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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3716 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5679/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
- (C.F. ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
7/06/1963,
- (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
- (C.F. ) nata PI EN (Le) il Parte_3 CodiceFiscale_3
24/02/1982,
- (C.F. ) nato a [...] il Parte_4 CodiceFiscale_4
28/07/1983, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Russo (C.F. ) e dall'Avv. Paolo CodiceFiscale_5
De OR (C.F. , pec: , C.F._6 Email_1 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Lecce alla Via Monte San Michele, 1
Attori
E
con sede in Lecce alla via Miglietta n. 5 (C.F. e P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Centonze (c.f. P.IVA_1 C.F._7
1 PE , elettivamente domiciliata presso il di lui studio, Email_2 in Lecce alla Via Ermenegildo Personé n. 11
Convenuta
E
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_2 CodiceFiscale_8
ER ( PE: elettivamente CodiceFiscale_9 Email_3 domiciliato presso lo Studio Legale Associato degli Avvocati Antonio Rizzo e Massimo ER in Lecce, Viale Aldo Moro n. 22
Convenuto
Conclusioni
Per gli attori:
“1) preso atto del contenuto della sentenza della Corte di Appello di Lecce – sezione promiscua
n. 1091/2020, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori, per le ragioni di cui in narrativa:
- nella misura di euro 244.201,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la sig.ra
[...]
, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa Parte_1
o comunque ritenuta di giustizia;
- nella misura di euro 254.201,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la sig.ra
[...]
, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o Pt_2 comunque ritenuta di giustizia;
- nella misura di euro 244.394,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la sig.ra Parte_3
, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o
[...] comunque ritenuta di giustizia;
- nella misura di euro 244.394,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per il sig. Parte_4
, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o
[...] comunque ritenuta di giustizia;
2) con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratore antistatari” (conclusioni atto di citazione).
C) In ogni caso, e a tutto voler concedere, nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui l'On.le
Giudice adito dovesse aderire alla prospettazione di parte convenuta, in ossequio al disposto di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si precisano e modificano le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo nel senso di condannare, in subordine, i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti, per perdita di chance, dagli odierni attori, da liquidarsi in via equitativa da parte del
2 Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.” (ulteriori conclusioni aggiunte in sede di memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.).
Per la convenuta Controparte_1
“Accertare e dichiarare che dalla grave condotta omissiva del dr. è derivata una perdita CP_2 di chance di sopravvivenza del sig. ; di talchè, in caso di accertata mancata proposizione Pt_2 di tale domanda risarcitoria, vorrà il Tribunale respingerla integralmente.
2. In subordine, in ipotesi di proposizione della domanda risarcitoria per perdita di chances, rigettare la richiesta risarcitoria tabellare con conseguente liquidazione del danno nella minor misura mediante ricorso ad equità.
3. Ancora in subordine, nella ipotesi di riconoscimento di una eziologia piena e diretta fra le condotte del dr. ed il decesso del sig. , vorrà il Tribunale diminuire il quantum CP_2 Pt_2 debeatur mediante ricorso al criterio di cui alle tabelle di Milano 2022 ovvero, in subordine, mediante utilizzo contemperato delle predette e di quelle invocate da parte attrice. Part
4. In via principale si chiede che il Tribunale, preso atto della domanda formulata da nei confronti dell'altro convenuto dr. , voglia dare atto della instaurazione di autonomo CP_2 contraddittorio nei suoi confronti disponendo ove necessario il differimento della prima udienza Part con concessione dei termini a difesa per sentirsi dichiarare il diritto di alla integrale e\o parziale ripetizione delle somme che ha pagato e che sarà chiamata a pagare in conseguenza di tutti i fatti di causa.
5. Nella ipotesi che il Tribunale qui adito ritenga inesistente, all'interno della sentenza C.A. di
Lecce n. 1091/2020, l'accertamento della grave ed esclusiva responsabilità del medico, si chiede in via autonoma che Codesto Giudice voglia accertare e dichiarare il rispettivo grado di Part responsabilità nei rapporti interni fra e dr. pronunciando, conseguentemente Controparte_2
Part e sulla base di tale ripartizione, la quota parte di risarcimento che resterà in capo alla medesima.
6. Ancora si chiede che il Tribunale, nel dare atto dell'avvenuto pagamento da parte di Parte_6 della somma di € 217.906,82 in esecuzione delle sentenze della C. A. di Lecce nn. 209/2016 e
1091/2020, voglia emettere ordinanza di ingiunzione in corso di causa nei confronti del dr.
