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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Carmen Antonella Natale in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e di delibera della Giunta comunale n. 138 del 7-
12-2020 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Rapone in virtù di mandato CP_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 22-12-2015
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di nei confronti CP_1 Pt_1
del al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1
non patrimoniale subito in seguito ad una caduta provocata da un'anomalia della pavimentazione presente su una strada comunale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 14-5-2015, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva a piedi alla presenza di terzi la Via Nitti in era caduto a causa di un sampietrino mobile che copriva Pt_1
una buca non segnalata ed era rovinato a terra, procurandosi lesioni;
- in seguito alla caduta si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove, in seguito alla diagnosi di distorsione di 2° grado caviglia dx, gli era Pt_1
stata formulata una prognosi di 20 giorni di guarigione con prescrizione di 7 giorni di riposo assoluto;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. e dalle Persona_1
certificazioni mediche in atti risultava che aveva subito per i fatti CP_1
per cui è causa un danno biologico permanente del 3%, oltre che una invalidità temporanea totale per 20 giorni e parziale al 50% per ulteriori 7 giorni;
- la responsabilità per l'evento dannoso era scrivibile in via esclusiva all'
[...]
[..
[...] per omessa manutenzione della sede stradale;
CP_2
- la richiesta di risarcimento del danno inviata in data 28-5-2015 e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita comunicato in data 15-10-
2015 erano rimasti privi di riscontro da parte dell' CP_2
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso, lo Parte_1
stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della caduta nella misura complessiva di euro
4.345,52 (di cui euro 3.487,42 a titolo di danno alla salute, euro 799,79 a titolo di danno morale ed euro 58,31 per spese mediche sostenute e documentate) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto dannoso fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-3-2016 si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva la nullità Parte_1
dell'atto di citazione per carente esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto di cui agli articoli 125 e 163 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che la stessa non poteva essere accolta né ai sensi dell'articolo 2051 c.c. né ai sensi dell'articolo 2043 c.c., in quanto l'evento dannoso era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente e distratta del danneggiato e, in ogni caso, in quanto l'evento non era stato segnalato alle
Autorità competenti affinché potessero accertare lo stato dei luoghi;
contestava, altresì, il quantum risarcitorio e, in via subordinata, chiedeva che fosse accertato il concorso di colpa del danneggiato e che, di conseguenza, il risarcimento venisse ridotto in proporzione al suddetto concorso colposo ai sensi degli articoli 1227 primo comma e 2056 c.c.
In seguito all'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove
3 testimoniali richieste dalle parti, veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice di pace di Melfi pronunciava la sentenza n. 60/2020 emessa in data 9-9-2020, con la quale accoglieva la domanda attorea, riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, e, per l'effetto, condannava il Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro CP_1
3.156,17, oltre che al pagamento delle spese processuali e delle spese relative alla
C.T.U. espletata nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 4-1-2021 il proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo in Parte_1
via principale che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da venisse rigettata e in via subordinata che, in parziale riforma CP_1
della sentenza impugnata, venisse riconosciuta una maggiore percentuale di concorso del danneggiato nella causazione del fatto dannoso, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento sulla base del riconoscimento soltanto dei giorni effettivi di invalidità temporanea parziale supportati da documentazione medica.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace di Melfi, inquadrando la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., aveva parzialmente accolto la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 CP_2
ritenendo che il fatto dannoso fosse causalmente riconducibile in parte alla res ed in parte (nella misura del 30%) alla condotta incauta del danneggiato sul presupposto che, pur essendo stato accertato il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, dall'istruttoria svolta era emerso anche un concorso di colpa
4 del danneggiato, che ben conosceva il tratto di strada dove si era verificato l'incidente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-4-2021 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_1
manifesta infondatezza e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con provvedimento emesso in data 22-9-2021 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto dal
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di
5 notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 4-1-2021 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che
è avvenuta in data 9-9-2020.
Pertanto, l'appello è tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
Il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello:
1) erronea applicazione della normativa di cui all'articolo 2051 c.c., in luogo della disciplina dettata dall'articolo 2043 c.c., per avere il Giudice di prime cure ritenuto provata la domanda risarcitoria in violazione dell'articolo 2697 c.c.;
2) erroneo riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% in virtù dell'errata valutazione in ordine all'evitabilità dell'incidente;
3) erronea quantificazione dei giorni di invalidità temporanea parziale.
