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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9789/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca CAMELE e C.F._1
Laura MARTINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Rolandino n.2 e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina MURGO ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Goito n.11 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 29 luglio 2024. All' udienza di comparizione del 7 luglio 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 14 aprile 2002. Dall'unione sono nate , il 5 novembre 2005, e il 27 ottobre 2010. Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 Dopo che le parti sono comparse all' udienza del 7 novembre 2024, il 12 novembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nell'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 7 novembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che la stessa è maggiorenne. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Bologna il 23 giugno 1975, unitisi in matrimonio il 19 settembre 2015 a Bologna il 14 aprile 2002, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 133, Parte 1, anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida a entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé; pagina 2 di 5 2) colloca la minore presso la madre cui, per l'effetto, assegna alla stessa la casa coniugale sita in Bologna, via Francesco Cavazza n.8;
3) dispone che salvo diversi accordi relativi ai rispettivi impegni e a quelli Per_2 scolastici, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- una sera a settimana dalle ore 19.00 a dopo cena;
- a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo alla sera di Pasqua oppure dalla mattina del Lunedì dell'Angelo alla sera del mercoledì seguente, con relativo pernottamento;
- in estate due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
4) prende atto che la signora ha dichiarato che le figlie e Pt_2 Per_1 stanno seguendo un percorso presso il Consultorio Familiare del Comune di Per_2
Bologna per riavvicinarsi al padre che da qualche mese non frequentano, per loro scelta, a seguito dell'intervenuta separazione di fatto tra i genitori;
5) pone in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, mediante il versamento mensile di 350,00 euro per ciascuna (complessivi 700,00 euro), entro il giorno 8 di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore della signora sul seguente IBAN IT Pt_2
61E 08472 02400 000 000 113103 - Bcc Felsina;
l'importo relativo all'assegno di mantenimento sarà da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dall'anno 2025 nel mese successivo all'intervenuta omologa;
6) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 5 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i coniugi hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre che provvederà a effettuare la relativa domanda all'INPS e che il marito è disponibile a prestare l'eventuale assenso ove richiesto;
8) prende atto che relativamente al conto corrente cointestato accesso presso BANCO BPM nr.000000012111, con saldo passivo al 30 giugno 2024 di 5.001,00 euro i coniugi si impegnano a non utilizzarlo;
si impegnano inoltre, a far data da novembre 2024, a versare entro il giorno 8 di ogni mese, l'importo mensile di 100,00 euro ciascuno sino all'integrale pagamento del debito e a estinguerlo entro dicembre 2026;
9) prende atto che, così regolati i rapporti economici fra loro, le parti si dichiarano per il resto autosufficienti e rinunciano quindi a ogni richiesta di mantenimento periodico;
dichiarano inoltre di aver altresì regolato tra loro ogni altro rapporto tra loro intercorrente;
10) prende atto che i coniugi si concedono reciproco assenso all'espatrio ed il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché acconsentono e autorizzano il rinnovo e/o il rilascio dei medesimi documenti per Per_2 impegnandosi a prestare il relativo assenso ove necessario;
Nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. Francesca CAMELE e C.F._1
Laura MARTINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Rolandino n.2 e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina MURGO ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Goito n.11 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 7 luglio 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 29 luglio 2024. All' udienza di comparizione del 7 luglio 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 14 aprile 2002. Dall'unione sono nate , il 5 novembre 2005, e il 27 ottobre 2010. Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 Dopo che le parti sono comparse all' udienza del 7 novembre 2024, il 12 novembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. Nell'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall' udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il 7 novembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minorenne un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che la stessa è maggiorenne. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...] nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Bologna il 23 giugno 1975, unitisi in matrimonio il 19 settembre 2015 a Bologna il 14 aprile 2002, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 133, Parte 1, anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida a entrambi i genitori, i quali pertanto eserciteranno congiuntamente Per_2 la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per la minore relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza della figlia con sé; pagina 2 di 5 2) colloca la minore presso la madre cui, per l'effetto, assegna alla stessa la casa coniugale sita in Bologna, via Francesco Cavazza n.8;
3) dispone che salvo diversi accordi relativi ai rispettivi impegni e a quelli Per_2 scolastici, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
- una sera a settimana dalle ore 19.00 a dopo cena;
- a weekend alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo alla sera di Pasqua oppure dalla mattina del Lunedì dell'Angelo alla sera del mercoledì seguente, con relativo pernottamento;
- in estate due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
4) prende atto che la signora ha dichiarato che le figlie e Pt_2 Per_1 stanno seguendo un percorso presso il Consultorio Familiare del Comune di Per_2
Bologna per riavvicinarsi al padre che da qualche mese non frequentano, per loro scelta, a seguito dell'intervenuta separazione di fatto tra i genitori;
5) pone in capo al padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, mediante il versamento mensile di 350,00 euro per ciascuna (complessivi 700,00 euro), entro il giorno 8 di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore della signora sul seguente IBAN IT Pt_2
61E 08472 02400 000 000 113103 - Bcc Felsina;
l'importo relativo all'assegno di mantenimento sarà da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dall'anno 2025 nel mese successivo all'intervenuta omologa;
6) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 3 di 5 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i coniugi hanno concordato che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre che provvederà a effettuare la relativa domanda all'INPS e che il marito è disponibile a prestare l'eventuale assenso ove richiesto;
8) prende atto che relativamente al conto corrente cointestato accesso presso BANCO BPM nr.000000012111, con saldo passivo al 30 giugno 2024 di 5.001,00 euro i coniugi si impegnano a non utilizzarlo;
si impegnano inoltre, a far data da novembre 2024, a versare entro il giorno 8 di ogni mese, l'importo mensile di 100,00 euro ciascuno sino all'integrale pagamento del debito e a estinguerlo entro dicembre 2026;
9) prende atto che, così regolati i rapporti economici fra loro, le parti si dichiarano per il resto autosufficienti e rinunciano quindi a ogni richiesta di mantenimento periodico;
dichiarano inoltre di aver altresì regolato tra loro ogni altro rapporto tra loro intercorrente;
10) prende atto che i coniugi si concedono reciproco assenso all'espatrio ed il rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché acconsentono e autorizzano il rinnovo e/o il rilascio dei medesimi documenti per Per_2 impegnandosi a prestare il relativo assenso ove necessario;
Nulla sulle spese. pagina 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 luglio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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