[...]
ai fini del rimborso dell'importo di € 108.953,41. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
3 Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare la domanda attrice, perchè infondata in fatto e diritto;
2) In subordine, ridurre le domande risarcitorie a quanto accertato in corso di causa e, previa declaratoria che il dott. potrà rispondere al massimo di colpa lieve, dichiarare e dare CP_2 atto che tenuta al pagamento, anche ex art. 1218 e 1228 c.c., è la;
Parte_6
3) Condannare chi di ragione al pagamento di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
, nata a [...] il [...], nata a [...] Parte_1 Parte_2
EN (Le) il 5/08/1986, nata a [...] il [...], Parte_7
nato a [...] il [...], hanno convenuto in giudizio, Parte_4 innanzi al Tribunale di Lecce, l' e il Dott. al fine di sentirli Controparte_1 CP_3 condannare al risarcimento dei danni subiti per perdita del rapporto parentale a causa del decesso di (deceduto il 5 novembre 2006 all'età di 48 anni), marito della prima Persona_1
e padre degli altri attori, causata dalla imperita, negligente ed imprudente condotta del , CP_2
Parte medico alle dipendenze della convenuta in occasione del trattamento sanitario a lui praticato in data 5 novembre 2006.
Appare utile richiamare, a tal fine, la contestazione mossa nel capo di imputazione nel processo nel quale gli attori si erano costituiti parte civile contro il e che aveva visto CP_2 evocare come terzo responsabile civile l' “reato di cui all'articolo 589 c.p. perché Parte_6 cagionava la morte di dovuta a insufficienza cardiocircolatoria danno Persona_1 ischemico cardiaco su basi coronariosclerotiche, per colpa consistita nell'aver per negligenza imprudenza e imperizia diagnosticato erroneamente che il era affetto da dolore Pt_2 intercostale da raffreddamento e non di origine cardiaca, omettendo di trattenere in osservazione il paziente presso la struttura ospedaliera, di reiterare l'elettrocardiogramma nonché di eseguire esami ematochimici per la ricerca degli enzimi cardiaci”.
Dalla disamina degli atti si evince che la condotta del era stata tenuta in data 5 CP_2 novembre 2006 dalle ore 18:15 alle 18:30, allorquando nel Pronto Soccorso dellOospedale di
PI EN si era presentato il , lamentando un forte e secco dolore al petto, e Pt_2
l'imputato si era limitato ad eseguire un elettrocardiogramma senza sottoporre il paziente ad
4 accertamenti ematochimici, non trattenendolo in osservazione all'interno della struttura, ma inviandolo al medico curante con diagnosi di dolore intercostale da raffreddamento e coniglio di riposo ed accertamenti più approfonditi;
ne era seguito il ritorno a casa ed una successiva ed immediata crisi cardiaca che aveva condotto all'exius il paziente.
Dopo avere analiticamente ripercorso le vicende processuali pregresse, gli attori hanno invocato la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per come stabilito dalla sentenza n.
1091 del 10 novembre 2020 – divenuta irrevocabile – con la quale la Corte di Appello di Lecce aveva dichiarato il civilmente responsabile del fatto di reato ascrittogli e soprattutto lo CP_2 aveva condannato, in solido con il responsabile civile , al risarcimento dei danni patiti Parte_6 dagli attori per la cui definitiva determinazione aveva rinviato a separato giudizio1.
Gli attori hanno analiticamente formulato la quantificazione dei danni sulla scorta della invocata applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma.
Così è stata quantificata ogni singola richiesta:
1. : la vittima aveva 48 anni al momento del decesso;
il congiunto aveva Parte_1
43 anni, era coniuge convivente della vittima;
nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2^ grado di parentela.
Sviluppo del calcolo:
• tabella di riferimento: Roma 2019
• valore del punto base: euro 9.806,70
• punti riconosciuti per il grado di parentela: 20 1
Questo il dispositivo: a) in riforma della sentenza gravata, dichiara civilmente responsabile del fatto di reato ascrittogli e, Controparte_2 per l'effetto, b) condanna il ridetto, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni patiti dagli attori in Parte_6 riassunzione, per la cui determinazione rinvia a separato giudizio;
c) condanna ed il responsabile civile, in solido, al pagamento di una provvisionale di euro 50.000,00 Controparte_2 in favore di e di euro 40.000,00 ciascuno in favore di , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 ; Parte_3 d) condanna ed il responsabile civile, in solido, al pagamento delle spese del primo giudizio di appello Controparte_2 in favore dell'Erario; e) liquida le spese del primo e del secondo grado nella misura di € 5.000,00 ciascuno in favore di e di Parte_2 e di complessivi € 6.000,00 in favore di e oltre Parte_3 Parte_1 Parte_4 accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 % e le pone a carico di e del responsabile civile, in Controparte_2 solido;
f) condanna ed il responsabile civile, in solido, al pagamento in favore di , Controparte_2 Parte_1
, e , in solido, delle spese del giudizio di legittimità e del giudizio Parte_4 Parte_2 Parte_3 di rinvio, rispettivamente liquidate in € 7.500,00 ed € 7.160,00 di cui € 660,00 per esborsi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %; g) dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità e della presente fase tra tutte le parti ed i convenuti contumaci.