I motivi di appello sub 1) e 2) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono entrambi al percorso logico-giuridico che ha indotto il Giudice di prime cure ad inquadrare la fattispecie concreta nel paradigma di cui all'articolo 2051 c.c. e a riconoscere un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Prima di esaminare le doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della
6 pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia
7 intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento è stato correttamente individuato dal
Giudice di pace nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018,
Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014).
Il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai
8 precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345 del 2019).
In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare
9 affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento
10 dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei su richiamati principi per le seguenti ragioni.
Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - costituito dall'interrogatorio formale reso dall'attore, dalla deposizione resa dai testi escussi e dalla documentazione fotografica in atti - è emerso che la buca presente sulla sede stradale in cui il danneggiato è inciampato era di piccole dimensioni, era coperta da un sampietrino mobile e “sollevato” (come definito dal teste Tes_1
) ed era collocata lungo una strada comunale con pavimentazione
[...]
costituita da sampietrini che l'attore stava attraversando nel tardo pomeriggio di una giornata soleggiata in condizioni di normale visibilità; è emerso, altresì, che, al momento dell'incidente, il fondo stradale era asciutto, che la pavimentazione circostante ricoperta sempre da sampietrini era integra e che il danneggiato ben conosceva lo stato dei luoghi (si vedano le fotografie prodotte sub 7 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto sub 3 nel fascicolo di parte dell'appellato, le dichiarazioni rese da in sede di CP_1
interrogatorio formale e le deposizioni rese dai testi e Testimone_2 Tes_1
riportate nel verbale di udienza del 25-10-2016).
[...]
11 Invero, è stato lo stesso attore a riconoscere, in sede di interrogatorio formale, che la caduta era avvenuta in una giornata serena e con fondo stradale asciutto, che al momento dell'incidente vi era ancora la luce del giorno e che era a conoscenza che la pavimentazione di Via Nitti in era formata da sampietrini con Pt_1
presenza di avvallamenti in diversi punti, in quanto percorreva tutti i giorni a piedi la strada in questione (si vedano le dichiarazioni rese da in sede di CP_1
interrogatorio formale riportate nel verbale di udienza del 25-10-2016).
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (caduta a causa del dissesto della sede stradale percorsa dal danneggiato) è stato erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure riconducibile sul piano causale in parte allo stato di cattiva manutenzione della strada e soltanto in parte al comportamento incauto di , dovendosi, invece, riconoscere efficacia CP_1
causale esclusiva alla condotta del danneggiato, il quale, nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore 19,30 di una giornata di metà
Maggio, in condizioni di piena visibilità e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi), nonostante le esigue dimensioni dell'anomalia stradale e la piena consapevolezza della presenza di avvallamenti sul tratto di strada in questione, non si è avveduto della presenza di un sampietrino evidentemente instabile, in quanto sollevato, che avrebbe dovuto suggerirgli l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e di ogni altra cautela opportuna, come spostarsi sul tratto di strada immediatamente adiacente non interessato dal dissesto ed evitare di appoggiare il piede proprio sul sampietrino già staccato e, quindi, verosimilmente mobile: infatti, lo stato della restante parte della sede stradale che emerge dalla documentazione fotografica prodotta dall'appellato - la quale riproduce la pavimentazione della strada integra, ad eccezione dell'avvallamento in questione - non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un pedone con normale
12 attenzione e prudenza e l'anomalia che ha provocato la caduta avrebbe potuto essere superata o evitata da - che, peraltro, ha dichiarato di abitare CP_1
nel centro storico di e di essere a conoscenza della presenza di avvallamenti Pt_1
sulla strada pavimentata con sampietrini di Via Nitti - con qualche semplice accortezza, come spostarsi lateralmente, evitando di appoggiare il piede proprio nel circoscritto tratto di strada interessato dal dissesto.
D'altra parte, avrebbe certamente potuto evitare di inciampare se, CP_1
per attraversare la carreggiata, si fosse servito delle strisce pedonali che, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dallo stesso appellato, risultano tracciate ad una distanza verosimilmente inferiore a 100 metri dal punto di attraversamento (in proposito viene in rilievo l'articolo 190 secondo comma del
Codice della strada, che impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi o, quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri).
Pertanto, occorre concludere che il Giudice di pace, pur avendo correttamente ricondotto la fattispecie concreta al paradigma della responsabilità da cose in custodia, non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che la disciplinano e non ha valutato correttamente le emergenze istruttorie, attribuendo efficacia causale soltanto concorrente al comportamento incauto e distratto del danneggiato, che, invece, stante la accertata visibilità e prevedibilità dell'anomalia presente lungo il tratto di strada dallo stesso percorso, si è inserito nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia
13 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal e in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da CP_1
nei suoi confronti deve essere rigettata.
[...]
Nell'accoglimento del secondo motivo di appello resta assorbito, in quanto ad essa subordinato sul piano logico, l'esame del terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato la erronea quantificazione dei giorni di invalidità temporanea parziale e del relativo risarcimento del danno.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio e le spese relative alla
C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del
14 suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario
15 per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 4-1-2021, dal Parte_1
avverso la sentenza n. 60/2020 emessa dal Giudice di pace di in data
[...] Pt_1
9-9-2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro
633,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
1.468,12, di cui euro 190,12 per esborsi ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative CP_1
alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado, liquidate con separato decreto.
Potenza, 17-7-2025.
Il Giudice
16 Dott.ssa Rossella Magarelli
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 119/2021 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Carmen Antonella Natale in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e di delibera della Giunta comunale n. 138 del 7-
12-2020 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- APPELLANTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Rapone in virtù di mandato CP_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 22-12-2015
agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di nei confronti CP_1 Pt_1
del al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e Parte_1
non patrimoniale subito in seguito ad una caduta provocata da un'anomalia della pavimentazione presente su una strada comunale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 14-5-2015, alle ore 19,30 circa, mentre percorreva a piedi alla presenza di terzi la Via Nitti in era caduto a causa di un sampietrino mobile che copriva Pt_1
una buca non segnalata ed era rovinato a terra, procurandosi lesioni;
- in seguito alla caduta si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di dove, in seguito alla diagnosi di distorsione di 2° grado caviglia dx, gli era Pt_1
stata formulata una prognosi di 20 giorni di guarigione con prescrizione di 7 giorni di riposo assoluto;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma del dott. e dalle Persona_1
certificazioni mediche in atti risultava che aveva subito per i fatti CP_1
per cui è causa un danno biologico permanente del 3%, oltre che una invalidità temporanea totale per 20 giorni e parziale al 50% per ulteriori 7 giorni;
- la responsabilità per l'evento dannoso era scrivibile in via esclusiva all'
[...]
[..
[...] per omessa manutenzione della sede stradale;
CP_2
- la richiesta di risarcimento del danno inviata in data 28-5-2015 e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita comunicato in data 15-10-
2015 erano rimasti privi di riscontro da parte dell' CP_2
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso, lo Parte_1
stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della caduta nella misura complessiva di euro
4.345,52 (di cui euro 3.487,42 a titolo di danno alla salute, euro 799,79 a titolo di danno morale ed euro 58,31 per spese mediche sostenute e documentate) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data del fatto dannoso fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15-3-2016 si costituiva in giudizio il il quale preliminarmente eccepiva la nullità Parte_1
dell'atto di citazione per carente esposizione dei fatti di causa e degli elementi di diritto di cui agli articoli 125 e 163 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che la stessa non poteva essere accolta né ai sensi dell'articolo 2051 c.c. né ai sensi dell'articolo 2043 c.c., in quanto l'evento dannoso era riconducibile in via esclusiva alla condotta imprudente e distratta del danneggiato e, in ogni caso, in quanto l'evento non era stato segnalato alle
Autorità competenti affinché potessero accertare lo stato dei luoghi;
contestava, altresì, il quantum risarcitorio e, in via subordinata, chiedeva che fosse accertato il concorso di colpa del danneggiato e che, di conseguenza, il risarcimento venisse ridotto in proporzione al suddetto concorso colposo ai sensi degli articoli 1227 primo comma e 2056 c.c.
