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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21446/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC PO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21446/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. Paola Vilardi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Paola Vilardi CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, nel cui stato di famiglia resterà inserito, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio minore e si impegnano entrambi ad educarlo ed istruirlo e ad assumere, di comune accordo, ogni decisione relativa all'istruzione ed alla salute dello stesso (scuola, cure, sport e tempo libero), come da piano genitoriale allegato al presente ricorso. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando lo vorrà previo preavviso telefonico di almeno 24 ore. In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo la cena. Inoltre, terrà con sé il figlio minore per un giorno alla settimana, di norma il giovedì, dalle ore 16 e riportandolo entro le ore 22, a cena consumata. I genitori trascorreranno le vacanze natalizie con il figlio minore, come segue, ad anni alterni: dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. I genitori trascorreranno il giorno di Pasqua, ad anni alterni, con il figlio minore, salvo diverso accordo tra gli stessi. I ponti (01 novembre, 7-8 dicembre, Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno) saranno trascorsi dai genitori con il figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive.
Sono fatti salvi tutti i diversi accordi che intercorreranno tra i coniugi, tenuto conto delle proprie rispettive esigenze e di quelle del figlio.
3) La casa familiare sita a Brescia, via Casazza 43 continuerà ad essere occupata dal sig.
[...]
fino alla scadenza del contratto di locazione in essere. La sig.ra ha già CP_1 Parte_1 trasferito la sua residenza altrove, dove risiede con il figlio . Per_1
4) Entrambi i coniugi si impegnano, per i primi due anni a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a non convivere con altre persone.
5) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, la somma di € 200,00= che sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente [...]. Tale somma verrà versata a decorrere dal mese di settembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di agosto (prima rivalutazione agosto 2026). 6) Tutte le spese di carattere straordinario verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, come da
Protocollo del Tribunale di Brescia, allegato al presente atto.
7) Le detrazioni fiscali saranno divise secondo le quote di cui al precedente punto tra i genitori, per le ipotesi di condivisione della spesa, mentre saranno di competenza del genitore che le ha sostenute integralmente, quando la spesa è prevista a carico esclusivo di uno dei due. - in ordine all'assegno unico per la famiglia, i ricorrenti faranno richiesta ciascuno per la propria quota.
8) Le parti dichiarano di aver così definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale con reciproca soddisfazione e di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta.
9) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente anche a nome del minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 06.05.2023 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 84, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
GU NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE- riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC PO CE
COSTANZA TETI CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. v.g. 21446/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. Paola Vilardi Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Paola Vilardi CP_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre, nel cui stato di famiglia resterà inserito, anche ai fini della residenza anagrafica.
2) I coniugi eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio minore e si impegnano entrambi ad educarlo ed istruirlo e ad assumere, di comune accordo, ogni decisione relativa all'istruzione ed alla salute dello stesso (scuola, cure, sport e tempo libero), come da piano genitoriale allegato al presente ricorso. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, quando lo vorrà previo preavviso telefonico di almeno 24 ore. In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera dopo la cena. Inoltre, terrà con sé il figlio minore per un giorno alla settimana, di norma il giovedì, dalle ore 16 e riportandolo entro le ore 22, a cena consumata. I genitori trascorreranno le vacanze natalizie con il figlio minore, come segue, ad anni alterni: dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio. I genitori trascorreranno il giorno di Pasqua, ad anni alterni, con il figlio minore, salvo diverso accordo tra gli stessi. I ponti (01 novembre, 7-8 dicembre, Carnevale, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno) saranno trascorsi dai genitori con il figlio minore, secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze scolastiche estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive.
Sono fatti salvi tutti i diversi accordi che intercorreranno tra i coniugi, tenuto conto delle proprie rispettive esigenze e di quelle del figlio.
3) La casa familiare sita a Brescia, via Casazza 43 continuerà ad essere occupata dal sig.
[...]
fino alla scadenza del contratto di locazione in essere. La sig.ra ha già CP_1 Parte_1 trasferito la sua residenza altrove, dove risiede con il figlio . Per_1
4) Entrambi i coniugi si impegnano, per i primi due anni a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, a non convivere con altre persone.
5) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore, la somma di € 200,00= che sarà corrisposta anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente [...]. Tale somma verrà versata a decorrere dal mese di settembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di agosto (prima rivalutazione agosto 2026). 6) Tutte le spese di carattere straordinario verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, come da
Protocollo del Tribunale di Brescia, allegato al presente atto.
7) Le detrazioni fiscali saranno divise secondo le quote di cui al precedente punto tra i genitori, per le ipotesi di condivisione della spesa, mentre saranno di competenza del genitore che le ha sostenute integralmente, quando la spesa è prevista a carico esclusivo di uno dei due. - in ordine all'assegno unico per la famiglia, i ricorrenti faranno richiesta ciascuno per la propria quota.
8) Le parti dichiarano di aver così definito ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale con reciproca soddisfazione e di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta.
9) I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente anche a nome del minore.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 06.05.2023 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 84, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
I ricorrenti hanno, peraltro, contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Omologata la separazione, la causa deve essere, dunque, rimessa al giudice relatore, che provvederà
-decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.- ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare ex art. 2 l. n. 898/70, nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni inerenti, per l'appunto, allo scioglimento del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale provvede, pertanto, con separata ordinanza alla rimessione in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., omologa la separazione consensuale dei coniugi in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa avanti al giudice relatore per il divorzio.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente est.
GU NN