5 • punti in base all'età della vittima: 3
• punti in base all'età del coniuge: 3
• punti per la convivenza tra la vittima ed il coniuge: 4
• punti totali riconosciuti: 30
• totale generale del risarcimento: euro 294.201,00
• importo (a detrarre) della provvisionale liquidata: euro 50.000,00
• totale residuo del risarcimento: euro 244.201,00
2. : la vittima aveva 48 anni al momento del decesso;
il congiunto aveva 20 anni, Parte_2 era figlia convivente della vittima;
nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2^ grado di parentela.
Sviluppo del calcolo:
• tabella di riferimento: Roma 2019
• valore del punto base: euro 9.806,70
• punti riconosciuti per il grado di parentela: 18
• punti in base all'età della vittima: 3
• punti in base all'età del coniuge: 5
• punti per la convivenza tra la vittima ed il coniuge: 4
• punti totali riconosciuti: 30
• totale generale del risarcimento: euro 294.201,00
• importo (a detrarre) della provvisionale liquidata: euro 40.000,00
• totale residuo del risarcimento: euro 254.201,00
3. : la vittima aveva 48 anni al momento del decesso;
il congiunto aveva 24 Parte_3 anni, era figlia convivente della vittima;
nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2^ grado di parentela.
Sviluppo del calcolo:
• tabella di riferimento: Roma 2019
• valore del punto base: euro 9.806,70
• punti riconosciuti per il grado di parentela: 18
• punti in base all'età della vittima: 3
• punti in base all'età del coniuge: 4
• punti per la convivenza tra la vittima ed il coniuge: 4
• punti totali riconosciuti: 29
• totale generale del risarcimento: euro 284.394,30
6 • importo (a detrarre) della provvisionale liquidata: euro 40.000,00
• totale residuo del risarcimento: euro 244.394,00
4. la vittima aveva 48 anni al momento del decesso;
il congiunto aveva 23 Parte_4 anni, era figlio convivente della vittima;
nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2^ grado di parentela.
Sviluppo del calcolo:
• tabella di riferimento: Roma 2019
• valore del punto base: euro 9.806,70
• punti riconosciuti per il grado di parentela: 18
• punti in base all'età della vittima: 3
• punti in base all'età del coniuge: 4
• punti per la convivenza tra la vittima ed il coniuge: 4
• punti totali riconosciuti: 29
• totale generale del risarcimento: euro 284.394,30
• importo (a detrarre) della provvisionale liquidata: euro 40.000,00
• totale residuo del risarcimento: euro 244.394,00”.
Si è costituita l' , facendo in primo luogo rilevare di avere Controparte_4 provveduto all'integrale versamento delle somme dovute a titolo di provvisionale. Parte
La Difesa dell' ha poi sostenuto che dalla pronuncia posta a base della domanda discendeva l'onere di risarcire la perdita di chance di sopravvivenza e null'altro; ancora, ha denunciato la non condivisa e corretta applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma
a fronte di quelle predisposte dal Tribunale di Milano.
“In via autonoma” l' ha esercitato azione di regresso nei confronti del Dott. Parte_6
, assumendo di essere a cospetto di condotta di grave ed esclusiva responsabilità del CP_2 sanitario;
sulla scorta di tanto ha “spiegato nei suoi confronti azione di regresso\rivalsa per essere Parte dallo stesso mallevata, garantita e comunque per sentirsi dichiarare il diritto di ad ottenere dal medico la restituzione di tutte le somme che ha pagato e potrà pagare in conseguenza dei fatti per cui è causa”.
In ultimo, l' ha chiesto nei confronti del l'emissione di ordinanza di Parte_6 CP_2 ingiunzione di pagamento della somma di euro 108.953,41 a titolo di regresso – nella provvisoria misura del 50% – della somma già corrisposta agli attori.
7 Si è costituito il , ribadendo la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, CP_2 contestando la misura del risarcimento richiesto e negando di dover rifondere alcunché, in via di regresso, all' in ragione della lievità della colpa nella quale era incorso. Parte_6
In ultimo, ha invocato la rideterminazione degli importi e la non applicazione sulle somme riconosciute della rivalutazione monetaria.
All'esito dello scambio delle memorie di cui all'art.183 c.p.c., con ordinanza del 5 ottobre
2023, il giudice istruttore ha ammesso i documenti e le prove a vario scopo richieste dalle parti.
All'esito dell'attività istruttoria, con ordinanza del 22 aprile 2025, è stata disattesa la richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti del Dott. e fissata CP_2
l'udienza dell'11 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale – giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha disposto che all'udienza fissata si procedesse alla discussione e alla decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e fissando termine perentorio fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie illustrative.
Le parti hanno depositato note.
II)
§1
In via del tutto preliminare, deve essere circoscritto il thema decidendum.
E tanto anche in ragione della questione sollevata dalla difesa dell' a mente Parte_6 della quale l'oggetto del risarcimento dei danni, a suo dire, sarebbe afferente alla perdita di chance di sopravvivenza di e non già al danno da perdita del rapporto parentale Persona_2 per morte del congiunto.
La questione è sfornita di pregio in radice, avuto riguardo alle contestazioni mosse al e alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza irrevocabile. CP_2
Del resto, giova considerare che la domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull'anticipazione dell'evento morte.
Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che
8 la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale, mentre l'evento di danno e' specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli.
“Pertanto, nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità - sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale)” (punto
16, Cass. Civ. Sez. III, 11 novembre 2019 n. 28993).
Dalla lettura dell'atto introduttivo, si ha modo di rilevare che i danni da risarcire da parte degli odierni convenuti in favore degli attori attengono alla perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del congiunto secondo quanto disposto con la definitiva sentenza n. 1091 del 10 novembre 2020 della Corte di Appello di Lecce.
Tanto rilevato, e data allora per incontestabile la sussistenza dell'obbligo dell' Parte_6
e del di risarcire il danno da perdita del rapporto parentale – con connessa irrilevanza di CP_2 ogni eventuale questione in punto di relativi oneri probatori – non appare fuori luogo ricordare che
“in materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno
è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito” (ex plurimis Cass. Civ. Sez. III, 28 luglio 2005 n. 15808)
Invero, non sussiste dubbio circa la ricorrenza di danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno, infatti, è da ritenere in re ipsa in ragione della morte del coniuge e del genitore, nel caso di specie convivente sia con la moglie che con i figli, per come accertato mediante l'audizione dei testi ascoltati.
Fermo poi il generale ed inderogabile principio di non duplicabilità delle voci di danno, deve darsi atto che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva - del danno non patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26972).
Giova sottolineare, poi, che il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28 novembre 2008 n.
28423).
9 Quanto precede, se da un lato impone di ritenere indiscutibile la sussistenza del danno del quale è stato richiesto il risarcimento e l'obbligo gravante in tal senso in solido su e Parte_6
, introduce il tema della sua quantificazione. CP_3
È doveroso rilevare a tal fine, che il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale va valutato e liquidato in via equitativa, con prudente discrezionalità, contemperando in maniera equilibrata il grado di gravità del fatto illecito, nonché l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, alla stregua delle tabelle utilizzate dai vari tribunali della Repubblica (Cass.
Civ. Sez. III, 17 dicembre 2009 n. 26505).
A tanto occorre aggiungere che – in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale – “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. Civ. Sez. III, 11 dicembre 2019 n. 28989).
A specificazione, va anche ricordato che “nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 21607 del
28/07/2025).
In questo quadro, diventa determinante l'individuazione dei parametri di quantificazione dei danni conseguenti al decesso del congiunto.
Ritiene questo Giudice che all'uopo occorra far ricorso alle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano: e tanto in ragione, da un lato, di evidenti esigenze di omogeneità valutativa e, dall'altro, della completezza metodologica ed euristica dei criteri elaborati.
Merita di essere richiamata a tal fine la recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025) e la condivisibile affermazione in essa contenuta – all'esito di serrato argomentare e richiamo delle pronunce succedutesi nel tempo –
10 secondo la quale “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”
(punto 7.1 della decisione).
Sulla scorta di tanto – ed omessa in questa sede ogni ultronea considerazione – deve allora rilevarsi che in difetto di dimostrate ulteriori circostanze, l'unico elemento in concreto valutabile
è la perdita del rapporto parentale (e di coniugio) derivante dalla morte di Persona_1
.
[...]
