Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 29/01/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8421 del 2024, proposto da
Ma ON RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Sofia Guerrieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto reso dalla Prefettura di Roma - Area Iv bis - Sportello Unico per l’Immigrazione in data 5 giugno 2024 notificato lo stesso giorno, con cui veniva rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/2020 (Prot. n. RM4706903127).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente ha introdotto il giudizio avverso il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare ex art. 103, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 2020, presentata in suo favore da MA LI AN in data 11.6.2020;
vista la documentazione depositata in atti il 21.1.2025 da cui risulta che lo SUI, dopo aver riesaminato l’istanza ed annullato in autotutela l’atto impugnato, ha rilasciato il modello 209, indispensabile per la successiva richiesta del permesso di soggiorno;
considerato che tale atto conclude positivamente il procedimento innanzi al SUI, come specificato dall’art. 103 co. 15 D.L. cit. e come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 30.5.2020; dopo la conclusione positiva del procedimento innanzi al SUI, allo straniero viene consegnato il citato modulo da inviare tramite kit postale presso la Questura per l’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro domestico o subordinato;
considerato che il procedimento presso la Questura è da ritenersi autonomo da quello svolto da parte del SUI sebbene si tratti di procedimenti fra loro collegati (si veda in questi termini di recente TAR Salerno, sez. III, n. 1307/2023, nonché la predetta circolare del 30.5.2020, che distingue il procedimento presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Roma da quello presso le Questure);
considerato, dunque, che il procedimento presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Roma si è concluso positivamente, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere (come richiesto anche da parte ricorrente con nota depositata il 28.11.2024), essendovi stato un atto integralmente satisfattivo;
ritenuto che le spese devono essere poste a carico delle parti resistenti in base al principio della soccombenza virtuale (in effetti, l’amministrazione nell’adottare l’atto impugnato non ha tenuto conto che il 21.3.2024 era stata fornita risposta all’avviso di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990, circostanza che ha poi condotto all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato) e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato, somme tutte da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO