Art. 1. 1. Per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1986.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per lo svolgimento della Conferenza, mediante aperture di credito a favore di uno o piu' funzionari delegati.
3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza nazionale sull'energia, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
4. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di opere e servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
5. Le somme non impegnate nell'anno 1986 possono esserlo in quello successivo.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per lo svolgimento della Conferenza, mediante aperture di credito a favore di uno o piu' funzionari delegati.
3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza nazionale sull'energia, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
4. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di opere e servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
5. Le somme non impegnate nell'anno 1986 possono esserlo in quello successivo.