In seguito all'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e delle prove
3 testimoniali richieste dalle parti, veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice di pace di Melfi pronunciava la sentenza n. 60/2020 emessa in data 9-9-2020, con la quale accoglieva la domanda attorea, riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30%, e, per l'effetto, condannava il Parte_1
al pagamento in favore di della somma complessiva di euro CP_1
3.156,17, oltre che al pagamento delle spese processuali e delle spese relative alla
C.T.U. espletata nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 4-1-2021 il proponeva appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo in Parte_1
via principale che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da venisse rigettata e in via subordinata che, in parziale riforma CP_1
della sentenza impugnata, venisse riconosciuta una maggiore percentuale di concorso del danneggiato nella causazione del fatto dannoso, con la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento sulla base del riconoscimento soltanto dei giorni effettivi di invalidità temporanea parziale supportati da documentazione medica.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace di Melfi, inquadrando la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità da cose in custodia di cui all'articolo 2051 c.c., aveva parzialmente accolto la domanda proposta da nei confronti dell' CP_1 CP_2
ritenendo che il fatto dannoso fosse causalmente riconducibile in parte alla res ed in parte (nella misura del 30%) alla condotta incauta del danneggiato sul presupposto che, pur essendo stato accertato il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, dall'istruttoria svolta era emerso anche un concorso di colpa
4 del danneggiato, che ben conosceva il tratto di strada dove si era verificato l'incidente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-4-2021 si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per CP_1
manifesta infondatezza e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con provvedimento emesso in data 22-9-2021 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre osservare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che deve essere esaminata indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, che l'appello proposto dal
è ammissibile sotto il profilo della sua tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di
5 notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 4-1-2021 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che
è avvenuta in data 9-9-2020.
Pertanto, l'appello è tempestivo e deve essere esaminato nel merito.
Il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata sulla base dei Parte_1
seguenti motivi di appello:
1) erronea applicazione della normativa di cui all'articolo 2051 c.c., in luogo della disciplina dettata dall'articolo 2043 c.c., per avere il Giudice di prime cure ritenuto provata la domanda risarcitoria in violazione dell'articolo 2697 c.c.;
2) erroneo riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 30% in virtù dell'errata valutazione in ordine all'evitabilità dell'incidente;
3) erronea quantificazione dei giorni di invalidità temporanea parziale.
I motivi di appello sub 1) e 2) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto attengono entrambi al percorso logico-giuridico che ha indotto il Giudice di prime cure ad inquadrare la fattispecie concreta nel paradigma di cui all'articolo 2051 c.c. e a riconoscere un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso.
Prima di esaminare le doglianze sollevate dall'appellante appare opportuno procedere ad alcune precisazioni in ordine al corretto inquadramento della responsabilità dell'Ente proprietario della strada allegata a fondamento della
6 pretesa risarcitoria avanzata dall'attore in primo grado.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia
7 intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento è stato correttamente individuato dal
Giudice di pace nell'articolo 2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018,
Corte di cassazione n. 11526 del 2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014).
Il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai
8 precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso
(in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 2345 del 2019).
In tal caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051 c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare
9 affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del
2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e
Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia sia visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento
10 dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei su richiamati principi per le seguenti ragioni.
Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado - costituito dall'interrogatorio formale reso dall'attore, dalla deposizione resa dai testi escussi e dalla documentazione fotografica in atti - è emerso che la buca presente sulla sede stradale in cui il danneggiato è inciampato era di piccole dimensioni, era coperta da un sampietrino mobile e “sollevato” (come definito dal teste Tes_1
) ed era collocata lungo una strada comunale con pavimentazione
[...]
costituita da sampietrini che l'attore stava attraversando nel tardo pomeriggio di una giornata soleggiata in condizioni di normale visibilità; è emerso, altresì, che, al momento dell'incidente, il fondo stradale era asciutto, che la pavimentazione circostante ricoperta sempre da sampietrini era integra e che il danneggiato ben conosceva lo stato dei luoghi (si vedano le fotografie prodotte sub 7 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto sub 3 nel fascicolo di parte dell'appellato, le dichiarazioni rese da in sede di CP_1
interrogatorio formale e le deposizioni rese dai testi e Testimone_2 Tes_1
riportate nel verbale di udienza del 25-10-2016).
[...]
11 Invero, è stato lo stesso attore a riconoscere, in sede di interrogatorio formale, che la caduta era avvenuta in una giornata serena e con fondo stradale asciutto, che al momento dell'incidente vi era ancora la luce del giorno e che era a conoscenza che la pavimentazione di Via Nitti in era formata da sampietrini con Pt_1
presenza di avvallamenti in diversi punti, in quanto percorreva tutti i giorni a piedi la strada in questione (si vedano le dichiarazioni rese da in sede di CP_1
interrogatorio formale riportate nel verbale di udienza del 25-10-2016).
Alla luce dei suddetti dati fattuali, il verificarsi dell'evento dannoso (caduta a causa del dissesto della sede stradale percorsa dal danneggiato) è stato erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure riconducibile sul piano causale in parte allo stato di cattiva manutenzione della strada e soltanto in parte al comportamento incauto di , dovendosi, invece, riconoscere efficacia CP_1
causale esclusiva alla condotta del danneggiato, il quale, nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore 19,30 di una giornata di metà
Maggio, in condizioni di piena visibilità e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi), nonostante le esigue dimensioni dell'anomalia stradale e la piena consapevolezza della presenza di avvallamenti sul tratto di strada in questione, non si è avveduto della presenza di un sampietrino evidentemente instabile, in quanto sollevato, che avrebbe dovuto suggerirgli l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e di ogni altra cautela opportuna, come spostarsi sul tratto di strada immediatamente adiacente non interessato dal dissesto ed evitare di appoggiare il piede proprio sul sampietrino già staccato e, quindi, verosimilmente mobile: infatti, lo stato della restante parte della sede stradale che emerge dalla documentazione fotografica prodotta dall'appellato - la quale riproduce la pavimentazione della strada integra, ad eccezione dell'avvallamento in questione - non avrebbe imposto, al fine di evitare infortuni, manovre eccezionali inesigibili da un pedone con normale
12 attenzione e prudenza e l'anomalia che ha provocato la caduta avrebbe potuto essere superata o evitata da - che, peraltro, ha dichiarato di abitare CP_1
nel centro storico di e di essere a conoscenza della presenza di avvallamenti Pt_1
sulla strada pavimentata con sampietrini di Via Nitti - con qualche semplice accortezza, come spostarsi lateralmente, evitando di appoggiare il piede proprio nel circoscritto tratto di strada interessato dal dissesto.
D'altra parte, avrebbe certamente potuto evitare di inciampare se, CP_1
per attraversare la carreggiata, si fosse servito delle strisce pedonali che, dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dallo stesso appellato, risultano tracciate ad una distanza verosimilmente inferiore a 100 metri dal punto di attraversamento (in proposito viene in rilievo l'articolo 190 secondo comma del
Codice della strada, che impone ai pedoni di attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi o, quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri).
Pertanto, occorre concludere che il Giudice di pace, pur avendo correttamente ricondotto la fattispecie concreta al paradigma della responsabilità da cose in custodia, non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi che la disciplinano e non ha valutato correttamente le emergenze istruttorie, attribuendo efficacia causale soltanto concorrente al comportamento incauto e distratto del danneggiato, che, invece, stante la accertata visibilità e prevedibilità dell'anomalia presente lungo il tratto di strada dallo stesso percorso, si è inserito nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso come fattore esterno, imprevedibile e di per sé idoneo ad integrare il caso fortuito e ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia
13 Ne consegue che, in accoglimento dell'appello proposto dal e in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da CP_1
nei suoi confronti deve essere rigettata.
[...]
Nell'accoglimento del secondo motivo di appello resta assorbito, in quanto ad essa subordinato sul piano logico, l'esame del terzo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato la erronea quantificazione dei giorni di invalidità temporanea parziale e del relativo risarcimento del danno.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio e le spese relative alla
C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellato e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del
14 suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario
15 per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 4-1-2021, dal Parte_1
avverso la sentenza n. 60/2020 emessa dal Giudice di pace di in data
[...] Pt_1
9-9-2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
- condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro
633,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore del delle spese CP_1 Parte_1
processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro
1.468,12, di cui euro 190,12 per esborsi ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese relative CP_1
alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado, liquidate con separato decreto.
Potenza, 17-7-2025.
Il Giudice
16 Dott.ssa Rossella Magarelli
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