoria potrebbe essere colmata mediante l'escussione testimoniale dei figli della coppia, ai quali si vorrebbe chiedere, inammissibilmente, di riferire in ordine a “fatti successivi relativi alla scoperta solo ex post della della mancata produzione della documentazione di cui sopra”, senza neppure indicare i “fatti” in Pt_1 questione.
Quanto agli altri capitoli della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo, essi non appaiono ammissibili poiché peccano evidentemente di genericità in quanto i relativi fatti sono formulati senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo e di tempo.
Non essendo stato dimostrata né la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del né che essa sia stata la CP_1 causa efficiente della crisi coniugale, la statuizione di rigetto della domanda di addebito va senz'altro confermata.
Il quarto motivo di appello è, dunque, rigettato.
Si può, allora, trascorrere all'esame del primo e del secondo motivo, concernenti l'assegnazione della casa coniugale in ET (CS) ed il mantenimento dei due figli maggiorenni.
Come il previgente art. 155, comma 4, c.c., l'art. 155 quater (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e l'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D. Lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l'art. 155 quater) e prevede (l'attuale 337 sexies) che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 6979 del 2007; Cass. n. 14553 del 2011 e n. 21334 del
2013).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la L. n. 54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte
Cost. n. 308 del 2008).
La Suprema Corte (Cass. n. 23591 del 2010) ha infatti ribadito che “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione” e che “suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”; l'assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”.
9 Nel caso dello studente fuori sede, occorre valutare se il figlio mantenga o meno uno stabile collegamento con l'abitazione del genitore assegnatario, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, se egli faccia ritorno nella casa regolarmente, per periodi di tempo apprezzabili anche in termini di prevalenza temporale (cfr.
Cass. civ., 22 marzo 2012, n. 4555, che ha precisato come “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori con eventuali, sporadici, allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile;
quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)”; conf., tra le tante, Cass. civ., 6 maggio 2019, n. 11844).
Secondo le regole generali sull'onere della prova, spetta a chi chiede l'assegnazione della casa coniugale offrire riscontri probatori a sostegno dei fatti dedotti.
Orbene, nel caso di specie è pacificamente emerso che la sig.ra vive ormai stabilmente a Somma Pt_1
Lombardo, in provincia di Varese, da 4 anni, dove lavora come amministrativo presso un istituto scolastico, mentre i figli e vivono nella città di Cosenza dove frequentano l'università e rientrano a CP_2 Tes_1
ET, dove è sita la casa familiare, quando non frequentano i corsi.
In effetti, in sede di libero interrogatorio, ha dichiarato: “Vivo Somma Lombardo, in provincia di Parte_1 Per Varese, da 4 anni perché lavoro lì come personale . Ho avuto 4 contratti con scadenza ogni anno al 30.06,24.
Vivo ospite a casa di amici. Prima vivevo da mia sorella. I mei figli da quando si sono diplomati vivono in una stanza presa in affitto. Quando non frequentano i corsi vanno a ET nella casa familiare. Da me vengono sporadicamente anche per ragioni economiche” (cfr. verbale d udienza del 2 aprile 2024).
Ebbene, è evidente che, nel caso in esame manca il presupposto per l'assegnazione della casa familiare di ET alla coniuge, vale a dire la coabitazione dei due figli maggiorenni con la madre presso la casa familiare.
In effetti, la madre ha cessato di abitare stabilmente nella casa familiare di ET, dacché è pacifico che ella vive ormai da molti anni nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove svolge attività lavorativa Per come personale Peraltro, al contrario di quanto sostenuto nell'atto di appello, la sig.ra non ha mai Pt_1 dichiarato di fare ritorno a ET tantomeno “per lunghi archi temporali”. Il che era sufficiente a rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare noto essendo che, in forza dell'art. 337-sexies c.c., il diritto al godimento della casa familiare, da attribuirsi tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
D'altro canto, i figli e non coabitano con la madre nella casa familiare di ET, né in Somma Tes_1 CP_2
Lombardo, ma vivono autonomamente nella città di Cosenza.
10 È evidente che, nel caso in esame, manca il presupposto per assegnare la casa familiare di ET alla sig.ra
, la quale non abita stabilmente nella casa familiare, né tantomeno vi coabita con i figli e Parte_1 CP_2
i quali solo sporadicamente fanno ritorno al paese di origine. Tes_1
Infondate sono pure la doglianze concernenti la statuizione di rigetto della domanda di mantenimento dei figli formulata da . Parte_1
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 d.lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 l. n. 54 del 2006 (così Cass. civ. 28 gennaio 2021, n. 2020 e Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299). La norma, in particolare, prevede che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati. Il principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitori coniugati ai figli di genitori separati o divorziati, come pure a quelli nati da persone non unite in matrimonio (che continuano a vivere insieme o che hanno cessato la convivenza), impone di tenere a mente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni (art. 315 bis, comma 1, c.c.). È per questo che l'art. 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stanno ancora insieme, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori vige, poi, il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. Per i genitori sposati, il dovere di contribuire al mantenimento del figlio è regolato dall'art. 143, comma 3, c.c. che sancisce il dovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro professionale e casalingo. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede, poi, che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre
11 a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi. In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo
Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass. civ., 10 febbraio 2023, n. 4145; Cass. civ., 16 settembre 2020, n. 19299). In ogni caso, anche il genitore disoccupato è obbligato a mantenere i figli;
la mera perdita del lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. civ., 24 agosto 2017, n. 39411).
