Articolo 9 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 giugno 1971
Art. 9. (Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche)

Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall'articolo in epigrafe, e' esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.
Entrata in vigore il 5 giugno 1971