Tenuto conto dei criteri indicati dalle tabelle milanesi, devono essere riconosciuti a:
1) , all'epoca della morte del marito, di anni 43 Parte_1
punti 20 per età della vittima primaria punti 20 per sua età
punti 16 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 10 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 75 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 293.325;
2) all'epoca della morte del padre, di anni 20 Parte_2
punti 20 per età della vittima primaria punti 26 per sua età
punti 16 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 10 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 81 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 316.791
3) all'epoca della morte del padre, di anni 24 Parte_3
punti 20 per età della vittima primaria punti 26 per sua età
punti 16 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti,
punti 10 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 81 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 316.791;
4) all'epoca della morte del padre, di anni 23 Parte_4 punti 20 per età della vittima primaria punti 26 per sua età
11 punti 16 per convivenza punti 9 per sopravvivenza di altri congiunti, punti 10 per intensità di relazione affettiva e dunque punti 81 da moltiplicare per il valore del punto pari ad euro 3.911= euro 316.791.
Somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 (data assunta come relativa alla valutazione di base delle tabelle milanesi) ad oggi.
Dalle predette somme devono essere detratti euro 50.000 per , Parte_1
euro 40.000 per , Parte_2
euro 40.000 per , Parte_3
euro 40.000 per , Parte_4 già corrisposti da Parte_6
Appare utile rilevare che in difetto di allegazione di un pregiudizio da ritardo nella disponibilità delle somme non adeguatamente ristorato mediante rivalutazione delle medesime, non è dovuta la corresponsione degli interessi dal momento del fatto (Cass. Civ. Sez. III n.
18564/2018).
§2
Rimane da valutare, allora, la domanda a sua volta avanzata da parte dell' nei Parte_6 confronti del convenuto , secondo quanto indicato al punto n. 5 delle conclusioni riportate CP_2 in epigrafe in ordine alla graduazione delle rispettive responsabilità.
Va ricordato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (Cass. Civ. Sez. III, 29 aprile 2006 n. 10042).
E tanto si è effettivamente verificato con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata dall' con specifica accettazione del contraddittorio, peraltro, da parte del Parte_6 sanitario ritenuto responsabile della morte del . Pt_2
È dunque da ritenere ammissibile la richiesta avanzata dall' verso il e Parte_6 CP_2 tesa ad ottenere, nella ipotesi di ritenuta responsabilità di questi nell'occorso, specificamente Part
“l'accertamento e la dichiarazione del rispettivo grado di responsabilità nei rapporti interni fra e dr. pronunciando, conseguentemente e sulla base di tale ripartizione, la quota Controparte_2
Parte parte di risarcimento che resterà in capo alla medesima”.
12 Giova anche osservare che “in caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile” (Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza
n. 27404 del 14/10/2025).
Sulla scorta di tanto, ed escluso dunque ogni rilievo in ordine a non conferenti in questa sede criteri di attribuzione della responsabilità erariale – con connessa carenza di decisività del grado della colpa – occorre allora affrontare il tema della sua quantificazione in capo al sanitario intervenuto.
Sovviene ancora una volta la giurisprudenza della Suprema Corte e, in particolare, il principio secondo il quale “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (Cass. Civ. Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 29001).
13 Nel caso in esame, in difetto di specifici elementi caratterizzanti la condotta del CP_2 nel senso sopra indicato, pari deve essere ritenuta la (cor)responsabilità nella morte del Pt_2 tra la e il medico suo dipendente. Parte_6
Ne discende pronuncia in termini, con connesse determinazioni accessorie.
Le spese processuali devono essere poste a carico dei convenuti in solido e in favore degli attori;
vengono liquidate secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali 55/2014 e 147/2022, causa del valore compreso tra euro 1.000.001 ed euro 2.000.000.
Le spese processuali tra e meritano di essere Controparte_1 CP_3 compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
, , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , nonché dalla domanda avanzata dall' Controparte_1 CP_3 Controparte_1 nei confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] CP_3
1. accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna e Controparte_1 [...]
, in solido al pagamento in favore di CP_3
1.a della somma euro 243.325, Parte_1
1.b della somma di euro 276.791, Parte_2
1.c della somma di euro 276.791, Parte_3
1.d , della somma di euro 276.791, Parte_4 somme tutte da rivalutare dal 31 dicembre 2024 ad oggi, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo;
2. indica nella misura del 50% la misura della rispettiva responsabilità di Controparte_1
e ;
[...] CP_3
3. condanna al pagamento in favore di del 50% di CP_3 Controparte_1 quanto da quest'ultima corrisposta agli attori a titolo di provvisionale;
4. condanna in solido al pagamento delle spese Controparte_5 processuali in favore degli attori, che liquida in euro 1.686 per spese vive e in euro 37.951 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Ivan Russo e Paolo De OR;
5. compensa le spese di lite tra e . Controparte_1 CP_3
12 dicembre 2025
14 Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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