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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 2888/2020 R.G.
+3 vs. Palermo e altri Persona_1 Controparte_1 Scadenza termine deposito note ex art. 127 ter c.p.c.: 13.3.2025
Oggi 13.3.2025, il Giudice dott.ssa Liana Pernice, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da parte dei procuratori delle parti nella causa sopra emarginata promossa da
, , Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro
; Controparte_2
e nei confronti di e , CP_3 Controparte_4 pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza definitiva che segue e che viene allegata a verbale.
dott. Liana Pernice G.O.T.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2888 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione e decisa in data 13.3.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ., avente ad oggetto “materia condominiale: revisione tabelle millesimali, azioni ex artt. 2041 e 1127 cod. civ. e altro“
TRA
(cod. fisc. , (cod. fisc. Persona_1 C.F._1 Parte_1
), (cod. fisc. ), C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(cod. fisc. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._4
Oreste Natoli (dom. digit.: , che li rappresenta e difende per procura Email_1 ad litem in atti,
ATTORI
E
(cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona dell'amministratore l. r. pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dall'avv. Diego Pennino (domic. digitale , che lo Email_2 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
CONVENUTO
E
(cod. fisc. ), Controparte_4 C.F._5 CP_3
(cod. fisc. , entrambi elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio C.F._6 dell'avv. Fabio Martorana (domicilio digitale: Email_3
CONVENUTI
E NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc. ), residente in [...] C.F._7
112,
2 CONVENUTO CONTUMACE
(cod. fisc. ), residente in [...]Controparte_6 C.F._8 Controparte_1
,
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di citazione notificato il 13.2.2020, i signori , Persona_1 Parte_1 [...]
e , nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il Pt_2 Parte_3
[d'ora in avanti, più semplicemente, anche Controparte_2 solo ”] unitamente ai condomini del medesimo edificio condominiale signori CP_1
, , e esponevano: Controparte_4 CP_3 CP_5 Controparte_6
a).- che i condomini (rectius, alcuni di essi) aventi accesso dalla scala “A”, avevano operato degli interventi edili sulle rispettive unità immobiliari trasformando le terrazze di collegamento in vani abitabili e trasformato i balconi ubicati sul retro prospetto in vani chiusi abitabili, pregiudicando l'aspetto architettonico e comunque determinando un incremento delle superfici abitabili superiori ad un quinto, utile a fini della revisione delle tabelle millesimali condominiali in vigore, a mente di quanto previsto dall'art. 69 comma
1 n. 2 cod. civ.;
b).- di avere diritto, una volta operata la revisione delle tabelle millesimali, all'arricchimento ex art. 2041 cod. civ. ricevuto della compagine condominiale a loro danno e dovuto all'impoverimento conseguente al versamento delle maggiori somme a titolo di oneri condominiali rispetto a quelle cui sarebbero stati tenuti, laddove le tabelle millesimali fossero state conformi all'estensione di ogni singola unità condominiale;
c).- che le fabbriche realizzate dai convenuti e Controparte_4 CP_3 sulle terrazze a livello oltre che alterare il decoro architettonico e a alterare la stabilità dell'edificio in relazione alle normativa antisismica, violavano altresì il regolamento condominiale che al suo art. 6 vietava ogni sopraelevazione.
Chiedevano, sulla base delle superiori allegazioni:
.- la revisione delle tabelle millesimali del;
CP_1
.- la condanna del a versare agli attori un indennizzo secondo le norme CP_1 dell'azione generale di arricchimento senza causa;
.- la condanna dei convenuti e a demolire le fabbriche realizzate sulle CP_4 CP_3 terrazze a livello, ripristinando lo status quo ante, o in subordine condannarli al pagamento di un indennizzo ex art. 1127 ultimo comma cod. civ.
Nel costituirsi in giudizio, il contestava, per quanto ancora di interesse, la CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto. Eccepiva inoltre la carenza di interesse ad agire in capo agli attori.
Con comparsa di risposta del 28.7.2020 si costituivano in giudizio, altresì, i convenuti e , che contestavano la domanda – per ragioni Controparte_4 CP_7
3 sostanzialmente analoghe a quelle allegate dal - ed eccepivano in ogni caso CP_1 la prescrizione sia della domanda di demolizione delle verande e di riduzione in pristino dei luoghi, sia quella di pagamento di indennità ex art. 1127 cod. civ. di cui negavano la ricorrenza dei presupposti.
Con atto notificato ai convenuti e il 3.6.2020 gli attori CP_5 Controparte_6 dichiaravano di rinunciare ex art. 306 cod. proc. civ. alle domande nei loro confronti promosse.
