Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 13 maggio 2025 , la seguente SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. lavoro 11017 dell'anno 2024 e vertente tra
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosa Bellezza, presso il cui studio è elett.te dom.to, in Ercolano (NA) alla via Alessandro Rossi n. 42, come in atti, RICORRENTE
e in persone del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi n.55 (Avvocatura INPS), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22.3.2024 (rep. Per_1
37875), come da atti RESISTENTE avente ad oggetto: Malattia marittimo
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere lavoratore marittimo e che dopo lo sbarco del 21.10.2022 è stato sottoposto ad accertamento medico a seguito del quale veniva riscontrata una patologia indennizzabile con l'indennità di malattia denunciata all per il periodo dal 22.10.2022 al CP_1
27.3.2023. Deduce che l' ha provveduto a erogare l'indennità sino al CP_1
30.1.2023, nulla riconoscendo per il periodo successivo sino alla guarigione. Asserisce la sussistenza dei presupposti per il trattamento previdenziale e l'insussistenza di alcun impedimento procedurale all'erogazione delle
- LA COSTITUZIONE DELL . CP_1
L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con vari Controparte_2 argomenti. Deduce l'insussistenza della certificazione di malattia, presupposto per il riconoscimento della prestazione invocata, non risultando di tale natura la documentazione sanitaria inviata dal ricorrente e nella fase amministrativa. Deduce, inoltre, che la stessa documentazione non risulta inviata integralmente e, per quella inviata, solo in formato cartaceo e non telematico, in violazione di specifico obbligo normativo e pertanto non è idonea a supportare la domanda amministrativa. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 26 novembre 2024, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna, con la concessione di termine per il deposito di note difensive. All'esito viene quindi decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione. Va osservato che, per la categoria dei lavoratori marittimi, l gestisce in CP_1 modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014. Devono ritenersi, nel caso di specie, sussistenti i presupposti per l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia complementare per il personale marittimo in favore del ricorrente per il periodo di cui è causa. Devono ritenersi, infatti, non contestati specificamente e pertanto accertati come sussistenti i requisiti di cittadinanza italiana e di residenza, nonché dell'iscrizione e possesso del requisito contributivo nella Gestione Lavoratori Dipendenti AGO, quale lavoratore marittimo, iscritto al turno generale. Devono, inoltre, ritenersi prive di pregio le contestazioni di cui alla memoria di costituzione dell , circa la sussistenza degli ulteriori requisiti dello stato di CP_1 malattia, richiesti dalla legge..
Ritiene, in primo luogo, il Tribunale che la certificazione medica, versata in atti, proveniente dal medico di medicina generale dott. e relativa al Per_2 periodo dal 31.1.2023 al 26.3.2023 costituisce idonea certificazione di malattia, come reso evidente dal contenuto della stessa che contiene oltre alle indicazioni circa le generalità del lavoratore anche la diagnosi di malattia e la prognosi di guarigione. Dal contenuto delle circolari in atti risulta, del resto, CP_1 ammessa la certificazione dello stato di malattia dei marittimi anche da parte dei medici del servizio sanitario nazionale, limitatamente all'ipotesi di malattia complementare di marittimi iscritti al turno generale, in cui ricade la fattispecie concreta in esame. Deve pertanto ritenersi infondata la contestazione dell' CP_1 circa la mancanza di certificazione dello stato di malattia per il periodo di cui al ricorso. Quanto alla mancata osservanza delle modalità telematiche di rilascio e trasmissione della certificazione va ritenuto, in conformità a quanto ritenuto da altri giudici della sezione lavoro presso il Tribunale di Napoli in casi del tutto analoghi al presente, che il predetto vizio assume natura meramente procedimentale e non rilevante quale elemento ostativo all'accertamento del diritto alla prestazione, nella ricorrenza dei requisiti di legge di cui sopra, in questa sede giurisdizionale. Deve, del resto, ritenersi che, pur in costanza della previsione generale delle predette modalità di trasmissione della certificazione di malattia per tutte le categorie dei lavoratori, ivi compreso il personale marittimo, non può essere del tutto esclusa la possibilità di utilizzo delle modalità cartacee, anche se limitata a ipotesi residuali. Nel caso in esame, lo stesso comportamento dell' , consistito nell'accettare CP_1 la documentazione con forma analoga a quella di cui sopra per il periodo anteriore ai fini del pagamento della prestazione richiesta, induce a ritenere consentito il rilascio e la trasmissione di certificazione di malattia con modalità cartacee, quale prassi dell' , verosimilmente dovuta alla complessa CP_1 transizione del settore marittimo verso il sistema telematico di certificazione sanitaria che emerge dal contenuto delle circolari versate in atti. CP_1
Avere consentito tale modalità , almeno sino al 30.1.2023, induce a ritenere del tutto logico e coerente consentirlo anche per il periodo successivo, tenuto conto che il quadro di normazione primaria non risulta mutato dopo tale termine e in mancanza peraltro di un esplicito divieto, ancorché emesso in via di disciplina amministrativa, da parte dell' , considerato che si tratta della CP_1 mera continuazione del medesimo e pregresso stato di malattia, sia pur si ripete in via transitoria e residuale. Deve, infine, ritenersi infondata l'eccezione dell circa il mancato invio di CP_1 parte della certificazione medica in formato cartaceo. L' ha invero CP_1 depositato nella propria produzione di parte le copie di tutti i certificati medici relativi al periodo in esame, così inducendo a ritenere che ne abbia ricevuto la comunicazione e acquisito la relativa conoscenza. Parte ricorrente ha, del resto, depositato nella propria produzione le ricevute di avvenuta consegna delle comunicazioni dei certificati a mezzo servizio postale. Deve pertanto fondato il ricorso, che va accolto, e per l'effetto va dichiarato il diritto del ricorrente all' indennità di malattia complementare per il periodo dal 31.01.2023 al 26.3.2023, pari a 55 giorni. Circa la quantificazione dell'importo dovuto, può essere utilizzato il conteggio contenuto nella memoria che appare pienamente congruo rispetto ai CP_1 criteri normativi per cui l''indennità in esame è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso e non risulta oggetto di specifica contestazione nelle difese di parte ricorrente, la cui richiesta di Ctu appare priva di pregio perché non fondata su circostanze di fatto allegate e emerse in giudizio da sottoporre al vaglio tecnico del Ctu – ad esempio circa un importo maggiore di RMG - ma ha piuttosto carattere “esplorativo”. Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma di euro 4.754,75, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino al saldo. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti, nonché del tenore delle difese svolte
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità malattia complementare per il periodo dal 31.01.2023 al 26.3.2023 e condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, del relativo importo CP_1 nella misura di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, rivalutazione monetaria, dalla maturazione sino al saldo;
condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che CP_1 liquida, in euro 1.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e CPA come per legge, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 13.05.2025
Il Giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo