Ordinanza cautelare 28 luglio 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 10.04.2025 con il quale è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova orale relativa al “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, indetto con Decreto Dipartimentale R.0002788 del 18.12.2023 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
b) di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale e quindi anche:
c) del verbale, di estremi e contenuto ignoto, relativo allo svolgimento della prova orale sostenuta dal ricorrente in data 10.04.2025;
d) dei verbali, di estremi e contenuto ignoto, con i quali sono stati individuati i criteri e le modalità di svolgimento delle prove orali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\7\2025:
a) del decreto prot. n. 807 del 30.6.2025 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato la graduatoria finale del “concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023 - Regione Lombardia;
b) di ogni altro ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, e quindi anche dell’allegato 1 del decreto prot. n. 807 del 30.6.2025 avente ad oggetto la graduatoria di merito del concorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa IL BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022 n. 194 indetto con il DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Dopo aver superato la prova preselettiva e la prova scritta, con il punteggio di 73/100, il ricorrente ha sostenuto in data 10.04.2025 la prova orale, nella sede dell’USR della Lombardia, all’esito della quale gli veniva comunicato un punteggio complessivo di 52/100, e dunque l’inidoneità per il mancato raggiungimento della soglia minima di 70/100.
Con il ricorso introduttivo ha impugnato gli atti di valutazione, articolando le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994; violazione dell’art. 8 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del regolamento approvato con d.m. 194/2022. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di istruttoria, eccesso di potere e sviamento: secondo parte ricorrente la predisposizione dei quesiti da estrarre a sorte avrebbe dovuto coprire tutti i nove ambiti disciplinari previsti dal bando, mentre la Commissione ha predisposto solo sei quesiti, non inserendo tre ambiti disciplinari.
2) Violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 487 del 9.5.1994. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza: il giudizio è espresso attraverso solo il voto numerico, senza la predeterminazione di criteri di valutazione certi, oggettivi ed uniformi.
3) Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 8 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del regolamento approvato con d.m. 194/2022. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di istruttoria, eccesso di potere e sviamento: in base all’art. 8 la prova orale consiste in un “colloquio”, formula che presuppone “ una forma di interazione con la Commissione, la quale non si sarebbe dovuta limitare, a priori, ad ascoltare il candidato ma eventualmente ad interagire con il medesimo, chiedere chiarimenti ed eventuali approfondimenti”, pratica che invece non è stata seguita, in quanto la Commissione si sarebbe limitata ad ascoltare il candidato.
Si è costituta l’amministrazione intimata, sollevando, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata individuazione dell’Amministrazione resistente e per la carenza di idonea procura alla lite richiesta ex art. 40 e 44 cpa. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 829 del 29.4.2025 ai sensi dell’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm., è stata fissata l’udienza di merito.
Con motivi aggiunti depositati il 3.7.2025 parte ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 807 del 30.6.2025 di approvazione della graduatoria finale del concorso in esame, per invalidità derivata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., ribadendo i profili di illegittimità.
All’udienza pubblica del 12 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa del Ministero, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2) Prima di esaminare le singole censure, è opportuno richiamare le disposizioni che disciplinano la prova orale del concorso de quo .
In base all’art. 12, comma 1, del DPR 487/1994 le commissioni esaminatrici “immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
L’art.8 del bando, stabilisce che la prova orale sia di durata di “ almeno trenta minuti ” e consiste in “a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.
I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice che sceglie altresì i testi in lingua inglese da sottoporre al candidato”.
Il comma 4 prevede altresì che “ La Commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle lettere a), b) e c) di cui al precedente comma 1. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.
3) Nel primo motivo parte ricorrente sostiene che i quesiti avrebbero dovuto attenere a tutte le materie oggetto di concorso, mentre il candidato ha estratto un solo quesito. Ciò perché la Commissione ha predisposto solo sei buste e non nove, cioè le materie di esame, per cui almeno tre ambiti disciplinari non erano stati inseriti tra le domande del colloquio.
In particolare sarebbero stati esclusi gli argomenti di “ e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni; h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali.”
Il motivo non è fondato.
La Commissione ha operato correttamente, rispettando le disposizioni sopra indicate.
Infatti la Commissione ha predisposto sei tracce, in relazione al numero dei candidati, in modo che ciascuno potesse scegliere tra almeno tre tracce.
La tesi di parte ricorrente si fonda sull’erronea convinzione che per ogni materia dovesse essere predisposto un quesito, mentre l’art. 8 prevede un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, non una domanda per ogni materia, per cui il quesito può toccare tutte le materie.
Il numero delle buste di ogni singola sessione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non deve essere commisurato al numero di materie previste dal bando, ma al numero di candidati presenti in quella specifica giornata, al fine di garantire anche all’ultimo candidato di poter estrarre le domande per la propria prova orale in presenza di almeno tre buste.
4) Nella seconda censura viene dedotta la mancanza di criteri di valutazione, per la prova orale, predeterminati, certi, oggettivi e uniformi, essendo il giudizio stato espresso attraverso il solo voto numerico.
Il ricorrente ne fa discendere i vizi di motivazione del voto numerico attribuito alla valutazione della sua prova orale.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
In base all’art. 11, comma 8, del regolamento approvato con DM 13 ottobre 2022, n. 194, i criteri di valutazione delle prove sono stati predisposti per tutte le Commissioni e pubblicati al momento di approvazione della graduatoria, come ha precisato la difesa erariale nella memoria dell’11.7.2025, ma ancora prima l’Amministrazione in riscontro alla domanda di accesso del ricorrente (cfr. documento n. 7 di parte ricorrente).
La giurisprudenza è pressochè unanime nel ritenere che, nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, il voto numerico, attribuito alle prove o ai titoli, esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione competente, contenendo in se stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la Commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, essendo previsto quale unico limite la contraddizione manifesta tra gli elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 19 novembre 2018, n. 11164; Cons. Stato sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745), profili che non sono stati dedotti.
5) Anche l’ultimo motivo, in cui parte ricorrente contesta la modalità di svolgimento della prova orale, è infondato.
Il modus operandi è infatti conforme alle disposizioni in materia: i candidati sono stati informati che il ‘colloquio’ si sarebbe svolto sui quesiti sorteggiati, senza che la Commissione interagisse, dovendo valutare autonomamente il tempo a propria disposizione (almeno trenta minuti) e la sufficienza di quanto esposto, per poi passare al quesito successivo e alle prove di inglese e informatica.
6) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi rispetto ai motivi aggiunti, siccome incentrati sugli stessi motivi del ricorso introduttivo, dedotti in via di illegittimità derivata.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MI, Presidente
IL BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL BI | AN MI |
IL SEGRETARIO