La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione da ciascuna delle parti, il verbale negativo di mancata conciliazione ex d. lgs n. 28/2010 e ss. mm., l'espletamento di CTU (ing. ), era decisa con sentenza non Persona_2 definitiva n. 5502/2023 dell'1.12.2023, con cui il Tribunale:
.- ha dichiarato cessata la materia del contendere e l'estinzione e l'estinzione dell'azione tra gli attori e i convenuti e , nulla disponendo per le spese;
CP_5 Controparte_6
.- ha disposto la revisione delle tabelle millesimali del CP_1 Controparte_2
nei termini indicati dal C.T.U. ing. nella C.T.U.
[...] Persona_2 depositata il 3.3.2023 con le tabelle ivi allegate (e relativa integrazione);
.- ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire degli attori per effetto dell'adozione della delibera condominiale del 6.11.2023;
.- ha rimesso la causa sul ruolo ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 2041
c.c., come da separata ordinanza;
.- ha rigettato nel resto le domande attore;
.- ha rinviato al definitivo il regolamento delle spese di lite.
Con coeva ordinanza istruttoria dell'1.12.2023, poi, il Tribunale ha disposto CTU (dott.
) al fine di determinare l'eventuale credito spettante agli attori ai sensi Persona_3 dell'art. 2041 c.c., pari alla differenza fra gli importi versati a titolo di oneri condominiali e documentati dalla documentazione contabile da questi offerta e gli importi effettivamente dovuti a seguito della rideterminazione delle tabelle millesimali, anche tenendo conto delle eventuali ragioni di contro credito vantate dal CP_1 convenuto.
Ricostituito il contraddittorio ed espletata la CTU, la causa, secondo il perimetro determinato e residuato all'esito della sentenza non definitiva n. 5502/2023, sopra menzionata, veniva rinviata per decisione all'udienza del 13.3.2025 sulle conclusioni scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti.
2.- Merito.
Deve essere respinta la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dagli attori, per non avere questi ultimi fornito in giudizio la prova del credito e precisamente del concreto pregiudizio economico subito: prova che è necessario fornire persino nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur e non anche alla sua entità.
Gli attori, invero, non hanno fornito, come era loro onere, i documenti necessari perché il CTU
4 potesse determinare “il credito spettante agli attori ai sensi dell'art. 2041 c.c. pari alla differenza fra gli importi versati a titolo di oneri condominiali e documentati dalla produzione della documentazione contabile offerta da parte attrice.” (Così, CTU pag. 2). Né a una tale quantificazione può supplirsi, facendo applicazione dei principi di cui ex art. 1226 e 2056 c.c. dettati in materia di “danno”, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare;
sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà della liquidazione, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Cass. N. 20889/2016; Cass. N. 127/2016). Ne inferisce, che l'azione ex art. 2041 c.c. - la cui esperibilità è stata riconosciuta dalla sentenza non definitiva n. 5502/2023 - va tuttavia in concreto respinta per mancanza di prova da parte degli attori del concreto pregiudizio economico subito.
3.- Spese di lite.
Nei rapporti tra gli attori e il , l'accoglimento di alcune soltanto delle plurime CP_1 domande giustifica la parziale compensazione, nella misura di ¼ delle spese di lite e la condanna del a pagare agli attori i restanti ¾, nella misura già ridotta liquidata in CP_1 dispositivo (cfr. Cass. s. u. n. 32961/2022).
Sul convenuto vanno poi poste le spese di CTU liquidate con separato decreto in CP_1 favore dell'ing. , mentre vanno messe definitivamente a carico degli attori le spese di Per_2
CTU liquidate con separato provvedimento in favore del dott. . Per_3
Gli attori vanno, infine, condannati a rifondere le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, ai convenuti e , che sono risultati vittoriosi CP_3 Controparte_8 nella prima fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata dagli attori;
- condanna il a rifondere agli attori in solido ai ¾ delle spese di lite, che liquida già CP_1 ridotta in €. 6.000, oltre €.410,00 per esborsi, e ancora le spese generali iva e cpa, compensandole per il restante ¼;
- condanna gli attori in solido a rifondere ai convenuti e CP_3 Controparte_8 le spese di lite che liquida in €.
5.000 oltre spese generali iva e cpa;
- pone le spese di CTU ing. a carico del;
Persona_2 CP_1
- pone le spese di CTU dott. a carico degli attori. Persona_3
Palermo, li 13.3.2025
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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