Ora. Nel caso in esame, chiaramente, manca uno dei presupposti legittimanti il genitore ad instare l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente vale a dire la coabitazione, vivendo stabilmente i figli in Cosenza e la madre nella città di Somma Lombardo.
Secondo insegnamento della Suprema Corte, si deve riconoscere una legittimazione concorrente del figlio maggiorenne non autosufficiente con quella del genitore con il quale coabita, en potendo agire esclusivamente il genitore convivente per richiedere il contributo relativo al concorso al mantenimento del figlio (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2020, n. 17380: "La legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne;
tenuto, peraltro, conto del fatto che il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive rivela l'inesistenza di qualsiasi conflitto, quanto al suo mantenimento, con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere" (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 16/07/1998, in termini 4188 del 2006; 21437 del 2007)”).
Il primo e il secondo motivo d'appello sono, dunque, rigettati.
Resta da esaminare il terzo motivo col quale si duole del mancato riconoscimento di un contributo Parte_1 di mantenimento a carico del resistente e in favore della ricorrente.
12 Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di mantenimento del coniuge, così argomentando: “Nel caso in esame, non sussiste il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento avendo ella dichiarato di svolgere attività lavorativa ormai da quattro anni - seppur non stabile - in qualità di amministrativo presso un istituto scolastico, con contratto avente scadenza ogni anno al 30/6 (cfr. verbale d'udienza del 2 aprile 2024), dalla quale
è in grado di poter ricavare le risorse per il proprio sostentamento. Infatti, in mancanza di prova di un elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio (il cui onere incombeva alla ricorrente) non è consentito al Collegio presumere l'inadeguatezza dei redditi attualmente percepiti dalla ricorrente a garantire il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. In definitiva, la domanda di mantenimento del coniuge va rigettata” (cfr. sentenza, pag.
5).
Rappresenta l'appellante che, pur partendo dalla circostanza che ella, ad oggi, svolge attività lavorativa, purtuttavia “le misere risorse economiche di cui la stessa è titolare non le permettono di poter vivere conservando lo stesso tenore di vita precedentemente goduto” (cfr. ricorso, pag. 19). A fronte di uno stipendio mensile di €
1.200,00 circa, con cui garantire anche ai due figli una esistenza dignitosa e il diritto allo studio, il non CP_1 solo continua a svolgere attività di mobiliere pur non avendo formalmente il negozio ma altresì nel corso del giudizio di separazione - nonostante la condizione di non abbiente da questi rivendicate - ha acquistato in data 12 agosto 2021 in quel di Mandatoriccio un esteso terreno (come da visura allegata in primo grado) nonché in data 8 gennaio 2020 ( quindi sempre nel corso del giudizio di separazione) costituiva in quel di Firenze una s.r.l. denominata “ della quale si produce atto costitutivo, produzione documentale da reputarsi Controparte_3 ammissibile in quanto sopravvenuta.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, è opportuno rammentare che l'art. 156, comma 1, c.c. dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
I <> cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ., 6 settembre 2021, n. 24049; Cass. civ., 24 giugno
2019, n. 16809; Cass. civ., 16 maggio 2017, n. 12196).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o
13 comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, quale situazione condizionante la qualità e la quantità del richiedente (così, tra le tante, Cass. civ., 13 dicembre 2024, n. 32349; Cass. civ., 19 luglio 2022, n. 22616; Cass. civ., 24 aprile 2007, n. 9915).
Dall'esame dei principi di diritto sopra richiamati si evince con chiarezza che ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione,
e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza.
Ebbene, la parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio in parola e, ancor prima, non ha assolto al relativo onere allegatorio, posto che il ricorso introduttivo del primo grado difetta di qualsivoglia allegazione in ordine a quale fosse – agiato o meno – il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, così da consentire al Tribunale di accertare se, per effetto della constatazione della esistenza di una rilevante disparità economica tra i coniugi, le risorse di cui il coniuge richiedente l'assegno dispone non siano idonee a garantirgli la conservazione di quel tenore di vita.
Si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia di ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Come chiarito dalla Suprema Corte,
“chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium”. Principio questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord.
6 novembre 2013 n. 24861; Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) – così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa
(cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, dall'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto” (cfr. Cass. civ., 16 marzo 2018, n. 6618).
L'appello è, dunque, rigettato.
§ 4. Le spese di lite
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 aggiornato dal DM 37/2018 e dal DM n. 147/2022 (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), per tutte le fasi. Il pagamento delle spese di lite va disposto in favore dell'erario in forza di deliberazione ammissione al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, adottata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari del 29 novembre 2018.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
, con ricorso depositato in data 14 novembre 2024, nei confronti di e con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Procuratore Generale, e avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1609, resa in data 26 settembre 2024 e pubblicata il 30 settembre 2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite liquidate in € 4.996,00 Parte_1 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'erario (stante l'ammissione del al beneficio CP_1 del patrocinio a spese dello Stato);
3) dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato;
4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Appello di Catanzaro del 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
15